Con   decreto   ministeriale   18   dicembre  1991  in  favore  di
cinquantasette (cinquantaquattro operai e tre  impiegati)  dipendenti
dalla  S.p.a.  Mir-Mar,  con  sede  in  Milano,  occupati  presso  lo
stabilimento di Tradate (Varese), per i quali e' stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a  20  ore  settimanali  e'  disposta  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 30 settembre 1991 al 27 settembre 1992.
   Con decreto ministeriale 18 dicembre 1991 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Arco  Falc,  con  sede  e  stabilimento di
Cernusco sul Naviglio (Milano), per i quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a:
    1) 20 ore settimanali dal 15 aprile 1991 al 31  maggio  1991  per
quaranta lavoratori;
    2)  35 ore settimanali dal 1› giugno 1991 al 30 novembre 1991 per
cinquantatre lavoratori;
    3) 20 ore settimanali dal 1› dicembre 1991 al 31 marzo  1992  per
cinquantatre   lavoratori,   e'   disposta   la   corresponsione  del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863, per il
periodo dal 15 aprile 1991 al 31 marzo 1992.
   Con decreto ministeriale 18 dicembre 1991  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,  disposto in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Adige  Temperglass  di
Boiano  (Campobasso)  dal  29  ottobre  1990  al  28  aprile 1991 con
l'applicazione in favore  della  S.p.a.  Adige  Temperglass  medesima
delle  agevolazioni  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n.
160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 18 dicembre 1991  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Casa editrice Universo,
con sede di  Milano  e  unita'  di  Cinisello  Balsamo  (Milano),  e'
prolungata al 19 gennaio 1992.
   Con  decreto  ministeriale  27  dicembre  1991, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1› giugno 1991, n. 169,  in
favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di
Acerenza  (Potenza)  e  impegante  nella realizzazione della diga sul
fiume Bradano, resisi disponibili dal 26 marzo 1990  e'  disposta  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale sino al 25 marzo 1991.
   La corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  il  precedente  comma  e' prolungata all'11
agosto 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzata  a
provvedere   al   pagamento   diretto  del  predetto  trattamento  ai
lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  27  dicembre  1991, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1› giugno 1991, n. 169,  in
favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di
S.  Marina,  S.  Giovanni  a  Piro, Roccagloriosa, Celle di Bulgheria
(Salerno) e impegnate nella realizzazione del IV lotto della strada a
scorrimento veloce variante alla s.s. n. 18 fra Vallo della Lucania e
Policastro Bussentino, resisi disponibili dal  1›  novembre  1990  e'
disposta   la   corresponsione   del   trattamento  straordinario  di
integrazione salariale sino al 30 aprile 1991.
   La corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  il  precedente  comma  e' prolungata all'11
agosto 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzata  a
provvedere   al   pagamento   diretto  del  predetto  trattamento  ai
lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  28  dicembre  1991  e'   concesso   il
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Ceat  pneumatici,  con  sede  di
Torino,  stabilimento  di  Settimo  Torinese  (Torino),  e filiali di
vendita nazionali, per il periodo 1› luglio 1991-10 agosto  1991,  ai
sensi  del  richiamato  art.  4,  comma 1, del decreto-legge 24 marzo
1991, n. 108, convertito, con modificazioni  dalla  legge  1›  giugno
1991, n. 169.
   E'  inoltre prorogata la concessione del trattamento straordinario
di integrazione salariale in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  Ceat  pneumatici, con sede di Torino, stabilimento di Settimo
Torinese (Torino) e filiali di  vendita  nazionali,  per  il  periodo
dall'11 agosto 1991 al 9 febbraio 1992 ai sensi dell'art. 22, secondo
comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento di  cui  trattasi  ai
lavoratori interessati.
   Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla il decreto
ministeriale datato 18 settembre 1991, n. 11766, punto 1.
