IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 16 maggio 1970, n.  281,  concernente  provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;
  Visto  l'art.  17,  comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n.
415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990,  n.
38, il quale stabilisce che il fondo comune regionale, determinato ai
sensi  dell'art.  8  della  citata  legge  n.    281/70, e' integrato
dell'importo occorrente per  assicurare  una  consistenza  del  fondo
stesso pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1990;
  Visto  il successivo comma 3 del medesimo art. 17 il quale prevede,
tra l'altro, che  il  fondo  cosi'  determinato  viene  ripartito  ed
erogato  quanto  a lire 5.000 miliardi, con le modalita' ed i criteri
di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 1› febbraio 1989, n. 40,  e
quanto  a  lire  1.000  miliardi  con i criteri che all'uopo verranno
fissati con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  quale  fondo
perequativo  che  tenga  anche  conto del diversificato gettito delle
maggiori entrate di cui al successivo art. 23, comma 1, della  stessa
legge n. 38/90;
  Visto  il  comma 3 dell'art. 1 della citata legge n. 40/89 il quale
prevede che il fondo viene ripartito con  decreto  del  Ministro  del
tesoro  in  proporzione  delle quote attribuite a ciascuna regione al
medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato al netto  delle
somme  a  carico  delle  regioni  ai sensi dell'art. 9 della legge 10
aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali;
  Visti i propri decreti n. 105748 del 30 gennaio 1990, n. 130620 del
18 aprile 1990, n. 154025 del 6  luglio  1990  e  n.  177152  dell'11
ottobre  1990,  tutti registrati alla Corte dei conti, con i quali e'
stato provveduto - tra l'altro - ad assegnare alle regioni a  statuto
ordinario l'importo complessivo di L. 4.468.000.000.000, suddiviso in
rate  trimestrali  provvisorie  arrotondate,  a valere sulla parte di
fondo comune 1990 di lire 5.000 miliardi - al netto della  quota  del
Fondo  nazionale  trasporti  pari  a  lire  531.771.982.000 - con una
differenza  ancora  da  assegnare   di   L.   228.018.000   derivante
dall'applicazione  degli  arrotondamenti  sulle  trimestralita'  gia'
attribuite  che  saranno   successivamente   erogate   in   sede   di
ripartizione definitiva dell'intero fondo di lire 6.000 miliardi;
  Considerato  che  la  Corte  costituzionale con sentenza n. 382 del
12-31  luglio  1990  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art.  17,  comma 3, del predetto decreto-legge 28 dicembre 1989,
n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38,  nella  parte
in  cui  prevede  che  il  residuo  importo  del  fondo  comune sara'
ripartito ed erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Tenuto  conto che per effetto della sopra citata sentenza n. 382/90
della Corte  costituzionale,  non  si  e'  reso  possibile  procedere
all'erogazione   in   favore   delle   regioni  a  statuto  ordinario
dell'importo di  lire  1.000  miliardi  quale  residuo  fondo  comune
regionale alle stesse spettanti per l'anno 1990;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  197242  del 20 dicembre 1990,
registrato alla Corte dei conti il 31  gennaio  1991,  regitro  n.  4
Tesoro,  foglio  n.  40, con il quale e' stato provveduto ad assumere
l'impegno a carico del cap. 5926 iscritto nello stato  di  previsione
del  Ministero  del  tesoro  per l'anno finanziario 1990 dell'importo
complessivo di L.  1.000.228.018.000  da  assegnare  alle  regioni  a
statuto  ordinario quale residua quota di fondo comune regionale 1990
ai sensi della legge n. 38/90;
  Considerata  l'opportunita'  di  provvedere,  per   intanto,   alla
erogazione  in  favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo
complessivo di L. 800.000.000.000 quale  ulteriore  acconto  -  salvo
conguagli  -  di  fondo  comune  regionale  per  l'anno 1990 ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della citata legge n.  38/90,  in  proporzione
della prima quota lorda di lire 5.000 miliardi cosi' come evidenziato
nell'allegato  prospetto  che  forma  parte  integrante  del presente
decreto, in attesa di una ulteriore norma che definisca le  modalita'
di  riparto della quota di lire 1.000 miliardi tenuto conto di quanto
stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 382/90;
  Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1991  che  presenta  la  necessaria
disponibilita' sia in termini di residui che in termini di cassa;
                              Autorizza
il  pagamento,  per  i motivi di cui alle premesse, a carico del cap.
5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno    finanziario    1991,   dell'importo   complessivo   di   L.
800.000.000.000 da erogare alle regioni  a  statuto  ordinario  quale
ulteriore  acconto  di fondo comune regionale 1990 ai sensi dell'art.
17 della legge n. 38/90 cosi' come risulta  dall'allegato  prospetto,
mediante versamento sui rispettivi conti correnti infruttiferi accesi
dalle regioni medesime presso la Tesoreria centrale dello Stato.
  L'onere  di  L.  800.000.000.000  gravera' sul cap. 5926/R iscritto
nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno  finanziario
1991.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 20 novembre 1991
                                                   Il Ministro: CARLI