IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1 dicembre 1948, n. 1438 e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226; 2 febbraio 1967, n. 7; 27 dicembre 1973, n. 846; 21 dicembre 1974, n. 693; 27 dicembre 1975, n. 700; 28 febbraio 1986, n. 46; 25 febbraio 1987, n. 50; ed il decreto- legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 47, che hanno prorogato, in attesa del riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, l'efficacia della citata legge n. 1438; Vista la deliberazione n. 85/ZF in data 21 dicembre 1990 della cam- era di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, concernente: 1) la proposta delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'anno 1991: L. 5 per chilogrammo per il caffe'; L. 2 per chilogrammo per lo zucchero; L. 3 per litro per la birra; L. 5 per anidro per gli spiriti; L. 3 per litro per la benzina; L. 0,50 per litro di gasolio carburante; 2) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio "zona franca" di Gorizia per l'anno 1991, ammontante a complessive L. 854.906.033; Vista la lettera n. 220847 del 12 marzo 1991, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso parere favorevole perche' i diritti di cui trattasi siano fissati nelle misure suindicate per l'anno 1991; Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dall'art. 3 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502; Considerata la necessita' di provvedere a norma del ripetuto art. 3 della legge n. 1502, all'emanazione di apposito decreto interministeriale di approvazione dei diritti medesimi; Decreta: La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia e' autorizzata ad applicare, per l'anno 1991, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati: L. 5 per chilogrammo per il caffe'; L. 2 per chilogrammo per lo zucchero; L. 3 per litro per la birra; L. 5 per anidro per gli spiriti; L. 3 per litro per la benzina; L. 0,50 per litro di gasolio carburante. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 13 novembre 1991 Il Ministro del tesoro CARLI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1991 Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 319