La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  E'  autorizzata  per  il  triennio  1990-1992 la partecipazione
italiana  alle  iniziative  per  i   servizi   in   comune   fra   le
rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari.
  2.  Le  spese  derivanti  dalla  partecipazione  di  cui al comma 1
gravano  su  un  apposito  capitolo  da  istituire  nello  stato   di
previsione del Ministero degli affari esteri.