Ai signori prefetti della Repubblica Al signor commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al signor commissario del Governo per la provincia di Trento Al signor presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le riforme istituzionali e per i problemi regionali Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile Al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio studi e programmazione Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dell'impiego Ai signori commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al signor commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia Al signor commissario dello Stato nella regione siciliana Al signor rappresentante del Governo nella regione Sardegna Al signor presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Con circolari in data 3 ottobre 1991, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 1991, sono state fornite istruzioni sui requisiti soggettivi dei richiedenti nonche' sul contenuto, sugli obiettivi e sulle modalita' procedurali delle domande per accedere ai finanziamenti previsti dalla legge n. 216/1991. In vista della presentazione delle domande afferenti al 1992, si e' ritenuto opportuno unificare le due circolari, corrispondendo in tal modo a ragioni di praticita' e di funzionalita'. A premessa di quanto verra' in seguito esposto, si ribadisce che la legge n. 216 del 19 luglio 1991 e' diretta a sostenere, con appositi finanziamenti, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose. La situazione di grave allarme esistente in molte regioni per questa fascia di eta', sempre piu' esposta sia alla devianza occasionale che all'impiego strumentale da parte della malavita, conferma la grande importanza della nuova legge nel quadro generale della prevenzione e della difesa sociale. Merita sottolineare a questo proposito che la disponibilita' finanziaria per il piano di ripartizione 1992 e' di 50 miliardi. Sciogliendo ora la riserva contenuta nel telegramma n. 225/MR.32 del 4 febbraio u.s. e tenendo conto degli orientamenti assunti nella riunione del 3 corrente dalla commissione per la gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti sociali, costituita ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 216 - orientamenti solo marginalmente innovativi rispetto a quelli dello scorso anno - si forniscono aggiornate indicazioni sui seguenti aspetti: soggetti destinatari dei contributi; contenuti e requisiti dei progetti e destinazione dei contributi; modalita' di formulazione e di presentazione delle domande; modalita' di erogazione dei contributi. A - SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI. Possono richiedere contributi per la realizzazione di progetti ed interventi in favore di minori esposti a rischio di delittuosita': 1) Soggetti pubblici e privati (comuni, province, consorzi di comuni e di province, comunita' montane, enti, organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative sociali) che abbiano gia' in corso iniziative e servizi per: il sostegno alle famiglie con particolari difficolta' ove vivono minori a rischio o nelle quali occorre agevolare il loro reinserimento; il sostegno di servizi sociali gia' in atto nei quartieri a rischio, gestiti direttamente dai comuni o in convenzione, nonche' la realizzazione di attivita' diurna o serale, per tutto l'arco dell'anno, volta a facilitare sia l'assolvimento dell'obbligo scolastico, sia la formazione culturale e sportiva, sia l'espressione creativa, ecc.; l'accoglienza di minori che vivono in uno stato di trascuratezza e di pericolo. 2) Soggetti pubblici (comuni, consorzi di comuni e comunita' montane) che indendono avviare nuove iniziative fra quelle indicate al punto 1. Ad integrazione di quanto gia' esposto nella circolare dello scorso anno, si precisa che possono beneficiare dei contributi: gli enti ecclesiastici, per progetti gia' in corso, purche' coerenti e rientranti nelle attivita' di cui all'art. 1 della legge n. 216; le unita' sanitarie locali - non espressamente indicate nell'art. 2 della legge - per progetti avviati o da avviare, a condizione che gli stessi risultino loro affidati da enti locali con delibera formale (che dovra' risultare allegata alla documentazione) e rientrino fra le finalita' previste dalla legge. Gli enti ed organismi che hanno prodotto domanda per l'anno 1991 e che non sono stati ammessi al finanziamento potranno ripresentare il medesimo progetto, aggiornato all'anno in corso, purche' rivisto secondo le disposizioni ed i criteri che vengono di seguito indicati. B - CONTENUTO E REQUISITI DEI PROGETTI E DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI. 1. Contenuto e requisiti dei progetti. Le domande che potranno essere ammesse a contributo dovranno riguardare gli obiettivi indicati dall'art. 1, lettere a), b), c) e d), della legge n. 216/1991. Per ciascuna di queste possibili tipologie di intervento si forniscono le seguenti indicazioni: a) Attivita' di accoglienza di minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare. Essa deve: avere dimensioni tali da garantire che ciascun minore sia seguito individualmente, nel pieno rispetto della sua personalita'; operare in stretto collegamento con il servizio sociale, con l'autorita' scolastica