IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 218 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la mozione dei presidenti dei consigli dei corsi di laurea in psicologia adottata a Roma il 6 novembre 1990, con la quale viene richiesta la istituzione di un'apposita facolta' di psicologia quale sede ottimale per una didattica, una ricerca e una formazione professionale omogenea; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Preso atto altresi' del parere favorevole reso dal comitato consultivo n. 11 del predetto consesso, di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Decreta: Articolo unico La tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, di cui alle premesse, e' integrata con l'inserimento della facolta' di psicologia, cui afferisce il corso di laurea in psicologia. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 luglio 1991 Il Ministro: RUBERTI Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1991 Registro n. 15 Universita', foglio n. 169