IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, anche in relazione
alla  pendenza  di  importanti  processi  per  fatti  di  eccezionale
gravita'  ed  all'allarme  provocato  nella  pubblica  opinione dalla
scarcerazione  per  decorrenza  dei  termini di custodia cautelare di
persone  gia'  condannate per delitti di criminalita' organizzata, di
procedere  all'interpretazione  autentica  della normativa in tema di
computo  e  di sospensione dei termini di custodia cautelare, nonche'
di  apportare  idonei  correttivi  alla disciplina sulla durata della
custodia cautelare;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1' marzo 1991;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  297,  comma  4, del codice di procedura penale deve
intendersi  nel  senso  che,  indipendentemente  da una richiesta del
pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei
termini  di  custodia  cautelare stabiliti in relazione alle fasi del
giudizio  di  primo  grado  o  del giudizio sulle impugnazioni non si
tiene  conto  dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli
impiegati per la deliberazione della sentenza. Dei giorni suddetti si
tiene  invece  conto  nel  computo  dei termini di durata complessiva
della  custodia  cautelare  stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del
codice   di   procedura   penale,  salvo  che  ricorra  l'ipotesi  di
sospensione  prevista  dall'articolo  304,  comma  2,  del  codice di
procedura penale.
  2.  L'articolo  304,  comma  2, del codice di procedura penale deve
intendersi  nel senso che, nella ipotesi di sospensione ivi prevista,
la  durata  complessiva  della  custodia  cautelare  puo'  superare i
termini stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura
penale, fermo restando il limite previsto dall'articolo 304, comma 4,
del medesimo codice.
     3. La custodia cautelare e' immediatamente ripristinata se
l' imputato e' stato scarcerato in forza di un provvedimento
fondato su una interpretazione degli articoli 297, comma 4, e
304, comma 2, del codice di procedura penale diversa da quella
indicata nei commi 1 e 2. In tal caso ai fini del computo di custodia
cautelare si tiene conto della custodia anteriormente subita.