IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario; Visto l'art. 17, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale stabilisce che il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 281/70, e' integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1990; Visto il successivo comma 3 del medesimo art. 17 il quale prevede, tra l'altro, che il fondo cosi' determinato viene ripartito ed erogato quanto a lire 5.000 miliardi, con le modalita' ed i criteri di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 1 febbraio 1989, n. 40, e quanto a lire 1.000 miliardi con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale fondo perequativo che tenga anche conto del diversificato gettito delle maggiori entrate di cui al successivo art. 23, comma 1, della stessa legge n. 38/90; Visto il comma 3 dell'art. 1 della citata legge n. 40/89 il quale prevede che il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali; Visti i propri decreti n. 105748 del 30 gennaio 1990, n. 130620 del 18 aprile 1990, n. 154025 del 6 luglio 1990 e n. 177152 dell'11 ottobre 1990, tutti registrati alla Corte dei conti, con i quali e' stato provveduto - tra l'altro - ad assegnare alle regioni a statuto ordinario l'importo complessivo di L. 4.468.000.000.000, suddiviso in rate trimestrali provvisorie arrotondate, a valere sulla parte di fondo comune 1990 di lire 5.000 miliardi - al netto della quota del Fondo nazionale trasporti pari a lire 531.771.982.000 - con una differenza ancora da assegnare di L. 228.018.000 derivante dall'applicazione degli arrotondamenti sulle trimestralita' gia' attribuite che saranno successivamente erogate in sede di ripartizione definitiva dell'intero fondo di lire 6.000 miliardi; Considerato che la Corte costituzionale con sentenza n. 382 del 12-31 luglio 1990 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 3, del predetto decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, nella parte in cui prevede che il residuo importo del fondo comune sara' ripartito ed erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Tenuto conto che per effetto della sopra citata sentenza n. 382/90 della Corte costituzionale, non si e' reso possibile procedere all'erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo di lire 1.000 miliardi quale residuo fondo comune regionale alle stesse spettanti per l'anno 1990; Visto il decreto ministeriale n. 197242 del 20 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1991, regitro n. 4 Tesoro, foglio n. 40, con il quale e' stato provveduto ad assumere l'impegno a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 dell'importo complessivo di L. 1.000.228.018.000 da assegnare alle regioni a statuto ordinario quale residua quota di fondo comune regionale 1990 ai sensi della legge n. 38/90; Considerata l'opportunita' di provvedere, per intanto, alla erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di L. 800.000.000.000 quale ulteriore acconto - salvo conguagli - di fondo comune regionale per l'anno 1990 ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 38/90, in proporzione della prima quota lorda di lire 5.000 miliardi cosi' come evidenziato nell'allegato prospetto che forma parte integrante del presente decreto, in attesa di una ulteriore norma che definisca le modalita' di riparto della quota di lire 1.000 miliardi tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 382/90; Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 che presenta la necessaria disponibilita' sia in termini di residui che in termini di cassa; Autorizza il pagamento, per i motivi di cui alle premesse, a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, dell'importo complessivo di L. 800.000.000.000 da erogare alle regioni a statuto ordinario quale ulteriore acconto di fondo comune regionale 1990 ai sensi dell'art. 17 della legge n. 38/90 cosi' come risulta dall'allegato prospetto, mediante versamento sui rispettivi conti correnti infruttiferi accesi dalle regioni medesime presso la Tesoreria centrale dello Stato. L'onere di L. 800.000.000.000 gravera' sul cap. 5926/R iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1991. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 20 novembre 1991 Il Ministro: CARLI