IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visto l'art. 17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme di manifestazione di pericolosita' sociale; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della citata legge n.  55  del  1990,  il
quale dispone che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,   su
proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori
pubblici, vengano definite le disposizioni  per  il  controllo  sulle
composizioni  azionarie  e  sui  relativi  mutamenti   dei   soggetti
aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari; 
  Visto il predetto art. 17, comma 3, il quale  stabilisce  che  sono
vietate comunque le intestazioni fiduciarie che debbono cessare entro
un termine predeterminato e che, in caso di adempimento, e'  prevista
la sospensione dall'albo nazionale dei costruttori  o,  nei  casi  di
recidiva, la cancellazione dall'albo stesso; 
  Visto l'art. 10-sexies, comma 15, della legge 31  maggio  1965,  n.
575, cosi' come modificato dall'art. 7, commi 4 e 11, della legge  n.
55 del 1990; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 6 dicembre 1990; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 maggio 1991; 
  Sulla proposta del Ministro del tesoro, d'intesa  con  il  Ministro
dei lavori pubblici; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1.  Le  societa'  per  azioni,  in  accomandita   per   azioni,   a
responsabilita' limitata, le societa'  cooperative  per  azioni  o  a
responsabilita' limitata, le  societa'  consortili  per  azioni  o  a
responsabilita'  limitata  aggiudicatarie  di  opere  pubbliche,  ivi
comprese le concessionarie e le  subappaltatrici,  devono  comunicare
all'amministrazione committente o concedente, prima della stipula del
contratto o della convenzione, la  propria  composizione  societaria,
l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle  azioni
"con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci,
delle comunicazioni ricevute e di  qualsiasi  altro  dato  a  propria
disposizione, nonche' l'indicazione dei soggetti  muniti  di  procura
irrevocabile  che  abbiano  esercitato  il   voto   nelle   assemblee
societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. 
  2.   Qualora   il   soggetto   aggiudicatario,   concessionario   o
subappaltatore sia un consorzio, esso e' tenuto a comunicare  i  dati
di cui al comma 1, riferiti alle  singole  societa'  consorziate  che
comunque partecipino alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera. 
  3. Fermi  restando  gli  obblighi  previsti  dalle  norme  vigenti,
l'amministrazione committente o concedente e' tenuta a conservare per
cinque anni dal collaudo dell'opera i dati di cui ai  commi  1  e  2,
tenendoli a disposizione dell'autorita' giudiziaria  o  degli  organi
cui la legge attribuisce poteri di  accesso,  di  accertamento  o  di
verifica per la prevenzione e la lotta contro la delinquenza mafiosa. 
  4. Agli stessi fini di cui al comma 1, le  imprese  ed  i  consorzi
sono tenuti alla conservazione, per uguale periodo, delle copie delle
note di trasmissione e dei relativi dati. 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
             - Si trascrive il testo dell'art. 17, commi 2 e 3, della 
          legge n. 55/1990: 
             "2. Entro tre mesi dalla data in vigore  della  presente
          legge,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,
          su proposta del Ministro dei  lavori  pubblici,  sentiti  i
          Ministri  dell'interno  e  per   il   coordinamento   delle
          politiche  comunitarie,  sono  definite  disposizioni   per
          garantire  omogeneita'  di  comportamenti  delle   stazioni
          committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di
          gara e capitolati speciali, nonche', per le finalita' della
          presente legge,  disposizioni  per  la  qualificazione  dei
          soggetti partecipanti alle gare. 
             3. Entro lo stesso  termine  di  cui  al  comma  2,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Ministro del tesoro, d'intesa con il  Ministro  dei  lavori
          pubblici, sono,  altresi',  definite  disposizioni  per  il
          controllo  sulle  composizioni   azionarie   dei   soggetti
          aggiudicatari  di   opere   pubbliche,   ivi   compresi   i
          concessionari, e sui relativi mutamenti societari.  Con  lo
          stesso   decreto   sono   comunque   vietate   intestazioni
          fiduciarie,  di  cui  deve  essere  comunque  prevista   la
          cessazione entro un termine  predeterminato;  e'  prevista,
          altresi',  in  caso  di   inadempimento,   la   sospensione
          dall'albo  nazionale  dei  costruttori  o,  nei   casi   di
          recidiva, la cancellazione dall'albo stesso". 
