IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;
  Visto il regio decreto 11 febbraio 1926, n. 584;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 26 febbraio 1990;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 1990;
  Sulla  proposta  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. I lavori, le provviste ed i servizi che, a norma dell'art. 8 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive  modificazioni,
possono  essere eseguiti in economia da parte degli uffici centrali e
periferici del Corpo forestale dello Stato, sempreche' la  competenza
non  spetti  per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i
seguenti:
    a)  acquisto  e  riparazione  di  mobili,  materiale  ed  arredi;
acquisto  e  rilegatura  di  libri,  stampe,  Gazzette  Ufficiali   e
collezioni,  acquisti  di  generi  di  cancelleria,  di materiali per
disegni e di valori bollati;
    b)  acquisto  ed abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni e
agenzie di stampa;
    c) riparazione, adattamento, manutenzione e sistemazione di aree,
locali, infissi, impianti ed altri manufatti;
    d) manutenzione di attrezzature antincendio;
    e)  riparazioni,  manutenzione  e noleggio di automezzi, natanti,
aeromobili e macchine da soccorso; acquisto di materiale di  ricambio
ed   accessori,   spese   per   le  autorimesse  e  per  le  officine
automobilistiche, nautiche ed aeree e relativi impianti;
    f) provviste di combustibile, di carburante, di lubrificanti e di
altro materiale di consumo;
    g)   pulizia,   derattizzazione;  disinfestazione,  disinfezione,
illuminazione e riscaldamento di locali; forniture di acqua,  gas  ed
energia elettrica anche mediante l'impiego di macchine;
    h)   spese   per   trasporti,   spedizioni,   noli,  imballaggio,
facchinaggio ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico  dei
materiali;
    i)  lavori  di  traduzione,  stampa  e  litografia  di bollettini
speciali,  circolari,  prospetti  e   stampati   speciali;   acquisto
manutenzione di attrezzature e materiale per tipografia e litografia,
riproduzione grafica e legatoria, noleggio e manutenzione di macchine
da scrivere, da calcolo e da riproduzione;
    l)  acquisto  di  medaglie,  nastrini, distintivi, diplomi, fasce
tricolori, bandiere e oggetti per premi; spese  inerenti  solennita',
feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
    m) spese per lo svolgimento di corsi per il personale;
    n)  spese  per  il  funzionamento delle sale mediche; acquisto di
medicinali e di apparecchiature e materiali sanitari;
    o)  spese  per  i  funerali  e  trasporto  di salme del personale
deceduto per causa di servizio;
    p)  spese  per conferenze, mostre e cerimonie, di rappresentanza,
di informazione attraverso agenzie  di  stampa,  di  propaganda,  per
l'addobbo  e l'arredamento di locali adibiti ad attivita' ricreative,
scientifiche e culturali, per l'assistenza morale  e  spirituale  del
personale, per la banda musicale del Corpo forestale dello Stato;
    q) spese per il funzionamento di mense e per l'acquisto di generi
di integrazione e di conforto;
    r)  spese per il funzionamento dei servizi ausiliari delle scuole
di istruzione del personale del Corpo forestale  dello  Stato,  degli
istituti  di  ricerca,  di  istruzione  e di segnalazione, per studi,
ricerche ed esperienze connesse alla organizzazione  dei  servizi  di
istituto;
    s)   spese   per  l'educazione  fisica  e  l'attivita'  sportiva;
acquisto, manutenzione e  riparazione  di  attrezzi  e  di  materiali
ginnico-sportivi;
    t)  spese  per  noleggio,  installazione, gestione e manutenzione
degli   impianti   di    riproduzione,    telefonici,    telegrafici,
radiotelefonici,    elettronici,   meccanografici,   televisivi,   di
amplificazione e diffusione sonora;
    u)  spese  per acquisto di semi, piante, concimi e di quant'altro
necessario per la gestione dei vivai forestali.
