Si comunica che con regolamento CEE del Consiglio n. 3859 del 23 dicembre 1991, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 362 del 31 dicembre 1991, e' stato disposto quanto segue: la sospensione delle restrizioni quantitative alle importazioni dei prodotti originari dalla Bulgaria, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS - gia' Cecoslovacchia) e dalla Romania - con le stesse modalita' di quanto gia' comunicato con circolari n. 31 del 3 ottobre 1990 e n. 10 del 29 aprile 1991 - e' prorogata al 31 dicembre 1992; nei confronti delle tre Repubbliche Baltiche (Lituania, Lettonia ed Estonia), nonche' dell'Albania vengono applicate unicamente le restrizioni quantitative di cui all'allegato I del Regolamento n. 288/82 e successive modifiche. Tuttavia anche nei confronti di questi Paesi le dette restrizioni vengono sospese fino al 31 dicembre 1992. Fanno eccezione i prodotti tessili reimportati nella Comunita' previo perfezionamento, trasformazione o lavorazione in tali Paesi; per quanto attiene alla sospensione delle restrizioni quantitative nei confronti della Jugoslavia, questa viene attuata soltanto per la Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia e Slovenia. Il Ministro: LATTANZIO