o con l'autorita' giudiziaria; essere in grado di proporre al minore modelli validi, che ne sviluppino l'autonomia di giudizio e di iniziativa; essere orientata verso il recupero del rapporto familiare attraverso il mantenimento dei contatti, il piu' possibile efficaci, tra minore, genitori e familiari; valorizzare e ricercare il massimo collegamento sul territorio con enti pubblici. b) Interventi a sostegno della famiglia. Queste iniziative debbono essere volte ad affrontare e superare le difficolta' che hanno determinato le situazioni a rischio, per le quali puo' essersi reso necessario l'allontanamento temporaneo del minore. Le stesse debbono costituire anche un sostegno a favore delle famiglie nelle quali continuano a permanere livelli di rischio interno o legato a fattori ambientali. Gli interventi debbono preferibilmente: essere realizzati nel rispetto dell'autonomia della famiglia; tendere ad ottenere una collaborazione fattiva di tutti i membri della famiglia; essere realizzati da persone che possano assicurare la continuita' dell'intervento in modo da non vanificarne l'efficacia; prevedere il sostegno di attivita' educative per il minore nell'ambito della famiglia; prevedere, ove possibile, la collaborazione delle famiglie con quanti hanno la responsabilita' degli interventi, al fine di favorire la crescita di una rete di solidarieta' e di controllo sociale sul territorio; mirare al pieno assolvimento dell'obbligo scolastico, facilitando il minore anche mediante l'offerta di corsi di sostegno scolastico ed il collegamento con centri ricreativi, sportivi e di socializzazione. c) Interventi che realizzano centri di incontro e forme di presenza sociale nei quartieri. Questi devono preferibilmente offrire ai minori, oltreche' occasione di positiva utilizzazione del tempo libero, nuove proposte che sviluppino capacita' creative e di lavoro, un interesse positivo per la realizzazione di un nuovo ambiente di vita, coinvolgendoli, per quanto possibile, in attivita' da essi stessi gestite anche con l'aiuto delle famiglie. d) Interventi realizzati utilizzando le strutture scolastiche, nei giorni e nelle ore non dedicati alle attivita' istituzionali, previo accordo con le competenti autorita' scolastiche ed in base agli indirizzi del Ministro della pubblica istruzione. Le iniziative dovranno essere preferibilmente realizzate sulla base di progetti articolati che privilegino la crescita di autonomia e di autorganizzazione del minore, evitando, peraltro, che la partecipazione sia imposta e che l'attivita' svolta sia valutata ai fini del rendimento scolastico. Risulteranno preferiti interventi capaci di sviluppare attitudini emergenti dalla personalita' del minore (creative, artistiche, musicali, sportive, artigianali, professionali) e di suscitare nei minori interessi permanenti. Riguardo all'utilizzazione delle strutture, si fa riferimento alle istruzioni che saranno fornite con apposita circolare del Ministro della pubblica istruzione. Su un piano piu' generale, saranno prese in particolare considerazione iniziative che abbiano le caratteristiche: della sperimentalita' (nelle quali siano previste modalita' di verifica in vista di un'eventuale estensione in altre parti del territorio); della concentrazione (secondo piani che interessino un bacino di utenza ove, per la quantita' di popolazione minorile coinvolta, sia veramente cogente la necessita' di interventi); della integrazione (fra le varie tipologie delle iniziative sopra descritte); della continuita' dell'intervento. Saranno ritenuti ancora particolarmente apprezzabili i progetti che prevedano: un'armonizzazione con i progetti presentati in attuazione di piani regionali o subregionali socio-assistenziali e con gli interventi predisposti dagli enti locali; un coordinamento con quelli di cui all'art. 4 della legge n. 216/1991; una zona di operativita' che presenti un alto rischio di devianza, in rapporto ai dati sulla criminalita'. 2. Destinazione dei contributi. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla legge con specifico riferimento a quanto indicato dalle richiamate lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, i contributi finanziari saranno orientativamente destinati a coprire totalmente o parzialmente le seguenti tipologie di spesa: adattamento di strutture esistenti con il limite massimo di lire 20 milioni; acquisto di materiali, attrezzature e beni deperibili; oneri per canoni di locazione ed assicurazione; interventi volti a facilitare la partecipazione di minori ad una delle attivita' previste dalla lettera a) (v. pag. 4); oneri destinati alla custodia e manutenzione ordinaria di edifici ed attrezzature scolastiche. Si conferma tassativamente la esclusione di spese per il personale dipendente dall'ente gestore del progetto, mentre restano ammissibili a contributo, unicamente a titolo di rimborso spese, gli oneri derivanti dalla partecipazione alla attivita' di insegnanti, artigiani, artisti e professionisti che offrano la propria collaborazione volontaria conformemente ai principi previsti dalla legge-quadro sul volontariato (11 agosto 1991, n. 266). Non sono ugualmente ammesse a contributo le spese relative ad iniziative di studio e ricerca, seminari, convegni o per altre finalita' che