IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, con il quale si stabilisce l'obbligo, a carico dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), di effettuare delle ritenute all'atto del pagamento delle somme previste dall'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e considerato che per il versamento di tali ritenute si applicano le disposizioni previste per le ritenute di cui al secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Visto l'art. 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che istituisce una ritenuta alla fonte da operare su talune indennita', e il successivo comma 10, che dispone l'emanazione di un decreto ministeriale per definire, tra l'altro, le modalita' per il versamento della ritenuta stessa; Visto l'art. 76, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che stabilisce l'obbligo, a carico degli istituti italiani, quali sostituti di imposta, di effettuare una ritenuta unica del cinque per cento sulle rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS); Visto l'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale e' istituito l'obbligo della rivalutazione dei beni immobili dell'impresa; Visto l'art. 25, comma 3, con il quale si stabilisce che sull'ammontare della rivalutazione e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e il successivo comma 6, che stabilisce i termini di pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione obbligatoria dei beni immobili; Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalita' di versamento di imposte e ritenute allo sportello del concessionario o mediante conto corrente postale allo stesso intestato; Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto; Considerato che per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor e dell'imposta sostitutiva dell'Irpeg e dell'Ilor possono essere utilizzati i codici tributo 4120 e 2120, gia' istituiti con decreto ministeriale del 3 maggio 1991; Ritenuta la necessita' di istituire nuovi codici tributo per il versamento della ritenuta alla fonte di cui all'art. 5 del decreto- legge 30 dicembre 1991, n. 417, per il versamento della ritenuta sulle indennita' di cui all'art. 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' per il versamento della ritenuta unica sulle rendite erogate dall'AVS, di cui all'art. 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visti i propri decreti del 16 novembre 1989 e del 6 dicembre 1989, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, le distinte per il versamento allo sportello del concessionario mod. 1 e il bollettino di conto corrente postale mod. 11; Visto il proprio decreto 3 maggio 1991, con il quale e' stata approvata la distinta mod. 8, per il versamento allo sportello del concessionario di alcune imposte sostitutive e si e' stabilito che le stesse potevano essere versate anche con il bollettino di conto corrente postale mod. 11; Considerato che per la riscossione presso il concessionario delle entrate di cui ai precedenti comma non si rende necessaria l'approvazione di una specifica modulistica, risultando adattabile quella gia' in uso; Decreta: Art. 1. Per il versamento delle ritenute alla fonte sotto specificate sono istituiti i seguenti codice-tributo e gruppi: 1051, denominato: "Premi e contributi corrisposti dall'UNIRE", gruppo 27, per le ritenute operate dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) a norma dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417; 1052, denominato: "Indennita' di esproprio, occupazione, ecc. (art. 11, legge n. 413/1991)", gruppo 55, per le ritenute operate ai sensi dell'art. 11, comma 7, della legge 13 dicembre 1991, n. 413, dagli eroganti all'atto della corresponsione dell'indennita' di esproprio; 1016, denominato: "Rendite AVS", gruppo 1, per le ritenute del 5 per cento sulle rendite corrisposte in Italia da parte dell'AVS ai beneficiari italiani, per il tramite degli istituti italiani, quali sostituti di imposta.