  2.  Possono  altresi'  eseguirsi  in  economia,  in casi di urgenza
espressamente  motivata  nell'atto  autorizzativo  e  determinate  da
esigenze di ordine pubblico, di soccorso, di pubbliche calamita' o di
altre esigenze di carattere straordinario  od  eccezionale,  acquisti
relativi a:
    a) materiali per cinematografia e fotografia;
    b) attrezzature antincendio;
    c) materiali ed attrezzature da soccorso;
    d)  installazione  provvisoria  di  impianti  di distribuzione di
carburanti;
    e) macchine da scrivere e da calcolo;
    f)  oggetti di vestiario, equipaggiamento, armamento, casermaggio
e materiali e generi  assistenziali,  compresi  quelli  per  il  loro
approntamento, manutenzione, confezione e riparazione;
    g)    impianti    di   riproduzione,   telefonici,   telegrafici,
radiotelegrafici,   elettronici,   meccanografici,   televisivi,   di
amplificazione e diffusione sonora.
  3. Il limite di spesa per ogni lavoro, provvista o servizio, di cui
al comma 1 e' fissato nella misura di L. 150.000.000.
  4. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al
comma 1 e' disposta dall'organo competente secondo le attribuzioni di
cui all'art. 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e nei limiti  dei
fondi  messi  a  disposizione.  Gli  uffici  periferici devono essere
preventivamente  autorizzati  dall'Amministrazione  centrale  per  le
spese  di cui alle lettere a), c), e), i), m), o), p), t) del comma 1
quando la spesa supera l'importo di 2 milioni.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  L'art.  8  del  R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato) cosi' recita:
             "Art.  8.  -  I  servizi  che per la loro natura debbono
          farsi in economia sono  determinati  e  retti  da  speciali
          regolamenti  approvati  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
             Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi
          in economia, in base ad  autorizzazione  data  con  decreto
          motivato   del   Ministro,   servizi   non   preveduti  dai
          regolamenti. Sara' in tal  caso  sentito  il  consiglio  di
          Stato, ove l'importo superi le L. 30.000".
             Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo
          soprariportato   e'   stato   elevato,   da   ultimo,    di
          duecentoquaranta  volte  dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422,
          con  assorbimento  dell'aumento  disposto  dalla  legge  10
          dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto
          dall'art.  7  della  legge  13  maggio  1961,  n.  469  (L.
          3.000.000). Il limite attuale e' quindi "L. 7.200.000".
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve prounziarsi  entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -   Il  R.D.  n.  350/1895  reca:  "Regolamento  per  la
          direzione, la contabilita' e la  collaudazione  dei  lavori
          dello  Stato  che sono nelle attribuzioni del Ministero dei
          lavori pubblici".
             -   Il   R.D.   n.   584/1926  reca:  "Approvazione  del
          regolamento per i servizi da farsi ad  economia  e  per  la
          liquidazione  e  pagamento  delle  spese  in  servizio  del
          Ministero dell'economia nazionale".
          Note all'art. 1:
             -  Per il testo dell'art. 8 del R.D n. 2440/1923 si veda
          nelle note alle premesse.