             - Si trascrive il testo dell'art. 10-sexies, della legge
          n.  575/1965  (Disposizioni  contro  la  mafia),   aggiunto
          dall'art. 7 della legge n. 55/1990: 
             "Art. 10-sexies. - 1. La pubblica amministrazione, prima
          di rilasciare o consentire le licenze,  le  autorizzazioni,
          le  concessioni,  le  erogazioni,  le  abilitazioni  e   le
          iscrizioni previste dall'art. 10,  e  prima  di  stipulare,
          approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui
          al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione
          relativa   all'interessato   circa   la   sussistenza    di
          provvedimenti  definitivi  che  applicano  una  misura   di
          prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai  sensi  del
          comma 4 dell'art. 10 ovvero  del  secondo  comma  dell'art.
          10-quater nonche' dei provvedimenti indicati nei commi 3  e
          5 dell'art. 10. Lo stesso obbligo sussiste per  i  rinnovi,
          allorche' la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con
          provvedimento formale. 
             2. La  certificazione  e'  rilasciata  dalla  prefettura
          nella cui circoscrizione gli  atti  o  i  contratti  devono
          essere perfezionati, su  richiesta  dell'amministrazione  o
          dell'ente pubblico, previa esibizione  dei  certificati  di
          residenza e di stato di famiglia di data  non  anteriore  a
          tre mesi. 
             3. Nel caso di contratti stipulati da un  concessionario
          di opere o servizi pubblici, la certificazione,  oltre  che
          su  richiesta  dell'amministrazione  o  dell'ente  pubblico
          interessati, puo' essere rilasciata anche a  richiesta  del
          concessionario, previa  acquisizione  dall'interessato  dei
          certificati di residenza e di stato di famiglia di data non
          anteriore a tre mesi. 
             4. Quando gli atti o i contratti riguardano societa', la
          certificazione e'  richiesta  nei  confronti  della  stessa
          societa'.  Essa  e'  altresi'  richiesta,  se  trattasi  di
          societa'  di  capitali  o  di  societa'  cooperative,   nei
          confronti dell'amministratore e del legale  rappresentante;
          se trattasi di societa' in nome collettivo,  nei  confronti
          di tutti i soci; se trattasi  di  societa'  in  accomandita
          semplice, nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi
          di consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e
          degli imprenditori  o  societa'  consorziate.  Se  trattasi
          delle societa' di cui all'art. 2506 del  codice  civile  la
          certificazione e' richiesta nei  confronti  di  coloro  che
          rappresentano stabilmente la societa' nel territorio  dello
          Stato. 
             5. Ai fini dell'applicazione della specifica  disciplina
          dell'albo nazionale dei costruttori, la  certificazione  e'
          altresi' richiesta  nei  confronti  del  direttore  tecnico
          dell'impresa. 
             6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate  su
          richiesta   del   privato   interessato   presentata   alla
          prefettura competente per il luogo  ove  lo  stesso  ha  la
          residenza ovvero la sede, se trattasi di societa',  impresa
          o ente. La relativa domanda, alla quale  vanno  allegati  i
          certificati prescritti, deve specificare  i  provvedimenti,
          atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta
          ed indicare le amministrazioni o enti pubblici ai quali  la
          certificazione deve essere inviata ovvero il  numero  degli
          esemplari  occorrenti  e  la  persona,  munita  di  procura
          speciale, incaricata di  ritirarli.  La  certificazione  e'
          valida per tre mesi dalla data del rilascio e  puo'  essere
          esibita anche in copia autenticata ai  sensi  dell'art.  14
          della legge  4  gennaio  1968,  n.  15.  La  certificazione
          rilasciata  al  privato  deve  comunque  essere   trasmessa
          all'amministrazione o all'ente pubblico  interessato  entro
          venti giorni dalla data del rilascio. 
