1. Come e' noto la legge 6 ottobre 1950,  n.  836,  sottoponeva  ad
autorizzazione ministeriale la produzione e la vendita degli estratti
alimentari e dei prodotti affini.
  Il  regolamento di esecuzione di detta legge, poi, approvato con il
decreto del Presidente della  Repubblica  30  maggio  1953,  n.  567,
stabilisce,  tra l'altro, i requisiti che devono possedere i prodotti
in parola ai fini della loro immissione sul mercato.
  In particolare il decreto stabilisce:
   un elenco delle materie prime e delle sostanze che possono  essere
utilizzate  per  la  produzione  di  estratti,  brodi  concentrati  e
prodotti affini;
   un elenco delle sostanze il cui impiego e' vietato;
   la  possibilita'  di  impiego   di   altre   sostanze   alimentari
autorizzate  dal  Ministero  della  sanita'. Tale potere e' stato poi
trasferito alle regioni.
  Finora le autorizzazioni all'impiego di queste ultime sostanze sono
state concesse di volta in  volta  in  occasione  dell'autorizzazione
alla produzione e all'immissione sul mercato dei singoli prodotti.
  2.  Ora  con  l'art. 52 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge
comunitaria 1990) le autorizzazioni di cui all'art. 1 della  legge  6
ottobre  1950,  n. 836, sono state soppresse, per cui la produzione e
la vendita degli  estratti  alimentari  e  dei  prodotti  affini  non
soggiacciono piu' a tale misura preventiva.
  Rimane  tuttavia in vigore il regolamento di esecuzione della legge
con tutte le sue regole,  tra  cui  l'autorizzazione  all'impiego  di
sostanze  alimentari  diverse  da  quelle  elencate  pur necessarie a
consentire alle aziende di poter adeguare la produzione alle esigenze
del mercato e del consumatore.
  Si  tratta  di  sostanze  che  il  legislatore  del  1953  si   era
semplicemente  preoccupato  di sottoporre ad un controllo preventivo,
in un periodo di  quasi  totale  mancanza  di  norme  in  materia  di
produzioni alimentari; preoccupazione venuta meno con l'emanazione di
specifiche norme in materia quale la legge 30 aprile 1962, n. 283.
  Fermo  restando  questo aspetto, la finalita' della norma e' quella
di consentire l'impiego delle diverse materie prime. Questa  tendenza
e'  stata  ampiamente dimostrata dal fatto che l'autorita' competente
ha provveduto  ad  autorizzare  l'impiego  di  numerosi  ingredienti,
generalmente  in forma disidratata quali carni di pollo, carni bovine
e suine, molluschi, crostacei, latte in polvere, ecc.
  3. In attesa dell'emanazione del nuovo  regolamento  di  esecuzione
della  legge  che  adegui  alle  mutate esigenze del mercato tutto il
sistema produttivo si e' posto il problema di conoscere  se,  con  la
soppressione  delle  autorizzazioni,  gli  estratti  alimentari  ed i
prodotti affini possono essere fabbricati con  l'impiego,  oltre  che
delle  materie prime specificamente elencate nelle singole previsioni
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1953, anche
delle altre sostanze finora autorizzate per singoli casi.
  4.  In relazione a quanto sopra, fermo restando il principio di cui
all'art. 7, lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica
30  maggio  1953,  n.  567,  si  ritiene che tutte le sostanze finora
autorizzate dal Ministero della sanita' o dalle regioni  per  singoli
casi  e singoli prodotti, possano essere utilizzate da tutte le ditte
interessate per analoghi prodotti.
  5.  Onde  consentire  quindi  alle  ditte  interessate   di   poter
utilizzare  le  sostanze  autorizzate  dal  Ministero della sanita' o
dalle  regioni,  si  riporta  qui  di  seguito  il  relativo  elenco,
suddiviso per i preparati per brodo e per le minestre preparate:
   a) Nei preparati per brodo e condimento:
   carne di manzo disidratata o liofilizzata;
   carne di pollo e carne di pollo disidratata;
   carne di pesce disidratata o pesce disidratato in polvere;
   pancetta cotta ed essiccata;
   acido lattico (0,2%);
   acido citrico (0,2%).
   b) Nelle minestre preparate:
   latte scremato in polvere;
   latte in polvere;
   carne di manzo;
   carne di pollo e carne di pollo essiccata;
   coda di bue essiccata;
   carne di bue essiccata;
   ciccioli di lardo;
   pancetta affumicata ed essiccata;
   pancetta cotta ed essiccata;
   acciughe disidratate;
   merluzzo disidratato;
   gamberetti liofilizzati e disidratati;
   mele disidratate;
   aragosta liofilizzata;
   crostini;
   frittatine;
   uva sultanina;
   crespelline;
   salsiccia essiccata;
   amido;
   amido di grano;
   fecola di patate;
   acido citrico;
   ananas, papaya, curry;
   curcuma;
   asparagi liofilizzati;
   cuori di carciofo liofilizzati;
   spinaci liofilizzati;
   piselli liofilizzati;
   pinoli;
   maltodestrina.
                                                 Il Ministro: BODRATO