IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 11-ter della legge 20 novembre 1987, n.  472,  recante
delega al Governo ad emanare appositi decreti  per  il  riordinamento
della banda musicale dell'Arma dei carabinieri  e  della  Guardia  di
finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle  citate
bande a quella dei componenti della banda musicale della  Polizia  di
Stato, regolata con il decreto del  Presidente  della  Repubblica  30
aprile 1987, n. 240; 
  Visto l'art. 12-bis del  decreto-legge  4  ottobre  1990,  n.  276,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.  359,
con il quale viene fissato un nuovo termine alla suddetta delega; 
  Vista  la  legge  1  marzo  1965,  n.  121,  concernente  organici,
reclutamento, stato giuridico  ed  avanzamento  del  personale  della
banda  dell'Arma  dei  carabinieri  e  dell'Aeronautica  militare  ed
istituzione della banda dell'Esercito; 
  Vista la legge 10  maggio  1983,  n.  212,  concernente  norme  sul
reclutamento,  gli  organici  e   l'avanzamento   dei   sottufficiali
dell'Esercito, della Marina,  dell'Aeronautica  e  della  Guardia  di
finanza; 
  Vista la legge 6 giugno 1986, n. 254, concernente  modifiche  della
legge 1 marzo 1965, n. 121, e della legge 1 maggio 1983, n.  212,  in
materia di reclutamento e avanzamento del personale  musicante  delle
Forze armate; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.
240, concernente il nuovo  ordinamento  della  banda  musicale  della
Polizia di Stato; 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400,  concernente  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 febbraio 1991; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
       Compiti della banda musicale dell'Arma dei carabinieri 
  1. La banda musicale dell'Arma  dei  carabinieri  e'  un  complesso
organico destinato a partecipare alle  celebrazioni  piu'  importanti
della vita dell'istituzione e a rappresentare l'Arma dei  carabinieri
in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a  livello
internazionale. 
  2. Su richiesta di enti o  comitati,  puo'  essere  autorizzata  la
partecipazione della banda a manifestazioni indette in  occasione  di
particolari solennita', nonche' ad attivita'  concertistiche  per  la
diffusione  della  cultura  musicale,  anche  in   collegamento   con
associazioni culturali e con enti pubblici  o  privati,  nazionali  e
stranieri. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
            sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico approvato 
              con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
                 Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti 
          legislativi trascritti. 
 
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.