IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, ed in particolare l'art. 4;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio  1991,
n. 13;
  Viste  le  ordinanze del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro per i problemi delle aree urbane, in data 20 novembre 1991 e
20 dicembre 1991, recanti misure urgenti in materia di inquinamento;
  Vista, in particolare, l'ordinanza del  Ministro  dell'ambiente  in
data 28 dicembre 1991, la quale si riferisce alla progressiva messa a
punto  dei  sistemi  di rilevazione dell'inquinamento nelle citta' di
Bari, Bologna, Catania, Firenze,  Genova,  Milano,  Napoli,  Palermo,
Roma, Torino e Venezia, fissando a tal fine il termine del 31 gennaio
1992;
  Visti  i decreti in data 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro della sanita', relativi ai criteri per la
raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria ed  ai  criteri  per
l'elaborazione  dei  piani  regionali  per il risanamento e la tutela
della qualita' dell'aria;
  Ritenuta la necessita' che le regioni adottino con urgenza i  piani
di  risanamento  anche  con  misure  particolari  per la tutela della
qualita' dell'aria nelle grandi aree urbane;
  Considerato che grandi comuni non dispongono  ancora  di  una  rete
completa di rilevazione dell'inquinamento;
  Considerato  che  le somme necessarie per gli interventi sono state
gia' trasferite ai comuni ed alle province e che  le  relative  spese
rivestono carattere di indifferibilita' ed urgenza;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 gennaio 1992;
  Sulla proposta del Ministro per  le  riforme  istituzionali  e  gli
affari  regionali,  del  Ministro  dell'ambiente e del Ministro per i
problemi delle aree urbane;
                              Decreta:
  E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.
                               Art. 1.
  1. Le regioni possono individuare, ai sensi dell'art. 9 del decreto
del Ministro dell'ambiente  in  data  20  maggio  1991,  relativo  ai
criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria, zone
a rischio del territorio regionale, comprendenti i comuni destinatari
delle  ordinanze  citate in premessa, nelle quali possono verificarsi
episodi acuti di inquinamento atmosferico. Per queste zone le regioni
provvedono alla definizione delle autorita' competenti alla  gestione
delle situazioni di allerta.