IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 agosto 1986,  n.  349,  istitutiva  del  Ministero
dell'ambiente;
  Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, ed in particolare l'art. 7;
  Considerato  che  la  citata  legge  n.  305/1989,  concernente  la
programmazione  triennale  dell'azione   pubblica   per   la   tutela
dell'ambiente,  prevede  -  tra  l'altro  -  che tale programma venga
approvato con apposita delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (C.I.P.E.);
  Visto, in particolare, l'art. 4  della  stessa  legge  che  prevede
inoltre  che  per  l'attuazione  del  predetto programma triennale il
Ministero dell'ambiente promuova apposite intese  programmatiche  con
le  singole  regioni  e  provincie  autonome per l'impiego coordinato
delle risorse e, in particolare, per la definizione degli  interventi
da  realizzarsi nel triennio, con finanziamenti a carico dello Stato,
delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;
  Visto il programma  triennale  per  la  tutela  ambientale  1989-91
approvato  con  delibera  C.I.P.E.  3  agosto  1990  e pubblicato nel
supplemento  ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 58 dell'8 settembre 1990;
  Vista  l'ulteriore  deliberazione  del  C.I.P.E. del 30 luglio 1991
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  190  del  14  agosto  1991
concernente integrazioni e modifiche della citata deliberazione del 3
agosto 1991;
  Considerato   che   tra   i   programmi   generali  previsti  dalla
deliberazione del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 vi e' quello finalizzato
al disinquinamento atmosferico e acustico (in sigla DISIA) di cui  al
menzionato art. 7 della legge n. 305/1989;
  Considerato  peraltro  che  come previsto nella stessa delibera del
C.I.P.E. del 3 agosto 1990 (sez. 1, punto 8) le risorse  dell'art.  7
della  legge  n. 305/1989 sono destinate ad interventi da realizzarsi
nelle aree metropolitane individuate dalla legge 8  giugno  1990,  n.
142, sulle autonomie locali;
  Considerato  che  le  risorse afferenti il programma generale DISIA
per gli anni 1989 (lire 40 miliardi) e 1990 (lire 90  miliardi)  sono
state  ripartite  quanto a lire 120,5 miliardi tra le varie regioni e
quanto  a  lire  9,5  miliardi  sono  destinate  agli  interventi  di
competenza   diretta   al   Ministero   dell'ambiente,   cosi'   come
particolarmente definito  nella  tabella  3/  A  della  delibera  del
C.I.P.E. del 3 agosto 1990;
  Vista l'intesa programmatica con la regione Piemonte, firmata il 16
febbraio  1991,  con  la quale sono stati individuati, ai sensi delle
delibere C.I.P.E., gli interventi da realizzarsi nella Regione stessa
in utilizzo delle  risorse  previste  per  la  prima  attuazione  del
programma  triennale nel biennio 1989-90, ivi compresi gli interventi
concernenti il programma generale DISIA;
  Considerato peraltro che  gli  interventi  del  programma  generale
DISIA  individuati  nell'intesa  sopra  citata, sono stati dichiarati
idonei dalla Commissione tecnica di cui all'art. 14  della  legge  28
febbraio  1986,  n. 41, cosi' come previsto dal ripetuto art. 7 della
legge n. 305/89;
  Vista  la  relativa  relazione  finale  della  Commissione tecnico-
scientifica trasmessa dal presidente al  Ministro  dell'ambiente  con
nota n. 6/Ris/91 del 4 dicembre 1991;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro per le aree urbane, emanata il 20 novembre 1991 e pubblicata
nel supplemento ordinario n.  77  della  Gazzetta  Ufficiale  del  28
novembre   1991,   recante   misure   urgenti   per  il  contenimento
dell'inquinamento atmosferico e del rumore nell'area metropolitana di
Torino;
  Considerato che  l'art.  4  della  citata  ordinanza,  al  fine  di
consentire  il  tempestivo  avvio degli interventi per il risanamento
atmosferico ed acustico  previsti  nel  ripetuto  programma  generale
DISIA  ed  inclusi nell'intesa programmatica stipulata con la regione
Piemonte, autorizza i soggetti titolari (comuni e provincie ai  sensi
della  delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990 sopra citata) a provvedere, in
via d'urgenza, alla  realizzazione  degli  interventi  nel  programma
DISIA;
  Considerata pertanto l'urgente necessita' di mettere a disposizione
dei  soggetti  titolari  degli  interventi sopra indicati le relative
risorse finanziarie, al fine di consentire  l'immediato  avvio  degli
interventi  programmati assicurando nel contempo modalita' e tempi di
attuazione che tengano  conto  delle  indicazioni  della  Commissione
tecnico scientifica;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere al trasferimento diretto
delle risorse, afferenti al programma generale  DISIA  della  regione
Piemonte,  ai  soggetti  titolari  degli interventi individuati dalla
relativa intesa programmatica;
  Visto l'accordo intercorso tra  il  Ministero  dell'ambiente  e  la
regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge
n. 241/1990;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono  approvati, per gli importi a fianco di ciascuno indicati,
gli interventi previsti dall'intesa programmatica  stipulata  con  la
regione  Piemonte,  relativi  al  programma  generale DISIA, indicati
nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, per un
costo globale di lire 14.095,3 milioni e concernenti l'attuazione per
gli anni 1989-90  del  programma  triennale  1989-91  per  la  tutela
ambientale.