             7. Nei casi di urgenza,  in  attesa  che  pervenga  alla
          pubblica   amministrazione   o   al    concessionario    la
          certificazione prefettizia, l'esecuzione dei  contratti  di
          cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla  base  di  una
          dichiarazione con la quale  l'interessato  attesti  di  non
          essere stato sottoposto a misura di prevenzione  e  di  non
          essere  a  conoscenza  della  esistenza  a  suo  carico  di
          procedimenti in corso per l'applicazione  della  misura  di
          prevenzione o di una delle  cause  ostative  all'iscrizione
          negli albi  di  appaltatori  o  fornitori  pubblici  ovvero
          nell'albo  nazionale  dei  costruttori.  La  sottoscrizione
          della  dichiarazione  deve  essere   autenticata   con   le
          modalita' stabilite dall'art.  20  della  legge  4  gennaio
          1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando  e'
          richiesta  l'autorizzazione  di  subcontratti,  cessioni  e
          cottimi concernenti la  realizzazione  delle  opere  e  dei
          lavori e la prestazione di servizi riguardanti la  pubblica
          amministrazione. 
             8.   La   certificazione   non   e'   richiesta   quando
          beneficiario dell'atto o contraente  con  l'amministrazione
          e'  un'altra  amministrazione  pubblica  ovvero  quando  si
          tratta   di    licenze    e    autorizzazioni    rilasciate
          dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro
          rinnovo. 
             9. La certificazione non  e'  inoltre  richiesta  ed  e'
          sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7: 
               a) per la stipulazione o approvazione di contratti con
          artigiani o con esercenti professioni intellettuali; 
               b) per la stipulazione o l'approvazione dei  contratti
          di cui all'art. 10 e per  le  concessioni  di  costruzione,
          nonche' di costruzione e gestione di opere  riguardanti  la
          pubblica amministrazione o  di  servizi  pubblici,  il  cui
          valore complessivo non supera i cento milioni di lire; 
               c) per l'autorizzazione di  subcontratti,  cessioni  e
          cottimi concernenti  la  realizzazione  delle  opere  e  la
          prestazione dei servizi di  cui  alla  lettera  b)  il  cui
          valore complessivo non supera i cento milioni di lire; 
               d) per la concessione di contributi,  finanziamenti  e
          altre erogazioni dello stesso  tipo,  comunque  denominate,
          per lo svolgimento  di  attivita'  imprenditoriali  il  cui
          valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire. 
             10. E' fatta comunque salva la facolta'  della  pubblica
          amministrazione che procede sulla base delle  dichiarazioni
          sostitutive   di   richiedere   successivamente   ulteriore
          certificazione alla prefettura territorialmente competente. 
             11. L'impresa  aggiudicataria  e'  tenuta  a  comunicare
          tempestivamente   all'amministrazione    appaltante    ogni
          modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella
          struttura  di  impresa  e   negli   organismi   tecnici   e
          amministrativi. 
             12. Le certificazioni prefettizie, le  relative  istanze
          nonche' la documentazione accessoria previste dal  presente
          articolo sono esenti da imposta di bollo. 
             13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate  entro
          trenta giorni dalla richiesta. 
             14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui  al
          presente articolo,  attesta  il  falso  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni. 
             15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei  lavori
          pubblici ha facolta' di verificare anche in  corso  d'opera
          la permanenza dei requisiti previsti dalla  presente  legge
          per  l'affidamento  dei  lavori.  Alla  predetta   verifica
          possono altresi' procedere le altre amministrazioni o  enti
          pubblici committenti o concedenti. 
             16.  Decorso  un  anno   dalla   firma   del   contratto
          riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione,
          l'amministrazione o ente pubblico committente o  concedente
          e' comunque tenuto ad effettuare  la  verifica  di  cui  al
          comma 15".