All'art. 4, comma 1, del decreto citato in epigrafe, alla pag. 5 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, il valore "0,5%", indicato nella colonna "concentrazione massima autorizzata" in corrispondenza della voce n. 45, deve intendersi, invece, riportato in corrispondenza della voce n. 46.