Con decreto ministeriale n. 1/12240 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Bari e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 31.596.667.961, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 31.738.853.219 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Bari dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/12574 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Padova e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 63.148.141.679, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 63.158.406.903 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Padova dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/11727 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Parma e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 18.033.806.006, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 18.048.777.242 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Parma dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/12434 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Potenza e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.403.487.101, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 8.463.081.406 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Potenza dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/12750 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Sassari e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.234.691.222, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Sassari dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.