IL MINISTRO DELLA SANITA' 
                           DI CONCERTO CON 
I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DELL'AMBIENTE E 
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  l'art.  15,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, che prevede che il Ministro  della
sanita',  con  decreto  da  adottarsi  di  concerto  con  i  Ministri
dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, fissa le caratteristiche  delle  schede
per la rilevazione dei dati relativi alla  vendita,  all'acquisto  ed
all'utilizzazione dei presidi sanitari, nonche' le relative modalita'
di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e  di  trasmissione
dei dati; 
  Visto il decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, recante
il regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma  2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.  236,  concernente
le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati  relativi
alla vendita, all'acquisto ed all'utilizzazione dei presidi sanitari,
nonche' le relative modalita' di compilazione, tempi e  procedure  di
rilevamento e di trasmissione dei dati. 
  Vista la circolare 12 novembre 1991 del Ministro  della  sanita'  e
del   Ministro   dell'agricoltura   e   delle   foreste   concernente
l'applicazione del decreto interministeriale n. 217 del 1991; 
  Vista la risoluzione n. 7-00498 della XIII  commissione  permanente
della Camera dei deputati del 13 novembre  1991,  che,  fra  l'altro,
impegna il Governo a regolamentare  la  tenuta  delle  schede  e  dei
registri da parte degli utilizzatori, di cui agli allegati 3 e 4  del
citato decreto del 1991, n. 217, in  via  sperimentale  per  i  primi
diciotto mesi e conseguentemente senza le sanzioni previste anche  in
attesa  delle  rilevazioni  delle  schede  dei  distributori  e   dei
venditori; 
  Visto il decreto del Ministro dela sanita' del  12  novembre  1991,
recante la fissazione delle caratteristiche  dei  supporti  magnetici
per la rilevazione dei dati riguardanti le vendite, gli acquisti e le
utilizzazioni dei presidi sanitari, di cui agli articoli 1, 2 e 3 del
citato decreto interministeriale n. 217 del 1991; 
  Ritenuto di aderire alla citata risoluzione n. 7-00498  della  XIII
commissione  permanente  della  Camera  dei  deputati  nel  senso  di
introdurre in via sperimentale, a modifica di quanto stabilito con il
decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n.  217,  una  rilevazione
dei dati da parte degli utilizzatori  che  consenta  una  preliminare
verifica sulla validita' della  metodologia  impiegata  in  relazione
agli obiettivi di tutela sanitaria e ambiente comparati con gli oneri
a carico degli agricoltori; 
  Visto il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 19 marzo 1992; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
n. 705/44.64/AG.5/1265 del 4 luglio 1992, a norma dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con  le
regioni e in collaborazione con il Ministero della sanita', attua, in
via sperimentale, la raccolta dei dati di cui agli allegati 3 e 4 del
decreto  interministeriale  25  gennaio  1991,  n.   217,   in   modo
rappresentativo  per  l'intero  territorio   nazionale   e   provvede
all'effettuazione di un'indagine per valutare la corrispondenza fra i
dati desunti dalle dichiarazioni di vendita  e  quelli  rilevati  nel
merito delle utilizzazioni. I risultati della citata  sperimentazione
sono  resi  disponibili  entro  il  31  marzo  1993.  Oggetto   della
sperimentazione e' anche la "scheda dei trattamenti  in  agricoltura"
allegata  al  presente  decreto,  che  potra'  essere  utilizzata  in
alternativa  alla  scheda  di  cui   all'allegato   4   del   decreto
interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, nonche' il modulo  di  cui
all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica  3  agosto
1968, n. 1255. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - Si riporta il testo dell'intero art. 15 del D.P.R.  n.
          236/1988,  recante attuazione della direttiva CEE n. 80/778
          concernente la qualita' delle acque  destinate  al  consumo
          umano,  ai  sensi dell'art.  15 della legge 16 aprile 1987,
          n. 183:
             "Art. 15 (Impiego degli antiparassitari). - 1.  Ai  soli
          fini  dell'elaborazione dei programmi di prevenzione mirata
          alla  tutela  della  salute  dell'uomo,  degli  animali   e
          dell'ambiente   naturale   le   ditte   intestatarie  delle
          registrazioni  di  presidi  sanitari,  i  distributori,   i
          venditori,   gli  speditori  e  gli  utilizzatori  di  tali
          prodotti sono tenuti ad annotare su apposite schede i  dati
          relativi  alla  vendita  o  all'utilizzazione  dei prodotti
          stessi.
             2. Il Ministro della sanita', con decreto  da  adottarsi
          di   concerto  con  i  Ministri  dell'agricoltura  e  delle
          foreste, dell'ambiente e dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per
          la    rilevazione   dei   dati   relativi   alla   vendita,
          all'acquisito ed alla utilizzazione dei  presidi  sanitari,
          nonche' le relative modalita' di compilazione, tempi e pro-
          cedure di rilevamento e di trasmissione dei dati.
