All'art.  4,  comma 1, del decreto citato in epigrafe, alla pag. 5
della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, il valore  "0,5%",  indicato
nella  colonna "concentrazione massima autorizzata" in corrispondenza
della  voce  n.   45,   deve   intendersi,   invece,   riportato   in
corrispondenza della voce n. 46.