1. Come e' noto la legge 6 ottobre 1950, n. 836, sottoponeva ad autorizzazione ministeriale la produzione e la vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini. Il regolamento di esecuzione di detta legge, poi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567, stabilisce, tra l'altro, i requisiti che devono possedere i prodotti in parola ai fini della loro immissione sul mercato. In particolare il decreto stabilisce: un elenco delle materie prime e delle sostanze che possono essere utilizzate per la produzione di estratti, brodi concentrati e prodotti affini; un elenco delle sostanze il cui impiego e' vietato; la possibilita' di impiego di altre sostanze alimentari autorizzate dal Ministero della sanita'. Tale potere e' stato poi trasferito alle regioni. Finora le autorizzazioni all'impiego di queste ultime sostanze sono state concesse di volta in volta in occasione dell'autorizzazione alla produzione e all'immissione sul mercato dei singoli prodotti. 2. Ora con l'art. 52 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990) le autorizzazioni di cui all'art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, sono state soppresse, per cui la produzione e la vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini non soggiacciono piu' a tale misura preventiva. Rimane tuttavia in vigore il regolamento di esecuzione della legge con tutte le sue regole, tra cui l'autorizzazione all'impiego di sostanze alimentari diverse da quelle elencate pur necessarie a consentire alle aziende di poter adeguare la produzione alle esigenze del mercato e del consumatore. Si tratta di sostanze che il legislatore del 1953 si era semplicemente preoccupato di sottoporre ad un controllo preventivo, in un periodo di quasi totale mancanza di norme in materia di produzioni alimentari; preoccupazione venuta meno con l'emanazione di specifiche norme in materia quale la legge 30 aprile 1962, n. 283. Fermo restando questo aspetto, la finalita' della norma e' quella di consentire l'impiego delle diverse materie prime. Questa tendenza e' stata ampiamente dimostrata dal fatto che l'autorita' competente ha provveduto ad autorizzare l'impiego di numerosi ingredienti, generalmente in forma disidratata quali carni di pollo, carni bovine e suine, molluschi, crostacei, latte in polvere, ecc. 3. In attesa dell'emanazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge che adegui alle mutate esigenze del mercato tutto il sistema produttivo si e' posto il problema di conoscere se, con la soppressione delle autorizzazioni, gli estratti alimentari ed i prodotti affini possono essere fabbricati con l'impiego, oltre che delle materie prime specificamente elencate nelle singole previsioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1953, anche delle altre sostanze finora autorizzate per singoli casi. 4. In relazione a quanto sopra, fermo restando il principio di cui all'art. 7, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567, si ritiene che tutte le sostanze finora autorizzate dal Ministero della sanita' o dalle regioni per singoli casi e singoli prodotti, possano essere utilizzate da tutte le ditte interessate per analoghi prodotti. 5. Onde consentire quindi alle ditte interessate di poter utilizzare le sostanze autorizzate dal Ministero della sanita' o dalle regioni, si riporta qui di seguito il relativo elenco, suddiviso per i preparati per brodo e per le minestre preparate: a) Nei preparati per brodo e condimento: carne di manzo disidratata o liofilizzata; carne di pollo e carne di pollo disidratata; carne di pesce disidratata o pesce disidratato in polvere; pancetta cotta ed essiccata; acido lattico (0,2%); acido citrico (0,2%). b) Nelle minestre preparate: latte scremato in polvere; latte in polvere; carne di manzo; carne di pollo e carne di pollo essiccata; coda di bue essiccata; carne di bue essiccata; ciccioli di lardo; pancetta affumicata ed essiccata; pancetta cotta ed essiccata; acciughe disidratate; merluzzo disidratato; gamberetti liofilizzati e disidratati; mele disidratate; aragosta liofilizzata; crostini; frittatine; uva sultanina; crespelline; salsiccia essiccata; amido; amido di grano; fecola di patate; acido citrico; ananas, papaya, curry; curcuma; asparagi liofilizzati; cuori di carciofo liofilizzati; spinaci liofilizzati; piselli liofilizzati; pinoli; maltodestrina. Il Ministro: BODRATO