La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Ai fini della presente legge sono valori mobiliari tutti  quelli
ammessi alla negoziazione nei mercati  regolamentati  italiani  o  di
altri Paesi delle Comunita' europee. 
          AVVERTENZA: 
 
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
1985, n. 1092, al fine di facilitare la lettura delle 
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il 
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
atti legislativi qui trascritti.