IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988, n. 148, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria; Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1990, n. 313, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 5 novembre 1990, concernente i regimi di importazione e di esportazione delle merci; Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 1990 concernente l'elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'importazione, e successiva modificazione del 23 maggio 1991 concernente talune importazioni dall'Albania; Visti i regolamenti CEE del Consiglio n. 2727/90 del 25 settembre 1990 e n. 2158/91 del 15 luglio 1991 che aboliscono o sospendono le restrizioni quantitative nei confronti di alcuni Paesi dell'Europa orientale e modificano in tal senso i regolamenti CEE n. 3420/83 e n. 288/82; Tenuto conto dell'esigenza di mettere in distribuzione alcuni contingenti di importazione di merci da Albania, Cina, Paesi gia' facenti parte dell'U.R.S.S. e Vietnam per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1992; Considerato tuttavia che non e' ancora intervenuta la necessaria decisione del Consiglio CEE che autorizza gli Stati membri ad aprire i contingenti di importazione in questione; Considerato, peraltro, che, in tali circostanze, l'art. 3 del regolamento del Consiglio CEE n. 3420/83 stabilisce che se alla data del 1 dicembre "il Consiglio non ha ancora preso una decisione in merito, i contingenti di importazione in vigore sono provvisoriamente rinnovati per l'anno successivo" e "in tal caso, prima del 1 marzo del nuovo anno, il Consiglio adotta, conformemente all'art. 113 del Trattato, le modifiche che ritiene necessario apportare ai contingenti di importazione oggetto di tale rinnovo"; Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di mettere in distribuzione, per l'anno 1992, i contingenti di importazione in questione in misura corrispondente a quella fissata con decisione CEE del consiglio dell'11 novembre 1991, con riserva di apportare le successive modifiche che dovessero essere deliberate dal Consiglio CEE entro il 1 marzo 1992; Decreta: Art. 1. 1. Per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1992 sono fissati in via provvisoria i contingenti d'importazione dai Paesi di origine e per i prodotti di cui all'allegato al presente decreto, secondo le modalita' di cui al successivo articolo. 2. Eventuali modifiche dei quantitativi, decise in sede CEE, verranno rese note mediante circolare ministeriale.