La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. E' autorizzata per il triennio 1990-1992 la partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari. 2. Le spese derivanti dalla partecipazione di cui al comma 1 gravano su un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.