IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1989 con il quale viene stabilito il risanamento obbligatorio dalla brucellosi degli allevamenti bovini e bufalini; Ritenuto, a modifica del suddetto decreto, di dover disciplinare distintamente e diversamente il piano obbligatorio di risanamento degli allevamenti bufalini; Considerato che l'infezione brucellare permane negli allevamenti bufalini; Considerato che la situazione sanitaria nei confronti di detta malattia e' complessa e diversa nell'ambito degli allevamenti bufalini e tale da richiedere programmi di interventi mirati e capaci di rispondere alle necessita' piu' urgenti ed a quelle di medio e lungo termine; Considerato, altresi', che occorre evitare il depauperamento del patrimonio della specie bufalina, stante la difficolta' di rimonta per lo scarso numero di bufali allevati in Italia; Ritenuto che con il programma regionale di profilassi e risanamento degli allevamenti bufalini dalla brucellosi devono essere applicate le norme del decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modificazioni, salvo per cio' che concerne i tempi di abbattimento; Visto l'art. 261 del testo unico delle leggi sanitarie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283; Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615; Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1968 relativo alle norme per la corresponsione dell'indennita' di abbattimento; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33; Vista la legge 1 marzo 1972, n. 42; Visti gli articoli 3 e 6 della legge 31 marzo 1976, n. 124; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327; Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296; Udito il parere della commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 30 ottobre 1990; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, eseguita in data 4 novembre 1990; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. La profilassi della brucellosi negli allevamenti bufalini ha come obiettivo la tutela della salute pubblica, il risanamento degli allevamenti infetti, la difesa degli allevamenti indenni, la protezione degli allevamenti ufficialmente indenni, la salvaguardia del patrimonio bufalino.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.M. 28 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1989. - Il D.M. 14 giugno 1968, concernente norme per la corresponsione dell'indennita' di abbattimento dei bovini infetti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968.