IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                           DI CONCERTO CON
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Vista la legge 9 maggio 1989,  n.  168,  istitutiva  del  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
seguito denominato Ministero, ed in particolare gli articoli 13 e 19;
  Vista  la  legge  11  luglio  1980,  n.  312,  sul  nuovo   assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
  Vista  la  legge  quadro sul pubblico impiego del 29 marzo 1983, n.
93;
  Visto l'art. 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  contenente  la
disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'art.  40  della  legge  20  marzo  1975, n. 70, contenente
disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto  di
lavoro del personale dipendente;
  Visto  l'art.  12  della  legge  17  febbraio  1982,  n.  46, sugli
interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale;
  Visto l'art.  9  della  legge  5  marzo  1982,  n.  84,  contenente
modificazioni  ed  integrazioni alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240,
concernente la ristrutturazione del Comitato nazionale per  l'energia
nucleare;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984,
n. 1219 sulla individuazione dei profili professionali del  personale
dei Ministeri;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266,  che  recepisce  l'accordo  del  26  marzo  1987  concernente il
comparto del personale dipendente  dai  Ministeri,  per  il  triennio
1985-1987;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990,
n. 44, che recepisce le norme risultanti  dalla  disciplina  prevista
dall'accordo  del  26  settembre  1989,  concernente il personale del
comparto Ministeri, e in particolare l'art. 5;
  Tenuto conto del parere n. 719  del  Consiglio  di  Stato,  sezione
seconda, in data 28 luglio 1989;
  Tenuto  presente,  che  la  legge n. 168/1989 consente di apportare
variazioni, entro il limite del 25%, alle dotazioni delle  qualifiche
previste,  nel  rispetto  della  dotazione  organica  complessiva  di
cinquecentocinquanta  unita',  e  quindi  nel   limite   massimo   di
centotrentasette unita';
  Rilevata    l'opportunita'   di   contemperare   le   esigenze   di
funzionalita'  dell'amministrazione,  alla   quale   sono   affidati,
prevalentemente,  compiti  di studio, programmazione e coordinamento,
con  le  aspettative  del  personale  appartenente  alle   qualifiche
funzionali  avente  titolo  ad avanzare domanda di inquadramento, che
peraltro ha acquisito, nel periodo di servizio presso  il  Ministero,
una specifica professionalita' non facilmente ricostituibile in tempi
brevi;
  Ritenuto  di poter procedere, conseguentemente, alla individuazione
dei profili professionali da attivare per dotare il  Ministero  delle
professionalita'  indispensabili per il conseguimento degli obiettivi
istituzionali che gli sono stati assegnati, determinandone i relativi
contingenti numerici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  dotazione organica delle qualifiche funzionali del Ministero di
cui alla tabella B allegata alla legge 9  maggio  1989,  n.  168,  e'
rideterminata come segue:
   terza qualifica funzionale
                                                         n. 42 unita'
   quarta qualifica funzionale
                                                         "  52 unita'
   quinta qualifica funzionale
                                                         " 133 unita'
   sesta qualifica funzionale
                                                         "  75 unita'
   settima qualifica funzionale
                                                         " 138 unita'
   ottava qualifica funzionale
                                                         "  60 unita'
   nona qualifica funzionale
                                                         "  50 unita'
                                                           __________
                                            Totale. . . n. 550 unita'