IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 11-ter della legge 20 novembre 1987, n. 472, recante delega al Governo ad emanare appositi decreti per il riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella dei componenti della banda musicale della Polizia di Stato, regolata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240; Visto l'art. 12-bis del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, con il quale viene fissato un nuovo termine alla suddetta delega; Vista la legge 1 marzo 1965, n. 121, concernente organici, reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale della banda dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza; Vista la legge 6 giugno 1986, n. 254, concernente modifiche della legge 1 marzo 1965, n. 121, e della legge 1 maggio 1983, n. 212, in materia di reclutamento e avanzamento del personale musicante delle Forze armate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1991; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Compiti della banda musicale dell'Arma dei carabinieri 1. La banda musicale dell'Arma dei carabinieri e' un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita dell'istituzione e a rappresentare l'Arma dei carabinieri in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale. 2. Su richiesta di enti o comitati, puo' essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennita', nonche' ad attivita' concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.