Con decreto ministeriale 18 dicembre 1991 in favore di cinquantasette (cinquantaquattro operai e tre impiegati) dipendenti dalla S.p.a. Mir-Mar, con sede in Milano, occupati presso lo stabilimento di Tradate (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 30 settembre 1991 al 27 settembre 1992. Con decreto ministeriale 18 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arco Falc, con sede e stabilimento di Cernusco sul Naviglio (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a: 1) 20 ore settimanali dal 15 aprile 1991 al 31 maggio 1991 per quaranta lavoratori; 2) 35 ore settimanali dal 1 giugno 1991 al 30 novembre 1991 per cinquantatre lavoratori; 3) 20 ore settimanali dal 1 dicembre 1991 al 31 marzo 1992 per cinquantatre lavoratori, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 15 aprile 1991 al 31 marzo 1992. Con decreto ministeriale 18 dicembre 1991 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adige Temperglass di Boiano (Campobasso) dal 29 ottobre 1990 al 28 aprile 1991 con l'applicazione in favore della S.p.a. Adige Temperglass medesima delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 18 dicembre 1991 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Casa editrice Universo, con sede di Milano e unita' di Cinisello Balsamo (Milano), e' prolungata al 19 gennaio 1992. Con decreto ministeriale 27 dicembre 1991, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1 giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Acerenza (Potenza) e impegante nella realizzazione della diga sul fiume Bradano, resisi disponibili dal 26 marzo 1990 e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 25 marzo 1991. La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con il precedente comma e' prolungata all'11 agosto 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzata a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 27 dicembre 1991, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1 giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di S. Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Bulgheria (Salerno) e impegnate nella realizzazione del IV lotto della strada a scorrimento veloce variante alla s.s. n. 18 fra Vallo della Lucania e Policastro Bussentino, resisi disponibili dal 1 novembre 1990 e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 30 aprile 1991. La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con il precedente comma e' prolungata all'11 agosto 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzata a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1991 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceat pneumatici, con sede di Torino, stabilimento di Settimo Torinese (Torino), e filiali di vendita nazionali, per il periodo 1 luglio 1991-10 agosto 1991, ai sensi del richiamato art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 169. E' inoltre prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceat pneumatici, con sede di Torino, stabilimento di Settimo Torinese (Torino) e filiali di vendita nazionali, per il periodo dall'11 agosto 1991 al 9 febbraio 1992 ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di cui trattasi ai lavoratori interessati. Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla il decreto ministeriale datato 18 settembre 1991, n. 11766, punto 1. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1991 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Giaveno, con sede di Torino e stabilimento di Giaveno (Torino), per il periodo 1 luglio 1991-10 agosto 1991 ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169. E' inoltre prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Giaveno, con sede di Torino e stabilimento di Giaveno (Torino), per il periodo dall'11 agosto 1991 al 9 febbraio 1992 ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di cui trattasi ai lavoratori interessati. Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla il decreto ministeriale datato 18 settembre 1991, n. 11766, punto 2. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1991 e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit, con sede di Torino, stabilimenti di None e Orbassano (Torino) e Teverola (Caserta), e filiali nazionali, per il periodo 1 maggio 1991-10 agosto 1991 ai sensi del richiamato art. 4, comma primo, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169. E' inoltre prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit, con sede di Torino, stabilimenti di None e Orbassano (Torino) e Teverola (Caserta), e filiali nazionali, per il periodo dall'11 agosto 1991 al 9 febbraio 1992 ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di cui trattasi ai lavoratori interessati. Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla il decreto ministeriale datato 22 luglio 1991, n. 11720, punto 1. Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 in favore di sedici lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina Sud, unita' mensa presso Firestone Italia, occupati presso lo stabilimento di Modugno (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore medie settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 febbraio 1991 al 28 luglio 1991. Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 in favore di centoquarantasei dipendenti dalla S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone, occupati presso lo stabilimento di None (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a minimo 12 ore settimanali, massimo 24 ore settimanali, con una media settimanale di 18 ore, senza sospensione dal lavoro per settimane intere, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 18 novembre 1991 al 17 maggio 1992. Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione di una diga in terra battuta, opere di scarico in cemento armato e costruzione di un viadotto sulla Fiumarella di Genzano di Lucania (Potenza) (deviazione s.s. n. 169), resisi disponibili dal 26 marzo 1990, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1992. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del Basso Lazio impegnate nel completamento dei lavori del secondo lotto dell'acquedotto della Campania occidentale, resisi disponibili dall'11 maggio 1990, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Palermo e impegnate nella realizzazione del raddoppio della circonvallazione di Palermo, resisi disponibili dal 19 febbraio 1990 e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.