IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Visto l'art. 14, n. 3), punto II,  delle  disposizioni  preliminari
alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con  decreto
del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e  successive
modificazioni, apportate, da ultimo, con decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1981, n. 499, che stabilisce  le  norme  relative
alla importazione in franchigia delle merci a seguito viaggiatori; 
  Ritenuta la necessita' di adottare ai sensi  del  terzo  comma  del
suddetto art.  14,  n.  3),  punto  II,  le  disposizioni  intese  ad
assicurare l'applicazione delle norme suddette in  conformita'  delle
condizioni e dei limiti stabiliti con il regolamento CEE  n.  1315/88
del Consiglio del 3 maggio 1988 anche sotto l'aspetto fiscale; 
  Vista la direttiva del Consiglio n. 88/664/CEE del 21 dicembre 1988
recante   nona   modifica   alla   direttiva   69/169/CEE    relativa
all'armonizzazione delle disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative riguardanti la franchigia dalle  imposte  sulla  cifra
d'affari  e  dalle  altre  imposizioni  indirette  interne   riscosse
all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori; 
  Visto il decreto ministeriale  del  18  febbraio  1986,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  51  del  3  marzo  1986,  concernente
l'esenzione dai  diritti  doganali  per  merci  importate  a  seguito
viaggiatori; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  il  parere  emesso  dal  Consiglio  di  Stato  nell'adunanza
generale del 31 maggio 1990; 
  Informato,  prima  dell'emanazione  del  presente  regolamento,  il
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.  17,  comma
3, ultima parte, della citata legge n. 400 del 1988; 
                A D O T T A il presente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Sono ammesse alla  esenzione  dai  diritti  doganali,  ai  sensi
dell'art. 14, n. 3), punto II, delle  disposizioni  preliminari  alla
tariffa dei dazi doganali d'importazione, gli  oggetti  e  generi  di
consumo che i viaggiatori portano  con  se  nel  proprio  bagaglio  a
condizione che si tratti di  importazioni  prive  di  ogni  carattere
commerciale e che il loro  valore  non  superi  45  unita'  di  conto
europee. 
  2. Tale limite e' elevato a 390 unita' di  conto  europee  per  gli
oggetti e i  generi  che  soddisfano  alle  condizioni  di  cui  agli
articoli 9 e 10 del trattato che istituisce  la  Comunita'  economica
europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. 
  3. I suddetti limiti di valore 45 e 390  unita'  di  conto  europee
sono ridotti, rispettivamente, a 23 e 100 unita' di conto europee per
i viaggiatori di eta' inferiore a 15 anni. 
  4. Tuttavia per quanto riguarda i seguenti  generi  l'esenzione  e'
accordata entro i limiti dei quantitativi appresso indicati: 
    
=====================================================================

    
                                     Provenienza dei viaggiatori 
 
  DENOMINAZIONE DELLE MERCI Da altri Stati 
                                 membri della Da Paesi terzi 
                                    C.E.E. 
             1 2 3 
 
a) Prodotti da tabacco: 
                    sigarette 300 pezzi 200 pezzi 
    o 
   sigaretti (sigari di peso 
               massimo 3 g pezzo) 150 pezzi 100 pezzi 
    o 
                      sigari 75 pezzi 50 pezzi 
    o 
   tabacco da fumare 400 g 250 g 
b) Alcol e bevande alcoliche: 
   bevande distillate e bevande 
     alcoliche di un grado 
     alcolico superiore a 22% 
     vol.; alcol etilico non 
     denaturato di 80% vol. 
     e piu' in tot. 1,5 litri in tot. 1 litro 
    oppure 
   bevande distillate e bevande 
     alcoliche, aperitivi a base 
     di vino o di alcole, tafia, 
     sake' o bevande simili di un 
     grado alcolico pari o 
     inferiore a 22% vol.; vini 
     spumanti, vini liquorosi in tot. 3 litri in tot. 2 litri 
    e 
   vini tranquilli in tot. 5 litri in tot. 2 litri c) Profumi 75 g 50 
g 
    e 
   acqua di toiletta 3/8 litro 1/4 litro 
d) Caffe' 1.000 g 500 g 
    o 
   estratti o essenza di caffe' 400 g 200 g 
e) Te' 200 g 100 g 
    o 
   estratti o essenze di te' 80 g 40 g 
 5. I viaggiatori di eta' inferiore a diciassette anni sono esclusi 
   dalla esenzione prevista per i generi di cui alle lettere a) e  b)
   nonche', se inferiori a quindici anni anche dalla esenzione di cui
   alla lettera d). 
  6. Il valore dei generi compresi nei quantitativi di cui sopra  non
va calcolato agli effetti della  determinazione  del  valore  globale
degli oggetti da ammettere in esenzione. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La  direttiva CEE n. 88/664 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 382 del  31
          dicembre 1988 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n.  18  del  2  marzo  1989,  2a  serie
          speciale.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.