IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502,
relativa all'amministrazione  dei  contingenti  annui  fissati  dalle
tabelle annesse alla legge 1› dicembre 1948, n. 1438 e imposizione di
determinati   diritti  per  la  zona  franca  di  Gorizia,  il  quale
stabilisce che i diritti medesimi  saranno  riscossi  in  zona  nella
misura  fissata  annualmente  con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226; 2 febbraio 1967, n. 7; 27
dicembre 1973, n. 846; 21 dicembre 1974, n. 693; 27 dicembre 1975, n.
700; 28 febbraio 1986, n. 46; 25 febbraio 1987, n. 50; ed il decreto-
legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni,  nella
legge  29  febbraio  1988,  n. 47, che hanno prorogato, in attesa del
riordino  del  regime  agevolato  per  la  zona  franca  di  Gorizia,
l'efficacia della citata legge n. 1438;
  Vista la deliberazione n. 85/ZF in data 21 dicembre 1990 della cam-
era  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Gorizia,
concernente:
   1)  la  proposta  delle  seguenti  misure  dei  diritti  fissi  da
applicare durante l'anno 1991:
    L. 5 per chilogrammo per il caffe';
    L. 2 per chilogrammo per lo zucchero;
    L. 3 per litro per la birra;
    L. 5 per anidro per gli spiriti;
    L. 3 per litro per la benzina;
    L. 0,50 per litro di gasolio carburante;
   2)  l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del
servizio "zona franca" di  Gorizia  per  l'anno  1991,  ammontante  a
complessive L. 854.906.033;
  Vista  la  lettera  n.  220847  del  12 marzo 1991, con la quale il
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   ha
espresso  parere  favorevole  perche' i diritti di cui trattasi siano
fissati nelle misure suindicate per l'anno 1991;
  Accertato che i diritti fissi medesimi sono  stati  determinati  in
misura non superiore a quella prevista dall'art. 3 della citata legge
17 ottobre 1952, n. 1502;
  Considerata la necessita' di provvedere a norma del ripetuto art. 3
della   legge   n.   1502,   all'emanazione   di   apposito   decreto
interministeriale di approvazione dei diritti medesimi;
                              Decreta:
  La camera di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  di
Gorizia  e'  autorizzata  ad  applicare,  per l'anno 1991, i seguenti
diritti fissi sui generi contingentati:
   L. 5 per chilogrammo per il caffe';
   L. 2 per chilogrammo per lo zucchero;
   L. 3 per litro per la birra;
   L. 5 per anidro per gli spiriti;
   L. 3 per litro per la benzina;
   L. 0,50 per litro di gasolio carburante.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, 13 novembre 1991
                                               Il Ministro del tesoro
                                                      CARLI
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
           BODRATO
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1991
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 319