             3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a conservare
          una   copia   delle   schede   da   esibire   a   richiesta
          dell'autorita' sanitaria locale o dei  servizi  repressione
          frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
          Note alle premesse:
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della legge n. 400/1988.
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Per  il  testo  all'art. 15 del D.P.R. n. 236/1988 si
          veda in nota al titolo.
             - Gli allegati 3 e 4 al  D.M.  n.  217/1991,  riportano,
          rispettivamente:  il  riepilogo  dell'utilizzo  di  presidi
          sanitari su campo, su derrate vegetali immagazzinate e  per
          usi  extra  agricoli;  il  registro  dei  trattamenti e del
          magazzino dei presidi sanitari. I primi  tre  articoli  del
          medesimo decreto cosi' recitano:
             "Art.  1.  - 1. I modelli delle schede per l'annotazione
          dei  dati  riguardanti  le  vendite,  gli  acquisti  e   le
          utilizzazioni  dei presidi sanitari effettuati dai soggetti
          di cui all'art. 15, comma 1,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono quelli di cui
          agli allegati 1, 2, 3 e 4.
             2.   Le   schede  devono  essere  compilate  secondo  le
          modalita' e con i tempi e le  procedure  di  rilevamento  e
          trasmissione  dei dati precisati per ciascuna di esse negli
          articoli seguenti.
             Art. 2. - 1. La scheda relativa alla  dichiarazione  dei
          dati  di  vendita,  di  cui  all'allegato  1,  deve  essere
          trasmessa al 'Ministero dell'agricoltura e delle foreste  -
          sistema  informativo  agricolo nazionale (s.i.a.n.)', entro
          il secondo mese successivo alla fine  di  ciascun  semestre
          solare:
               a)  dalle  ditte  intestatarie  delle registrazioni di
          presidi sanitari, dai distributori e dai venditori;
               b)  da  coloro  che  effettuano  trattamenti per conto
          terzi, limitatamente  ai  presidi  sanitari  acquistati  in
          proprio,  dalle  cooperative  di  acquisto  e dai centri di
          distribuzione collettiva.
             2. La dichiarazione  di  cui  al  comma  1  deve  essere
          trasmessa  distintamente per ciascuna attivita', qualora il
          dichiarante eserciti piu' di una delle  attivita'  indicate
          nel modello di cui all'allegato 1.
             3.  La  dichiarazione  di  cui  al comma 1 potra' essere
          sostituita da un supporto magnetico contenente  gli  stessi
          dati  della  scheda  di  cui  all'allegato  1,  dopo che le
          caratteristiche di tale supporto saranno state  determinate
          con  provvedimento  ministeriale  o  con  il decreto di cui
          all'art.  15,  comma  2,  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  24  maggio 1988, n. 236, ove l'utilizzazione di
          tale supporto comporti una qualche variazione sul contenuto
          della dichiarazione.
             4. Nella scheda di cui al comma 1 le vendite di  presidi
          sanitari,   non  compresi  nella  prima  e  seconda  classe
          tossicologica, effettuate  a  soggetti  che  li  utilizzano
          esclusivamente  in  orti  e  giardini  familiari,  e il cui
          raccolto e' destinato al consumo  proprio,  possono  essere
          aggregate per presidio e dichiarate cumulativamente. In tal
          caso  l'acquisto di detti presidi avviene previa esibizione
          di autocertificazione, vidimata, protocollata e  depositata
          in  copia  presso  l'unita' sanitaria locale competente per
          territorio.
             5. La prima dichiarazione deve essere trasmessa entro il
          secondo mese successivo al semestre  che  segue  quello  di
          pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica.
             Art.  3.  - 1. La scheda relativa alla dichiarazione dei
          dati  di  vendita,  di  cui  all'allegato  2,  deve  essere
          trasmessa  al 'Ministero dell'agricoltura e delle foreste -
          s.i.a.n.' dagli speditori entro il secondo mese  successivo
          alla fine di ciascun semestre solare.
             2. La prima dichiarazione deve essere trasmessa entro il
          secondo  mese  successivo  al  semestre che segue quello di
          pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica.
             3. Tale dichiarazione potra'  essere  sostituita  da  un
          supporto  magnetico,  secondo  quanto previsto dall'art. 2,
          comma 3".
             - Il D.M. 12 novembre 1991, che fissa le caratteristiche
          dei  supporti  magnetici  per  la  rilevazione   dei   dati
          riguardanti le vendite, gli acquisti e le utilizzazioni dei
          presidi   sanitari,  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 294 del 16 dicembre 1991.
          Note all'art. 1:
             - Per gli allegati 3 e 4 al D.M. n. 217/1991 si veda  in
          nota alle premesse.
             -   Il   D.P.R.  n.  1255/1968  approva  il  regolamento
          concernente la disciplina della produzione, del commercio e
          della vendita dei fitofarmaci e dei presidi  delle  derrate
          alimentari  immagazzinate.   L'allegato 2 riporta il modulo
          per l'acquisto di presidi sanitari delle classi I e II.