IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge  9  giugno  1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria
degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge
9 giugno 1964, n. 615;
  Visto il decreto ministeriale  1›  giugno  1968,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre 1968, concernente il piano
nazionale  di  profilassi  della  tubercolosi  bovina,  e  successive
modificazioni;
 Visto il  decreto  ministeriale  3  giugno  1968,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 14 settembre 1968, concernente il piano
nazionale   di  profilassi  della  brucellosi  bovina,  e  successive
modificazioni;
  Viste le norme di attuazione per la corresponsione  dell'indennita'
di  abbattimento dei bovini e bufalini di cui al decreto ministeriale
14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  237  del  17
settembre 1968, e successive modificazioni;
  Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;
  Vista la legge 22 dicembre 1977, n. 984;
  Vista la legge 28 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la  delibera  del Comitato interministeriale per la politica
agricola  ed  alimentare  del  13  dicembre  1979,   pubblicata   nel
supplemento  straordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  288 del 20
ottobre 1980, con la quale  e'  stato  adottato  il  "Piano  agricolo
nazionale"  applicativo  della  legge  22  dicembre 1977, n. 984, che
prevede l'istituzione dei centri di controllo genetico da parte delle
associazioni nazionali allevatori giuridicamente riconosciute;
  Vista la legge 28  maggio  1981,  n.  296,  concernente  norme  per
l'attuazione  delle  direttive  CEE  n. 77/391 del 17 maggio 1977, n.
78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 maggio  1979,  e  norme
per  l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla
tubercolosi e dalla brucellosi;
  Vista l'ordinanza in data 15 luglio 1982, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1982, con  la  quale  vengono  dettate
norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica;
  Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, concernente il
piano  nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti
bovini dalla leucosi  bovina  enzootica,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1985, e successive modifiche;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  marzo  1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1989, concernente l'obbligo  in
tutto  il  territorio  nazionale  delle  operazioni  di  profilassi e
risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi;
  Visto il parere della commissione prevista dall'art. 2 della  legge
23  gennaio  1968,  n.  33, espresso nelle sedute dell'11 e 21 aprile
1989;
  Visto  il  parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella
seduta del 28 settembre 1989 e del 12 dicembre 1990;
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza  generale
del 4 aprile 1991;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
eseguita in data 26 aprile 1991;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. I bovini dei centri di  controllo  genetico  delle  associazioni
nazionali allevatori di bovini, giuridicamente riconosciute, previste
dal  piano  agricolo  nazionale,  applicativo della legge 27 dicembre
1977, n. 984, sono  sottoposti  ai  provvedimenti  contemplati  dalle
disposizioni  di  cui  alla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive
modifiche,  nonche'  ai  provvedimenti  di  applicazione  citati   in
premessa.
  2.  A  tal  fine,  la  relativa attivita' di profilassi deve essere
prevista nei programmi coordinati dalle regioni predisposti ai  sensi
dell'art. 3 della legge 31 marzo 1976, n. 124.
  3.  Le  associazioni  allevatori  che  gestiscono i predetti centri
devono rispettare le norme previste dalla legge  9  giugno  1964,  n.
615,  e  successive  modifiche,  dai  provvedimenti  di  applicazione
dell'ordinanza  ministeriale  del  15  luglio  1982  e  dal   decreto
ministeriale  21  settembre  1985,  citati  in  premessa,  nonche' le
disposizioni del presente decreto.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il  provvedimento  qui  pubblicato  e'  finalizzato  a
          regolamentare  in  forma organica gli aspetti riguardanti i
          centri genetici in cui dovranno affluire vitelli maschi  da
          riproduzione  e  da  selezione che verranno poi provati nei
          centri  tori   dislocati   nel   territorio   nazionale   e
          l'attuazione  della  profilassi  della  tubercolosi,  della
          brucellosi e della leucosi bovina enzootica.
             - La legge n. 124/1976 concerne il rifinanziamento delle
          leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n.  33  e  le
          modifiche  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8
          febbraio 1954, n. 320.
             -  La  legge  n.  984/1977  riguarda  fra   l'altro   il
          coordinamento  degli  interventi pubblici nel settore della
          zootecnica.
             -  La  legge  n.  833/1978  prevede  l'istituzione   del
          Servizio sanitario nazionale.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.