   Con   decreto   ministeriale  28  dicembre  1991  e'  concesso  il
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Manifattura di Giaveno, con sede
di Torino e stabilimento di  Giaveno  (Torino),  per  il  periodo  1›
luglio  1991-10  agosto  1991  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1› giugno 1991, n. 169.
   E'  inoltre prorogata la concessione del trattamento straordinario
di integrazione salariale in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  Manifattura  di Giaveno, con sede di Torino e stabilimento di
Giaveno (Torino), per il periodo dall'11 agosto 1991  al  9  febbraio
1992  ai  sensi  dell'art.  22,  secondo comma, della legge 23 luglio
1991, n. 223.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto del trattamento di cui trattasi ai
lavoratori interessati.
   Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla il decreto
ministeriale datato 18 settembre 1991, n. 11766, punto 2.
   Con   decreto   ministeriale  28  dicembre  1991  e'  concesso  il
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Indesit,  con  sede di Torino,
stabilimenti di None e Orbassano (Torino)  e  Teverola  (Caserta),  e
filiali  nazionali,  per  il periodo 1› maggio 1991-10 agosto 1991 ai
sensi del richiamato art. 4, comma primo, del decreto-legge 29  marzo
1991,  n.  108,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1› giugno
1991, n. 169.
   E' inoltre prorogata la concessione del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Indesit, con sede di Torino, stabilimenti di None e  Orbassano
(Torino)  e  Teverola  (Caserta), e filiali nazionali, per il periodo
dall'11 agosto 1991 al 9 febbraio 1992 ai sensi dell'art. 22, secondo
comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto del trattamento di cui trattasi ai
lavoratori interessati.
   Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla il decreto
ministeriale datato 22 luglio 1991, n. 11720, punto 1.
   Con decreto ministeriale  7  gennaio  1992  in  favore  di  sedici
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Cusina Sud, unita' mensa presso
Firestone Italia, occupati presso lo stabilimento di Modugno  (Bari),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore medie
settimanali,  e'  disposta  la  corresponsione  del  trattamento   di
integrazione  salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1›  febbraio
1991 al 28 luglio 1991.
   Con   decreto   ministeriale   7   gennaio   1992   in  favore  di
centoquarantasei  dipendenti  dalla  S.p.a.  Seleco,  con   sede   in
Pordenone,  occupati  presso  lo stabilimento di None (Torino), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione dell'orario di lavoro da 40 a minimo 12 ore
settimanali, massimo 24 ore settimanali, con una media settimanale di
18 ore,  senza  sospensione  dal  lavoro  per  settimane  intere,  e'
disposta  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale
di cui all'art. 1,  primo  e  secondo  comma,  del  decreto-legge  30
ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19
dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal  18  novembre  1991  al  17
maggio 1992.
   Con  decreto  ministeriale 7 gennaio 1992 in favore dei lavoratori
dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione di una diga in
terra battuta, opere di scarico in cemento armato e costruzione di un
viadotto sulla Fiumarella di Genzano di Lucania (Potenza) (deviazione
s.s. n. 169), resisi disponibili dal 26 marzo 1990,  e'  disposta  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale sino all'11 agosto 1992.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere   al   pagamento   diretto  del  predetto  trattamento  ai
lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 in favore  dei  lavoratori
dipendenti dalle aziende operanti nell'area del Basso Lazio impegnate
nel  completamento dei lavori del secondo lotto dell'acquedotto della
Campania occidentale, resisi  disponibili  dall'11  maggio  1990,  e'
disposta   la   corresponsione   del   trattamento  straordinario  di
integrazione salariale sino all'11 agosto 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere   al   pagamento   diretto  del  predetto  trattamento  ai
lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalle  aziende  operanti nell'area di Palermo e impegnate
nella realizzazione del raddoppio della circonvallazione di  Palermo,
resisi disponibili dal 19 febbraio 1990 e' disposta la corresponsione
del  trattamento  straordinario di integrazione salariale sino all'11
agosto 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere   al   pagamento   diretto  del  predetto  trattamento  ai
lavoratori interessati.