IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,  con  il
quale   si  stabilisce  l'obbligo,  a  carico  dell'Unione  nazionale
incremento  razze  equine  (UNIRE),  di  effettuare  delle   ritenute
all'atto  del  pagamento delle somme previste dall'art. 3 della legge
24 marzo 1942, n. 315, e considerato che per il  versamento  di  tali
ritenute si applicano le disposizioni previste per le ritenute di cui
al  secondo  comma  dell'art.  28  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  Visto l'art. 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che
istituisce una ritenuta alla fonte da operare su talune indennita', e
il successivo comma  10,  che  dispone  l'emanazione  di  un  decreto
ministeriale   per   definire,  tra  l'altro,  le  modalita'  per  il
versamento della ritenuta stessa;
  Visto l'art.  76,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  che
stabilisce   l'obbligo,  a  carico  degli  istituti  italiani,  quali
sostituti di imposta, di effettuare una ritenuta unica del cinque per
cento sulle rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione
invalidita', vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS);
  Visto l'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con
il quale e' istituito l'obbligo della rivalutazione dei beni immobili
dell'impresa;
  Visto  l'art.  25,  comma  3,  con  il  quale  si  stabilisce   che
sull'ammontare  della  rivalutazione e' dovuta un'imposta sostitutiva
dell'imposta sui redditi  delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sui
redditi  delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e
il  successivo  comma  6,  che  stabilisce  i  termini  di  pagamento
dell'imposta  sostitutiva  sulla  rivalutazione obbligatoria dei beni
immobili;
  Visti  gli  articoli  6  e  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalita'
di versamento di imposte e ritenute allo sportello del concessionario
o mediante conto corrente postale allo stesso intestato;
  Visti gli articoli  66  e  73  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il
versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento
diretto;
  Considerato  che  per  il   versamento   dell'imposta   sostitutiva
dell'Irpef  e  dell'Ilor  e  dell'imposta  sostitutiva  dell'Irpeg  e
dell'Ilor possono essere utilizzati i codici  tributo  4120  e  2120,
gia' istituiti con decreto ministeriale del 3 maggio 1991;
  Ritenuta  la  necessita'  di  istituire nuovi codici tributo per il
versamento della ritenuta alla fonte di cui all'art. 5  del  decreto-
legge  30  dicembre  1991,  n.  417, per il versamento della ritenuta
sulle indennita' di cui all'art. 11, comma 7, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, nonche' per il versamento della  ritenuta  unica  sulle
rendite  erogate dall'AVS, di cui all'art. 76 della legge 30 dicembre
1991, n. 413;
  Visti i propri decreti del 16 novembre 1989 e del 6 dicembre  1989,
con i quali sono stati approvati, rispettivamente, le distinte per il
versamento  allo  sportello del concessionario mod. 1 e il bollettino
di conto corrente postale mod. 11;
  Visto  il  proprio  decreto  3  maggio  1991, con il quale e' stata
approvata la distinta mod. 8, per il versamento  allo  sportello  del
concessionario di alcune imposte sostitutive e si e' stabilito che le
stesse  potevano  essere  versate  anche  con  il bollettino di conto
corrente postale mod. 11;
  Considerato che per la riscossione presso il  concessionario  delle
entrate   di   cui  ai  precedenti  comma  non  si  rende  necessaria
l'approvazione di una specifica  modulistica,  risultando  adattabile
quella gia' in uso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  il versamento delle ritenute alla fonte sotto specificate sono
istituiti i seguenti codice-tributo e gruppi:
   1051, denominato: "Premi  e  contributi  corrisposti  dall'UNIRE",
gruppo  27,  per le ritenute operate dall'Unione nazionale incremento
razze equine  (UNIRE)  a  norma  dell'art.  5  del  decreto-legge  30
dicembre 1991, n. 417;
   1052,  denominato:  "Indennita'  di  esproprio,  occupazione, ecc.
(art. 11, legge n. 413/1991)", gruppo 55, per le ritenute operate  ai
sensi  dell'art.  11,  comma 7, della legge 13 dicembre 1991, n. 413,
dagli  eroganti  all'atto  della  corresponsione  dell'indennita'  di
esproprio;
   1016,  denominato:  "Rendite AVS", gruppo 1, per le ritenute del 5
per cento sulle rendite corrisposte in Italia da  parte  dell'AVS  ai
beneficiari  italiani,  per il tramite degli istituti italiani, quali
sostituti di imposta.