IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in materia di edilizia scolastica ed universitaria intese ad assicurare la immediata realizzazione di opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene e agibilita', necessarie e indilazionabili, tenuto conto della situazione di pericolosita' e di degrado degli edifici stessi, nonche' per consentire alle universita' ed istituti di istruzione superiore di grado universitario la realizzazione di interventi urgenti mediante una migliore utilizzazione delle risorse disponibili; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Finanziamento per opere di edilizia scolastica 1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro, per interventi urgenti di opere di edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del presente articolo. 2. La Cassa depositi e prestiti, entro il limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, e' autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalita' di cui al comma 3. L'onere di ammortamento dei mutui e' a carico dello Stato. 3. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 2 e' finalizzato alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilita', necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosita' derivante dallo stato degli edifici stessi. 4. La ripartizione dei finanziamenti tra i comuni e le province e la concessione dei mutui sono effettuate secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1' luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, come modificato dal decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1988, n. 464. 5. Le quote dei finanziamenti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1' luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, possono essere concesse, con le procedure e le modalita' previste dall'articolo 4 del decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1988, n. 464, fino al 31 dicembre 1992. Con le stesse procedure e modalita' puo' essere autorizzata, nell'ambito dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi. 6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1992 e in lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunita' montane per finalita' di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.