             -  Il  D.P.R. n. 748/1972 reca disciplina delle funzioni
          dirigenziali nelle amministrazioni dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo. Si trascrive il testo degli articoli
          7, 8, 9 e 13 di detto decreto:
             "Art.   7   (Attribuzioni   particolari   dei  dirigenti
          generali). - Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi
          dal  terzo  comma  del  presente  articolo e dagli articoli
          successivi, ai dirigenti generali preposti  alle  direzioni
          generali  e  agli  uffici  centrali  equiparati  spetta  in
          particolare,  nell'ambito  della  competenza  dei  perdetti
          uffici, di:
               a)   esercitare   le   funzioni   che   ad  essi  sono
          direttamente  attribuite  da  leggi  o  regolamenti   anche
          ministeriali;
               b)    coadiuvare   il   Ministro   nello   svolgimento
          dell'azione  amministrativa  e  proporgli   l'adozione   di
          provvedimenti   di   competenza   superiore  alla  propria,
          eventualmente necessari;
               c)  predisporre  gli  elementi  per  la formazione del
          progetto di  bilancio  preventivo  e  per  le  proposte  di
          variazione in corso di esercizio;
               d)  predisporre  gli  elementi  per  la formazione dei
          programmi,   annuali    e    pluriennali,    dell'attivita'
          dell'amministrazione;
               e)  approvare,  in  attuazione dei programmi stabiliti
          dal  Ministro,  i  progetti   per   lavori,   forniture   e
          prestazioni  fino  all'importo  di  300  milioni  di  lire,
          ridotto  alla  meta'  quando  alla  esecuzione  si  intenda
          provvedere  in economia, a trattativa privata o col sistema
          della  concessione,   nonche'   ove   occorra,   provvedere
          all'approvazione  dei  contratti  e  alla  concessione  dei
          lavori;
               f)  concludere  ed approvare le transazioni relative a
          lavori e forniture e servizi da essi gestiti,  quando  cio'
          che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non
          superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma
          le  transazioni  che  fossero  precedentemente  intervenute
          sullo  stesso  oggetto  o  per  l'esecuzione  dello  stesso
          contratto;
               g)  disporre  la  non  applicazione di clausole penali
          quando la somma controversa  o  che  l'amministrazione  non
          superi i 60 milioni di lire;
               h)   provvedere   a  tutte  le  operazioni  successive
          all'approvazione del progetto o del  contratto  per  opere,
          forniture  e  servizi, compresa la nomina dei collaudatori,
          la liquidazione ed il pagamento del saldo e,  ove  occorra,
          la   formazione   e  l'approvazione  di  atti  integrativi,
          aggiuntivi o sostitutivi  dei  contratti,  sempre  entro  i
          limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
               i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive
          quando l'oggetto della controversia non superi  60  milioni
          di lire;
               l)  adottare  le  concessioni  di contributi, sussidi,
          concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a  carico  del
          bilancio  dello  Stato,  a  favore  di enti e persone, fino
          all'importo di lire 60 milioni e proporre  al  Ministro  le
          concessioni  di  importo  superiore, emanando i conseguenti
          provvedimenti formali;
               m)    adottare   i   provvedimenti   di   concessione,
          autorizzazione,  licenze  ed  analoghi  salvo   quelli   di
          competenza  del Presidente della Repubblica, nonche' quelli
          che saranno espressamente riservati al Ministro o ad  altri
          dirigenti  dalla legge o dal regolamento anche ministeriale
          e salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare  i
          singoli affari;
               n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni
          del proprio ufficio, del personale in servizio,  esclusi  i
          dirigenti;
               o)   provvedere  agli  atti  vincolati  di  competenza
          dell'Amministrazione centrale  che  comportino  impegni  di
          spesa  superiore  a  100  milioni  di  lire  ed  agli altri
          specificati con regolamento anche ministeriale;
               p)  provvedere,  previa  diffida ad adempiere entro un
          congruo  termine   ed   informandone   preventivamente   il
          Ministro,  agli atti obbligatori di competenza degli organi
          inferiori o degli enti vigilati,  qualora  siano  stati  da
          questi  indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo
          previsto  dalla  legge,  l'intervento   di   altri   organi
          amministrativi.
             I  provvedimenti di cui alle lettere e), f), g), h), i),
          l), e o) sono definitivi.
             Nei   casi  in  cui  particolari  ordinamenti  prevedano
          l'esistenza di unita' organiche costituite da  piu'  uffici
          centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di
          Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a  tali
          unita'   organiche   ed  Aziende  competono,  salvo  quanto
          previsto al successivo art. 14, le  attribuzioni  stabilite
          dai  precedenti  commi, elevati i limiti di valore, per gli
          atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di
          dirigenti  generali, e della meta' se trattasi di dirigenti
          con qualifica superiore.
