IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in
materia di edilizia scolastica ed universitaria intese ad  assicurare
la immediata realizzazione  di  opere  occorrenti  per  l'adeguamento
degli  edifici  scolastici  alle  norme  di   sicurezza,   igiene   e
agibilita',  necessarie  e  indilazionabili,   tenuto   conto   della
situazione di  pericolosita'  e  di  degrado  degli  edifici  stessi,
nonche' per consentire alle universita'  ed  istituti  di  istruzione
superiore di  grado  universitario  la  realizzazione  di  interventi
urgenti   mediante   una   migliore   utilizzazione   delle   risorse
disponibili; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 marzo 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con  i  Ministri  del
tesoro,   del   bilancio   e   della   programmazione   economica   e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
           Finanziamento per opere di edilizia scolastica 
  1.  In  attesa  di  un'organica  disciplina  da  definire  con  una
legge-quadro, per interventi urgenti di opere di edilizia  scolastica
si provvede secondo le disposizioni del presente articolo. 
  2. La Cassa depositi e prestiti, entro il limite massimo dei  mutui
concedibili agli  enti  locali,  e'  autorizzata  a  concedere  mutui
ventennali ai comuni e alle province per un ammontare complessivo  di
lire 1.500 miliardi per le finalita' di cui al comma  3.  L'onere  di
ammortamento dei mutui e' a carico dello Stato. 
  3. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 2  e'
finalizzato   alla   realizzazione   delle   opere   occorrenti   per
l'adeguamento degli  edifici  scolastici  alle  norme  di  sicurezza,
igiene ed agibilita', necessarie e indilazionabili in relazione  alla
situazione di  pericolosita'  derivante  dallo  stato  degli  edifici
stessi. 
  4. La ripartizione dei finanziamenti tra i comuni e le  province  e
la concessione dei mutui sono effettuate secondo le  disposizioni  di
cui all'articolo  11  del  decreto-legge  1'  luglio  1986,  n.  318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  1986,  n.  488,
come  modificato  dal  decreto-legge  5  settembre  1988,   n.   390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1988, n. 464. 
  5.  Le  quote  dei  finanziamenti  di  cui  all'articolo   11   del
decreto-legge 1' luglio 1986, n. 318, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, possono essere  concesse,  con  le
procedure e le modalita' previste dall'articolo 4 del decreto-legge 5
settembre 1988, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1988, n. 464,  fino  al  31  dicembre  1992.  Con  le  stesse
procedure e modalita' puo' essere autorizzata, nell'ambito dei  mutui
concessi, una diversa destinazione dei fondi. 
  6. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1992 e in lire 165  miliardi
annui a decorrere  dall'anno  1993,  si  provvede  mediante  parziale
utilizzo delle proiezioni per  gli  stessi  anni  dell'accantonamento
"Concorso statale per mutui contratti dalle province,  dai  comuni  e
dalle comunita' montane per finalita' di investimento  di  preminente
interesse (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
Ministero del tesoro per l'anno 1991.