IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro; Vista la convenzione postale universale, stipulata ad Amburgo il 27 luglio 1984 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198, ed il relativo regolamento di esecuzione, che prevedono - tra l'altro - l'aggiornamento annuale delle tariffe con riferimento alla determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990, concernente la revisione delle tariffe postali per l'estero; Visto l'art. 17 del decreto ministeriale 7 agosto 1990, n. 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1990, che regolamenta il collegamento del servizio pubblico di posta elettronica con sistemi di Paesi esteri; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1991 concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione per i servizi internazionali postali e di bancoposta; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. Le tariffe postali per l'estero, nonche' i limiti di peso, di dimensione e di valore e le indennita' per perdita, manomissione o avaria, sono stabiliti nelle misure indicate nell'annessa tabella 1, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.