             Per  l'emanazione  degli  atti e provvedimenti di valore
          eccedente i limiti stabiliti nei  precedenti  commi  e  nei
          successivi  articoli  8,  9  e  13  si osserva la procedura
          disposta con l'art. 1 del  decreto  legislativo  17  aprile
          1948,  n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge
          23  marzo  1964,  n.  134.  Restano   ferme   le   speciali
          disposizioni  che  prevedono  limiti  di valore superiore o
          prescindono da tale procedura.
             Sono  altresi', fatte salve le attribuzioni degli organi
          collegiali interni delle singole amministrazioni, anche  ad
          ordinamento  autonomo,  previsti  da speciali disposizioni,
          sempreche',  ove  siano  contemplati  limiti   di   valore,
          trattisi  di  atti  o  provvedimenti di importo superiore a
          quelli stabiliti dai  precedenti  commi  e  dai  successivi
          articoli 8, 9 e 13".
             "Art.   8   (Attribuzioni   particolari   dei  dirigenti
          superiori). - Ai dirigenti superiori  preposti  ai  servizi
          dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito
          della  competenza  del  proprio  ufficio,  le  attribuzioni
          stabilite nel primo comma del precedente art. 7.
             Salvo   quanto   previsto  dal  successivo  art.  9,  ai
          dirigenti superiori preposti  agli  altri  uffici  indicati
          nell'art.   5  spetta  in  particolare,  nell'ambito  della
          competenza del proprio ufficio, di:
               a)   esercitare   le   funzioni   che   ad  essi  sono
          direttamente  attribuite  da  leggi  o  regolamenti   anche
          ministeriali;
               b)  approvare,  in  attuazione dei programmi stabiliti
          dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni
          fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla meta'
          quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia,  a
          trattativa privata o col sistema della concessione, nonche'
          ove occorra, provvedere all'approvazione  dei  contratti  o
          alla concessione dei lavori;
               c)  concludere  ed approvare le transazioni relative a
          lavori e forniture e servizi da essi gestite,  quando  cio'
          che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non
          superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma
          le  transazioni  che  fossero  precedentemente  intervenute
          sullo  stesso  oggetto  o  per  l'esecuzione  dello  stesso
          contratto;
               d)  disporre  la  non  applicazione di clausole penali
          quando  la  somma  controversa  o   che   l'amministrazione
          abbandona, non superi i 30 milioni di lire;
               e)   provvedere   a  tutte  le  operazioni  successive
          all'approvazione del progetto o del  contratto  per  opere,
          forniture  e  servizi, compresa la nomina dei collaudatori,
          la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove  occorra,
          la   formazione   e  l'approvazione  di  atti  integrativi,
          aggiuntivi o sostitutivi  dei  contratti,  sempre  entro  i
          limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
               f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive
          quando l'oggetto della controversia non superi  30  milioni
          di lire;
               g)    adottare   i   provvedimenti   di   concessione,
          autorizzazione, licenze ed analoghi ad  essi  espressamente
          attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale
          e salva in ogni caso la facolta' del Ministro di evocare  i
          singoli affari;
               h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni
          del proprio ufficio, del personale in servizio,  esclusi  i
          dirigenti;
               i)   provvedere  agli  atti  vincolati  di  competenza
          dell'Amministrazione centrale  che  comportino  impegni  di
          spesa  non  superiore  a  100 milioni di lire ed agli altri
          specificati con regolamento anche ministeriale;
               l)  provvedere,  previa  diffida ad adempiere entro un
          congruo  termine   ed   informandone   preventivamente   il
          Ministro,  gli  atti obbligatori di competenza degli organi
          inferiori, qualora  siano  stati  da  questi  indebitamente
          omessi  o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge
          l'intervento di altri organi amministrativi.
             I  provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f),
          i), sono definitivi".
             "Art.  9 (Attribuzioni particolari dei primi dirigenti).
