IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente  l'istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
619,   concernente   l'istituzione  dell'Istituto  superiore  per  la
prevenzione e la sicurezza del lavoro ed  in  particolare  l'art.  20
concernente l'ordinamento dei servizi dell'Istituto;
  Considerata  la  necessita'  di  disciplinare  con  regolamento, da
emanare ai sensi del terzo comma dell'art. 17 della legge  23  agosto
1988,  n.  400, l'ordinamento dei servizi dell'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
  Viste   le   proposte   formulate   dal   comitato   amministrativo
dell'ISPESL,  sentito  il  comitato  tecnico scientifico dello stesso
Istituto;
  Udito  il  parere  n.  306/90  espresso  dal  Consiglio  di   Stato
nell'adunanza  generale  del  6  dicembre  1990 e considerato tuttora
vigente l'art. 20 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
619/80;
  Vista  la comunicazione in data 31 gennaio 1991 alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e vista la nota della Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 14 maggio 1991;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
              Organizzazione e attivita' dell'Istituto
  1. L'Istituto superiore per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  del
lavoro si struttura in dipartimenti centrali, uffici amministrativi e
tecnici e dipartimenti periferici.
  2. I dipartimenti centrali sono:
    a) igiene del lavoro;
    b) medicina del lavoro;
    c) tecnologie di sicurezza;
    d) insediamenti produttivi ed impatto ambientale;
    e) omologazione;
    f) documentazione e informazione.
  3.  I  direttori  dei dipartimenti sono responsabili dell'attivita'
svolta dal dipartimento  di  fronte  al  direttore  dell'Istituto.  I
dipartimenti centrali sono articolati in unita' funzionali dirette da
coordinatori che sono responsabili dell'attivita' svolta dalle unita'
funzionali di fronte al direttore del dipartimento.
  4.  Gli  incarichi  di  direzione  dei  dipartimenti  centrali sono
conferiti dal comitato  amministrativo,  su  proposta  del  direttore
dell'Istituto,  sentito  il  comitato  tecnico  scientifico,  per  un
triennio.
  5. Gli incarichi  di  coordinamento  delle  unita'  funzionali  dei
dipartimenti  centrali sono conferiti dal comitato amministrativo, su
proposta del direttore dell'Istituto, per un triennio.
  6. Gli incarichi di direzione di dipartimento o di coordinamento di
unita' funzionale possono essere rinnovati per lo  stesso  periodo  o
per un periodo piu' breve, ovvero revocati con la stessa procedura di
cui ai commi precedenti.
  7.  I  direttori  dei  dipartimenti  centrali  sono  nominati tra i
dirigenti di ricerca.
  8. I coordinatori delle unita' funzionali dei dipartimenti centrali
sono nominati tra i dirigenti di ricerca o fra i primi ricercatori.
  9. Nell'ambito di ciascun dipartimento centrale  opera  una  unita'
funzionale    amministrativo-contabile    cui   competono   attivita'
amministrative  di  supporto  ai  compiti  di  istituto  relative  a:
amministrazione  del personale, protocollo e archivio, contabilita' e
contratti.  L'unita'  funzionale  in  questione  e'   retta   da   un
funzionario  del  ruolo  amministrativo  con qualifica funzionale non
inferiore all'ottava.
  10. I direttori dei dipartimenti sono responsabili dell'unicita' di
indirizzo delle attivita' dipartimentali per la  realizzazione  degli
obiettivi  dell'Istituto;  programmano e coordinano l'attivita' delle
singole unita' funzionali tecnico-scientifiche e sovraintendono  alla
unita'  funzionale amministrativo-contabile, anche ai fini della piu'
razionale utilizzazione delle risorse e del personale.  Ai  direttori
dei  dipartimenti  centrali e' consentito avvalersi di una segreteria
formata  da  personale  non  dirigenziale,  che  opera  alle  dirette
dipendenze dei suddetti direttori. La consistenza di tale organico e'
disposta  dal  direttore  dell'Istituto su proposta del direttore del
dipartimento.
  11. Gli uffici amministrativi sono costituiti dai servizi  e  dalle
divisioni  di cui al successivo art. 8. Essi sono retti dai dirigenti
amministrativi che ne sono responsabili nei confronti  del  direttore
dell'Istituto.
  12. Il servizio tecnico patrimoniale di cui al successivo art. 9 e'
retto da un dirigente di ricerca o da un primo ricercatore.
  13.  La  preposizione  dei  dirigenti  agli uffici amministrativi e
tecnici e l'atttribuzione  delle  altre  funzioni  dirigenziali  sono
disposte  o  revocate  dal  comitato  amministrativo  su proposta del
direttore dell'Istituto.
  14. Le dotazioni organiche complessive delle qualifiche  funzionali
e  delle qualifiche dirigenziali sono indicate nelle allegate tabelle
A e B.
  15. Con successivi provvedimenti, da emanarsi con le  procedure  di
cui  all'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
619/80, saranno definiti,  sentite  le  organizzazioni  sindacali,  i
profili   professionali   delle  varie  qualifiche  funzionali  e  la
ripartizione delle dotazioni organiche, ai soli fini  delle  esigenze
di  servizio,  fra  i  dipartimenti centrali e periferici e gli altri
uffici.
  16. L'assegnazione del personale ai singoli dipartimenti,  servizi,
divisioni  e  uffici  viene  disposta  dal  direttore  dell'Istituto.
L'assegnazione del personale alle  singole  unita'  funzionali  viene
disposta dal direttore di dipartimento.
  17.   I   dipartimenti   periferici   sono   trentaquattro  e  sono
complessivamente regolati dall'art. 10 all'art. 18.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  20  del  D.P.R.  n.  619/1980
          (Istituzione dell'Istituto superiore per la  prevenzione  e
          la sicurezza del lavoro) e' il seguente:
             "Art.  20  (Ordinamento  dei servizi). - Con decreto del
          Ministro della sanita', di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  su  proposta  del comitato
          amministrativo, sentito il  comitato  tecnico  scientifico,
          viene   definito   l'ordinamento   dei   servizi  che  deve
          prevedere:
              numero,  denominazione  e  organizzazione  interna  dei
          dipartimenti;
              organici di ciascun dipartimento;
              unita'   funzionali  nelle  quali  e'  articolato  ogni
          dipartimento;
              modi e forme per realizzare:
                a) il  coordinamento  tra  i  dipartimenti  (comitato
          interdipartimentale);
                b)    la    interdisciplinarita'    delle   attivita'
          dell'Istituto;
                c)   la   partecipazione   degli    operatori    alla
          programmazione  dell'attivita'  del dipartimento (assemblee
          di  dipartimento)   ed   alla   gestione   funzionale   del
          dipartimento (consigli di dipartimento);
                d)  la  partecipazione  delle  parti  sociali e degli
          operatori  del  Servizio  sanitario   nazionale   e   degli
          organismi    pubblici   di   carattere   scientifico   alla
          predisposizione  ed  al   periodico   aggiornamento   delle
          proposte   di   normativa   ed  alla  determinazione  delle
          specifiche tecniche;
                e) la temporaneita' degli incarichi di  direzione  di
          dipartimento e di unita' funzionale.
             La    dotazione    complessiva    dei   ruoli   organici
          dell'Istituto non potra' comunque superare quella dei ruoli
          dell'Istituto superiore di sanita' quale prevista alla data
          di entrata in vigore del presente decreto".