La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Al fine di dotare la regione Friuli-Venezia Giulia,  nell'ambito
della speciale collocazione  geopolitica  del  suo  territorio  quale
regione  frontaliera  della  Comunita'   economica   europea,   degli
strumenti che le permettano di sviluppare la cooperazione economica e
finanziaria con l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e  balcanica,
nonche'  con  l'Unione  Sovietica,  sono  stabiliti  gli   interventi
previsti dalla presente legge. 
  2. Il Governo, per concorrere alle finalita' indicate al  comma  1,
nonche'  per  valorizzare  l'"Iniziativa  Pentagonale"  di  cui  alla
riunione dei Capi di  Governo  di  Austria,  Cecoslovacchia,  Italia,
Jugoslavia e Ungheria, svoltasi a Venezia il 1›  agosto  1990,  ed  i
rapporti delle regioni italiane nord-orientali con  le  comunita'  di
lavoro previste dalla predetta "Iniziativa  Pentagonale"  alle  quali
esse partecipano, predispone, d'intesa con le regioni interessate, un
programma nazionale di interventi coerente con  gli  interessi  della
Comunita' economica europea. 
  3. Per la realizzazione degli accordi relativi all'esecuzione delle
opere previste dal programma di cui al comma  2,  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato da
lui delegato in relazione alle competenze convoca,  d'intesa  con  le
regioni interessate, i  rappresentanti  delle  Amministrazioni  dello
Stato, degli  enti  pubblici,  delle  regioni  e  degli  enti  locali
interessati in una apposita conferenza di servizi. Tali accordi,  che
si  considerano  conclusi  con  l'adesione  di   tutti   i   soggetti
partecipanti, sostituiscono ad ogni  effetto  gli  atti  d'intesa,  i
pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla  osta  previsti
da leggi statali e regionali, fatta eccezione  per  le  procedure  di
variazione degli strumenti urbanistici e per le concessioni edilizie,
nonche' per  le  procedure  relative  alla  valutazione  dell'impatto
ambientale, come disciplinate dall'articolo 6 della  legge  8  luglio
1986, n. 349, e dai relativi decreti  attuativi  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Nota all'art. 1: 
             -  Il  testo  dell'art.  6  della  legge   n.   349/1986
          (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di danno ambientale) e' il seguente: 
             "Art. 6. - 1. Entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore
          della presente legge il Governo presenta al  Parlamento  il
          disegno di legge relativo  all'attuazione  delle  direttive
          comunitarie in materia di impatto ambientale. 
             2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive
          comunitarie in materia  di  impatto  ambientale,  le  norme
          tecniche e le categorie  di  opere  in  grado  di  produrre
          rilevanti modificazioni  dell'ambiente  ed  alle  quali  si
          applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
          5,  sono  individuate  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del  Consiglio
          dei   Ministri,   adottata   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico  di  cui  al
          successivo  art.  11,  conformemente  alla  direttiva   del
          Consiglio delle Comunita' europee n. 85/337 del  27  giugno
          1985. 
             3. I progetti delle opere di cui al precedente  comma  2
          sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
          dell'ambiente,  al  Ministro  per  i   beni   culturali   e
          ambientali e alla regione territorialmente interessata,  ai
          fini  della  valutazione  dell'impatto  sull'ambiente.   La
          comunicazione contiene l'indicazione  della  localizzazione
          dell'intervento, la specificazione dei  rifiuti  liquidi  e
          solidi,   delle   emissioni   ed   immissioni    inquinanti
          nell'atmosfera   e   delle   emissioni   sonore    prodotte
          dall'opera, la descrizione dei dispositivi di  eliminazione
          o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
          dei  danni  all'ambiente  e  di  monitoraggio   ambientale.
          L'annuncio   dell'avvenuta   comunicazione   deve    essere
          pubblicato, a cura del  committente,  sul  quotidiano  piu'
          diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
          su un quotidiano a diffusione nazionale. 
             4.  Il  Ministro  dell'ambiente,  sentita   la   regione
          interessata,  di  concerto  con  il  Ministro  per  i  beni
          culturali e ambientali, si pronuncia  sulla  compatibilita'
          ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi  i  quali
          la procedura di approvazione del progetto riprende  il  suo
          corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei  Ministri
          in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
          aree  sottoposte  a   vincolo   di   tutela   culturale   o
          paesaggistica  il  Ministro   dell'ambiente   provvede   di
          concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. 
             5.  Ove  il  Ministro  competente   alla   realizzazione
          dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione  del
          Ministero  dell'ambiente,  la  questione  e'   rimessa   al
          Consiglio dei Ministri. 
             6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al  comma
          3,  il   Ministro   dell'ambiente   ravvisi   comportamenti
          contrastanti con il parere sulla compatibilita'  ambientale
          espresso  ai  sensi  del  comma  4,  o  comunque  tali   da
          compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
          e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
          questione al Consiglio dei Ministri. 
             7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni
          culturali e ambientali nelle materie di sua competenza. 
             8. Il Ministro per i beni  culturali  e  ambientali  nel
          caso previsto dall'art. 1- bis, comma 2, del  decreto-legge
          27 giugno 1985,  n.  312,  convertito,  con  modificazioni,
          nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui
          agli articoli 4 e  82  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente. 
             9.  Qualsiasi  cittadino,  in  conformita'  delle  leggi
          vigenti, puo' presentare, in forma  scritta,  al  Ministero
          dell'ambiente,  al  Ministero  per  i  beni   culturali   e
          ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
          o pareri  sull'opera  soggetta  a  valutazione  di  impatto
          ambientale, nel  termine  di  trenta  giorni  dall'annuncio
          della comunicazione del progetto".