Si  comunica  che  con regolamento CEE del Consiglio n. 3859 del 23
dicembre 1991, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle  Comunita'
europee  n.  L  362  del  31  dicembre 1991, e' stato disposto quanto
segue:
   la sospensione delle restrizioni  quantitative  alle  importazioni
dei  prodotti originari dalla Bulgaria, dall'Ungheria, dalla Polonia,
dalla  Repubblica  federativa  ceca   e   slovacca   (RFCS   -   gia'
Cecoslovacchia)  e  dalla Romania - con le stesse modalita' di quanto
gia' comunicato con circolari n. 31 del 3 ottobre 1990 e n. 10 del 29
aprile 1991 - e' prorogata al 31 dicembre 1992;
   nei confronti delle tre Repubbliche Baltiche  (Lituania,  Lettonia
ed  Estonia),  nonche'  dell'Albania  vengono applicate unicamente le
restrizioni quantitative di cui all'allegato  I  del  Regolamento  n.
288/82 e successive modifiche.
  Tuttavia  anche  nei confronti di questi Paesi le dette restrizioni
vengono sospese fino al 31 dicembre 1992. Fanno eccezione i  prodotti
tessili   reimportati   nella   Comunita'   previo   perfezionamento,
trasformazione o lavorazione in tali Paesi;
   per quanto attiene alla sospensione delle restrizioni quantitative
nei confronti della Jugoslavia, questa viene attuata soltanto per  la
Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia e Slovenia.
                                               Il Ministro: LATTANZIO