IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 5 giugno 1990,  n.  135,  recante  il  programma  di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
  Visto  l'art. 4 del proprio decreto del 27 ottobre 1990, registrato
alla Corte dei conti il 7 novembre 1990, registro n.  36,  foglio  n.
347,  come  modificato  dal  decreto  ministeriale del 25 marzo 1991,
registrato alla Corte dei conti l'8  aprile  1991,  registro  n.  12,
foglio  n. 160, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo
regolate a tasso variabile di cui all'art. 1, comma 5, della legge  5
giugno  1990,  n. 135, la misura massima del tasso di interesse annuo
posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice
del rendimento effettivo medio lordo  del  campione  titoli  pubblici
soggetti  ad  imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e della media
mensile  aritmetica  semplice  dei  tassi  giornalieri   della   lira
interbancaria  tre  mesi  lettera,  rilevati dal comitato di gestione
mercato telematico dei depositi interbancari, con  una  maggiorazione
dello 0,75;
  Visto  il ripetuto art. 4 del sopra citato decreto ministeriale con
il quale viene stabilito che al tasso come sopra rilevato va  aggiuto
uno spread nella misura dello 0,80;
  Viste  le  note  con  le  quali la Banca d'Italia ed il comitato di
gestione del  mercato  telematico  dei  depositi  interbancari  hanno
comunicato  rispettivamente  i  seguenti  dati  relativi ai parametri
utilizzati per la determinazione del  tasso  di  riferimento  per  le
operazioni  previste  dalla  legge  n. 135/1990, regolate dal decreto
ministeriale del 25 marzo 1991:
   rendimento effettivo medio  lordo  del  campione  titoli  pubblici
soggetti ad imposta: 12,82%;
   media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira
interbancaria tre mesi lettera: 11,9250%;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
  Considerato,  inoltre,  che  alla media mensile aritmetica semplice
dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre  mesi  lettera  va
aggiunta una maggiorazione dello 0,75;
                              Decreta:
  Il  costo  della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo
di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, regolate a  tasso  variabile
e' pari al 12,75%.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  dello spread dello 0,80, la misura
massima del tasso di interesse annuo posticipato per  il  periodo  1›
gennaio-30 giugno 1992 e' pari al 13,55%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 febbraio 1992
                                                   Il Ministro: CARLI