IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  5  maggio 1976, n. 324, modificata dalla legge 15
febbraio 1985, n. 25;
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  7  agosto  1990,
registrato  alla  Corte  dei  conti  l'11 ottobre 1990, registro n. 8
Bilancio-Trasporti, foglio n. 86, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 257 del 3 novembre 1990 con il quale e'  stato  elevato  l'importo
dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile
di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324;
  Riconosciuta la necessita' di procedere, ai sensi dell'art. 8 della
stessa legge n. 324, cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge 15
febbraio  1985,  n.  25,  alla  revisione dei diritti per l'uso degli
aeroporti;
  Considerato   che,   attraverso   l'adeguamento    delle    tariffe
aeroportuali,    si    rende   necessario   procedere   al   recupero
dell'incremento generale dei costi  e  compensare  le  intervenute  e
prevedibili variazioni del potere di acquisto della moneta;
  Sentita  la  commissione  prevista dall'art. 9 della legge 5 maggio
1976, n. 324, cosi'  come  modificato  dall'art.  8  della  legge  15
febbraio 1985, n. 25;
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall'art.
2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, sono elevati come segue:
   1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale:
da  L.  2.860 a L. 3.030 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata
sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante  dal
certificato  di  navigabilita';  da  L.  3.565  a  L.  3.780 per ogni
successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
   2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i  limiti
del   territorio  nazionale  con  esclusione  di  quelli  adibiti  ad
attivita' didattica: da L. 1.050 a L. 1.115 per tonnellata o frazione
di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo  al  decollo
risultante  dal  certificato di navigabilita'; da L. 1.585 a L. 1.680
per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.