Con  decreto  ministeriale  20 dicembre 1991 e' stato approvato il
progetto presentato dalla Cassa  di  risparmio  di  Cuneo,  ai  sensi
dell'art.  1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art.
3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.  356,
che prevede:
    il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria,
compreso   il  credito  pignoratizio,  in  una  costituenda  societa'
denominata "Cassa di risparmio di Cuneo S.p.a.";
    la costituzione della societa' per azioni "Cassa di risparmio  di
Cuneo  S.p.a."  con  un  capitale sociale di lire 500 miliardi, a cui
faranno capo le attivita' e le passivita' di  cui  l'ente  conferente
risulta  titolare,  ad esclusione delle partecipazioni non funzionali
all'esercizio dell'attivita' bancaria, talune opere d'arte,  i  fondi
di  beneficenza  oltre  ad  una  quota degli utili netti del corrente
esercizio;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che
assumera' la denominazione  di  "Fondazione  Cassa  di  risparmio  di
Cuneo"  e sara' titolare del pacchetto azionario di maggioranza della
societa' bancaria conferitaria;
    l'adozione dello statuto  della  "Cassa  di  risparmio  di  Cuneo
S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria.
   La  Cassa  di  risparmio  di  Cuneo  contestualmente  alla stipula
dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa
di risparmio di Cuneo S.p.a.", fatto salvo il compimento  degli  atti
connessi  alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art.
3  del  citato  decreto  legislativo  n.  356/1990,  dovra'   cessare
l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.
   La  Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo e la Cassa di risparmio
di Cuneo S.p.a. adotteranno gli statuti approvati con il  decreto  in
parola.