La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I comuni gia' impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui, di durata quindicennale, fino alla concorrenza di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, da destinare al parziale finanziamento delle opere. 2. Con decreto del Ministro del tesoro e' stabilita la misura del concorso statale nell'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, entro il limite massimo di dodici punti percentuali. Il contributo e' disposto in misura costante per tutto il periodo di ammortamento ed e' commisurato al capitale iniziale mutuato. 3. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni, in conformita' di accordi risultanti da apposite convenzioni. 4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 36 miliardi per l'anno 1991, lire 72 miliardi per l'anno 1992 e lire 108 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali per la costruzione dei sistemi ferroviari passanti (rate ammortamento mutui)". 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 marzo 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI