IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate: Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto- legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile e' necessario far ricorso alla residua disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Visto il telex del 16 maggio 1988 con il quale il sindaco del comune di Archi rappresenta la grave situazione franosa e di ampio smottamento del terreno in localita' Rongiuna; Visto il verbale redatto, in data 17 giugno 1988, a seguito del sopralluogo tenuto dal rappresentante del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, nel quale si evidenzia il carattere di pericolo per la pubblica e privata incolumita' rivestito dalla situazione esistente in localita' Rongiuna-Fonte Maggiore; Vista la nota del 12 novembre 1988, n. 4079, del sindaco del comune di Archi con la quale chiede che sia concesso un finanziamento di L. 1.800.000.000 al fine di eliminare la situazione di pericolo esistente sulla sopracitata localita' Rongiuna; Vista la nota del 14 ottobre 1989, n. 3719, del sindaco del comune di Archi con la quale si fa' presente l'aggravarsi della situazione nella localita' Rongiuna-Fonte Maggiore e si richiede nuovamente un intervento; Ravvisata la necessita' di consentire l'immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Al fine di consentire la rimozione del pericolo incombente per la pubblica incolumita', determinato dalla frana interessante la localita' Rongiuna-Fonte Maggiore nel comune di Archi, e' assegnato a detto comune la somma di L. 1.800.000.000.