IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unita' sanitaria lo-
cale Centro Sud di Bolzano in data 12 aprile 1990 intesa ad  ottenere
il  rinnovo  dell'autorizzazione  all'espletamento delle attivita' di
trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale
generale regionale di Bolzano;
  Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati
dall'Istituto superiore di sanita' in data 22 aprile 1991;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 24 ottobre 1991;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990, n.  198,  recante  disposizioni  sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto   il   decreto   ministeriale   14   gennaio  1982,  relativo
all'autorizzazione al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di  trapianto
terapeutico, al domicilio del soggetto donante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ospedale   generale   regionale  di  Bolzano  e'  autorizzato  al
trapianto di cornea da cadavere  a  scopo  terapeutico  prelevata  in
Italia o importata gratuitamente dall'estero.