IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27 marzo 1987, n. 120, che dispone
interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere  incombenti
pericoli  per  la  pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in
atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 4 del citato art. 1  del  decreto-legge  26  gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  la  utilizzazione di somme assegnate per scopi
determinati al Fondo per  la  protezione  civile  e  non  interamente
impiegate:
  Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-
legge  26  gennaio  1987,  n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto,  al  fine
di  affrontare  l'emergenza  di  alcuni dissesti idrogeologici che si
appalesa improcrastinabile e' necessario  far  ricorso  alla  residua
disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della
legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987  rispettivamente  pubblicate   nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che  detta  norme
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Visto il telex del 16 maggio 1988  con  il  quale  il  sindaco  del
comune  di  Archi  rappresenta la grave situazione franosa e di ampio
smottamento del terreno in localita' Rongiuna;
  Visto il verbale redatto, in data 17 giugno  1988,  a  seguito  del
sopralluogo  tenuto  dal  rappresentante  del gruppo nazionale per la
difesa dalle catastrofi idrogeologiche, nel  quale  si  evidenzia  il
carattere di pericolo per la pubblica e privata incolumita' rivestito
dalla situazione esistente in localita' Rongiuna-Fonte Maggiore;
  Vista la nota del 12 novembre 1988, n. 4079, del sindaco del comune
di  Archi con la quale chiede che sia concesso un finanziamento di L.
1.800.000.000  al  fine  di  eliminare  la  situazione  di   pericolo
esistente sulla sopracitata localita' Rongiuna;
  Vista  la nota del 14 ottobre 1989, n. 3719, del sindaco del comune
di Archi con la quale si fa' presente l'aggravarsi  della  situazione
nella  localita'  Rongiuna-Fonte Maggiore e si richiede nuovamente un
intervento;
  Ravvisata la necessita' di consentire l'immediato  intervento  teso
alla   eliminazione   del   pericolo   incombente   per  la  pubblica
incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Al fine di consentire la rimozione del pericolo incombente  per  la
pubblica   incolumita',   determinato  dalla  frana  interessante  la
localita' Rongiuna-Fonte Maggiore nel comune di Archi, e' assegnato a
detto comune la somma di L. 1.800.000.000.