          - Ai funzionari con qualifica di primo  dirigente  preposti
          alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in
          particolare  nell'ambito  della  competenza   del   proprio
          ufficio, di:
               a)   esercitare   le   funzioni   che   ad  essi  sono
          direttamente  attribuite  da  leggi  o  regolamenti   anche
          ministeriali;
               b) approvare in attuazione dei programmi stabiliti dal
          Ministro, i progetti per lavori,  forniture  e  prestazioni
          fino  all'importo di 75 milioni di lire, ridotto alla meta'
          quando all'esecuzione s'intenda provvedere in  economia,  a
          trattativa privata o col sistema della concessione, nonche'
          ove occorra, provvedere all'approvazione  dei  contratti  o
          alla concessione dei lavori;
               c)  concludere  ed approvare le transazioni relative a
          lavori e forniture e servizi da essi gestite,  quando  cio'
          che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non
          superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma
          le  transazioni  che  fossero  precedentemente  intervenute
          sullo  stesso  oggetto  o  per  l'esecuzione  dello  stesso
          contratto;
               d)  disporre  la  non  applicazione di clausole penali
          qundo  la  somma  controversa   o   che   l'amministrazione
          abbandona, non superi i 15 milioni di lire;
               e)   provvedere   a  tutte  le  operazioni  successive
          all'approvazione del progetto o del  contratto  per  opere,
          forniture  e  servizi, compresa la nomina dei collaudatori,
          la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove  occorra,
          la   formazione   e  l'approvazione  di  atti  integrativi,
          aggiuntivi o sostitutivi  dei  contratti,  sempre  entro  i
          limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
               f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive
          quando l'oggetto della controversia non superi  15  milioni
          di lire;
               g)    adottare   i   provvedimenti   di   concessione,
          autorizzazione, licenze ed analoghi ad  essi  espressamente
          attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale
          e salva, in ogni caso, la facolta' del Ministro di  evocare
          i singoli affari;
               h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni
          del proprio ufficio, del personale in servizio;
               i)   provvedere  agli  atti  vincolati  di  competenza
          dell'Amministrazione centrale  che  comportino  impegni  di
          spesa  non  superiore  a  50  milioni di lire ed agli altri
          specificati con regolamento anche ministeriale;
             I  provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f),
          i), sono definitivi.
             I  dirigenti di cui al primo comma emettono, altresi', i
          titoli di pagamento relativi ad atti di  impegno  di  spesa
          divenuti  esecutivi,  qualunque sia l'importo, e dispongono
          per gli atti preliminari  ed  istruttori  negli  affari  di
          competenza degli organi superiori.
             Ai  predetti  primi  dirigenti  spettano, infine, sempre
          nell'ambito  della  competenza  del  proprio  ufficio,   le
          attribuzioni  non  espressamente devolute dalla legge o dal
          regolamento   anche   ministeriale   agli   altri    organi
          dell'amministrazione,   salvo   quanto  e'  previsto  dalla
          lettera m) dell'art. 7".
             "Art.   13   (Attribuzioni   particolari  dei  dirigenti
          periferici). - I dirigenti preposti agli uffici  periferici
          o  alle  piu'  ampie ripartizioni di questi, ai sensi degli
          articoli 4, 5 e 6, esercitano, nell'ambito della competenza
          dei  rispettivi  uffici  e  ripartizioni,  le  attribuzioni
          previste dal presente  decreto  per  i  dirigenti  di  pari
          qualifica preposti agli uffici centrali.
             Ove particolari ordinamenti prevedano che alla direzione
          di  uffici  periferici  aventi  la  stessa  competenza  per
          materia   ed  eguale  circoscrizione  territoriale  possano
          essere preposti dirigenti con  qualifica  diversa,  i  capi
          degli  uffici  medesimi  che  rivestano qualifica inferiore
          esercitano,  salvo  contrarie  disposizioni  di   legge   o
          regolamenti,  le  attribuzioni  del  rispettivo ufficio nei
          limiti previsti dal presente decreto per il  dirigente  con
          qualifica superiore".
             I limiti di somma indicati negli articoli soprariportati
          sono stati raddoppiati dalla legge 25 maggio 1978, n.  233.