IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  marzo 1989 con il quale viene
stabilito  il  risanamento  obbligatorio   dalla   brucellosi   degli
allevamenti bovini e bufalini;
  Ritenuto,  a  modifica  del suddetto decreto, di dover disciplinare
distintamente e diversamente il  piano  obbligatorio  di  risanamento
degli allevamenti bufalini;
  Considerato  che  l'infezione  brucellare permane negli allevamenti
bufalini;
  Considerato  che  la  situazione  sanitaria  nei confronti di detta
malattia  e'  complessa  e  diversa  nell'ambito  degli   allevamenti
bufalini e tale da richiedere programmi di interventi mirati e capaci
di rispondere alle necessita' piu' urgenti ed a  quelle  di  medio  e
lungo termine;
  Considerato,  altresi',  che  occorre evitare il depauperamento del
patrimonio della specie bufalina, stante la  difficolta'  di  rimonta
per lo scarso numero di bufali allevati in Italia;
  Ritenuto che con il programma regionale di profilassi e risanamento
degli allevamenti bufalini dalla brucellosi devono  essere  applicate
le  norme  del  decreto  ministeriale  3  giugno  1968,  e successive
modificazioni, salvo per cio' che concerne i tempi di abbattimento;
  Visto l'art. 261 del testo unico delle leggi sanitarie;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
  Visto  il  decreto  ministeriale 14 giugno 1968 relativo alle norme
per la corresponsione dell'indennita' di abbattimento;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
  Vista la legge 1  marzo 1972, n. 42;
  Visti gli articoli 3 e 6 della legge 31 marzo 1976, n. 124;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1980, n. 327;
  Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296;
  Udito  il parere della commissione di cui all'art. 2 della legge 23
gennaio 1968, n. 33;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza
generale del 30 ottobre 1990;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
eseguita in data 4 novembre 1990;
                             A D O T T A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  La  profilassi  della  brucellosi negli allevamenti bufalini ha
come obiettivo la tutela della salute pubblica, il risanamento  degli
allevamenti   infetti,   la  difesa  degli  allevamenti  indenni,  la
protezione degli allevamenti ufficialmente indenni,  la  salvaguardia
del patrimonio bufalino.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il  D.M. 28 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto
          il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di
          risanamento  degli  allevamenti bovini dalla brucellosi, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  73  del  29  marzo
          1989.
             -  Il  D.M.  14  giugno  1968,  concernente norme per la
          corresponsione dell'indennita' di abbattimento  dei  bovini
          infetti,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del
          17 settembre 1968.