IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 14, n. 3), punto II, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, apportate, da ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1981, n. 499, che stabilisce le norme relative alla importazione in franchigia delle merci a seguito viaggiatori; Ritenuta la necessita' di adottare ai sensi del terzo comma del suddetto art. 14, n. 3), punto II, le disposizioni intese ad assicurare l'applicazione delle norme suddette in conformita' delle condizioni e dei limiti stabiliti con il regolamento CEE n. 1315/88 del Consiglio del 3 maggio 1988 anche sotto l'aspetto fiscale; Vista la direttiva del Consiglio n. 88/664/CEE del 21 dicembre 1988 recante nona modifica alla direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori; Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1986, concernente l'esenzione dai diritti doganali per merci importate a seguito viaggiatori; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 31 maggio 1990; Informato, prima dell'emanazione del presente regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, ultima parte, della citata legge n. 400 del 1988; A D O T T A il presente regolamento: Art. 1. 1. Sono ammesse alla esenzione dai diritti doganali, ai sensi dell'art. 14, n. 3), punto II, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, gli oggetti e generi di consumo che i viaggiatori portano con se nel proprio bagaglio a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il loro valore non superi 45 unita' di conto europee. 2. Tale limite e' elevato a 390 unita' di conto europee per gli oggetti e i generi che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. 3. I suddetti limiti di valore 45 e 390 unita' di conto europee sono ridotti, rispettivamente, a 23 e 100 unita' di conto europee per i viaggiatori di eta' inferiore a 15 anni. 4. Tuttavia per quanto riguarda i seguenti generi l'esenzione e' accordata entro i limiti dei quantitativi appresso indicati: ===================================================================== Provenienza dei viaggiatori DENOMINAZIONE DELLE MERCI Da altri Stati membri della Da Paesi terzi C.E.E. 1 2 3 a) Prodotti da tabacco: sigarette 300 pezzi 200 pezzi o sigaretti (sigari di peso massimo 3 g pezzo) 150 pezzi 100 pezzi o sigari 75 pezzi 50 pezzi o tabacco da fumare 400 g 250 g b) Alcol e bevande alcoliche: bevande distillate e bevande alcoliche di un grado alcolico superiore a 22% vol.; alcol etilico non denaturato di 80% vol. e piu' in tot. 1,5 litri in tot. 1 litro oppure bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, sake' o bevande simili di un grado alcolico pari o inferiore a 22% vol.; vini spumanti, vini liquorosi in tot. 3 litri in tot. 2 litri e vini tranquilli in tot. 5 litri in tot. 2 litri c) Profumi 75 g 50 g e acqua di toiletta 3/8 litro 1/4 litro d) Caffe' 1.000 g 500 g o estratti o essenza di caffe' 400 g 200 g e) Te' 200 g 100 g o estratti o essenze di te' 80 g 40 g 5. I viaggiatori di eta' inferiore a diciassette anni sono esclusi dalla esenzione prevista per i generi di cui alle lettere a) e b) nonche', se inferiori a quindici anni anche dalla esenzione di cui alla lettera d). 6. Il valore dei generi compresi nei quantitativi di cui sopra non va calcolato agli effetti della determinazione del valore globale degli oggetti da ammettere in esenzione.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La direttiva CEE n. 88/664 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 382 del 31 dicembre 1988 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 2 marzo 1989, 2a serie speciale. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.