non abbiano una precisa attinenza con l'impegno operativo. Dette iniziative potranno essere finanziate solo se strettamente necessarie alla realizzazione del progetto e purche' di importo contenuto rispetto al finanziamento richiesto. C - MODALITA' DI FORMULAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 1. Formulazione. Le domande vanno compilate, sia dai soggetti pubblici che dai soggetti privati, utilizzando esclusivamente lo schema appositamente predisposto (allegato 1). La mancata utilizzazione del modulo sara' motivo di esclusione dal piano di ripartizione. Il modulo della domanda, corredato della documentazione indicata in calce, sara' redatto e sottoscritto dall'attuale rappresentante legale dell'ente. I certificati penali e dei carichi pendenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda. Si precisa inoltre che: a) le sedi operative di associazioni a carattere nazionale o lo- cale dovranno formulare singole domande; b) per le strutture di un'unica associazione operanti nella medesima provincia, la determinazione della misura del contributo sara' effettuata in forma complessiva. 2. Presentazione. Le domande dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili. 2.1. Domande degli enti pubblici. I comuni, le province, i consorzi, le comunita' montane, le unita' sanitarie locali (sempre che ricorrano le condizioni di cui alla lettera A) dovranno presentare le domande alla prefettura entro il termine del 30 marzo 1992, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 216. Le domande dovranno essere deliberate dagli organi competenti a norma di legge con atto recante l'esatta destinazione del contributo richiesto, che dovra' trovare piena corrispondenza con le finalita' indicate nell'istanza. Non saranno favorevolmente esaminate le istanze prive dell'atto dell'organo deliberativo. 2.2. Domande degli enti privati. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente al comune territorialmente competente entro il 30 marzo 1992. Il comune competente e' quello nel cui ambito territoriale ha sede la "struttura operativa" dell'organismo richiedente, a beneficio della quale sara' utilizzata la sovvenzione. I comuni dovranno trasmettere subito le istanze alla prefettura e, comunque, non oltre il 15 aprile 1992. Con uguale immediatezza, e in ogni caso entro il 30 aprile 1992, le prefetture inoltreranno le domande alla Direzione generale dei servizi civili. L'inoltro delle istanze potra' avvenire con le seguenti modalita': attraverso servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di spedizione; mediante presentazione diretta al comune, se trattasi di organismo privato, od alla prefettura, se trattasi di ente pubblico. A seconda dei casi, la presentazione della domanda in tempo utile dovra' essere comprovata dal timbro postale, ovvero dal timbro a protocollo leggibile del comune o della prefettura. D - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. 1. Iniziative in corso da parte di soggetti pubblici e privati. I contributi sono erogati previa dimostrazione della effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi per i quali e' richiesto il finanziamento. L'ente locale competente per territorio dovra' esprimere in proposito il proprio parere, restando inteso che per le iniziative attuate dal comune la prescritta relazione dimostrativa tiene luogo del parere. 2. Nuove iniziative da parte di soggetti pubblici. In questo caso, i contributi potranno essere erogati tenendo conto della relazione sulla rispondenza dei progetti alle effettive esigenze del territorio e sulla loro corrispondenza ai criteri elaborati dalla commissione di cui al comma 5 dell'art. 2. E - RACCOMANDAZIONI FINALI. Nell'esercizio dei compiti previsti per il sostegno finanziario delle attivita' sociali sopra descritte, trovano applicazione i principi ed i criteri normativi sul procedimento amministrativo indicati dalla legge n. 241 del 1990, nel quadro della trasparenza amministrativa e della responsabilita'. Coerentemente a tale indicazione, e' assolutamente necessario che la presente circolare, unitamente alla modulistica allegata, sia portata a conoscenza e messa a disposizione degli organismi ed enti interessati. Sara' particolarmente utile che ne venga data diffusione sulla stampa locale, segnalando la disponibilita' dei propri uffici a fornire ogni utile consulenza. Converra' ribadire agli organismi interessati che non si fara' luogo a supplementi di istruttoria, cosicche' le istanze non sufficientemente documentate saranno respinte. Il ritardo nell'invio delle istanze e la eventuale incompletezza della documentazione potranno essere fonte di responsabilita' personali a carico di chi ha causato l'omissione o il ritardo nello svolgimento degli adempimenti richiesti. Ai fini della piu' sollecita predisposizione del piano di ripartizione, la Direzione generale dei servizi civili dovra' essere posta in grado di disporre di tutte le domande originali al massimo entro il 30 aprile p.v. Si pregano percio' le SS.LL. di voler cortesemente disporre affinche' il termine sia scrupolosamente rispettato, in modo da evitare ingiustificabili ritardi e, conseguentemente, colpevoli esclusioni. Nel fornire assicurazione circa la puntuale ricezione della presente circolare, le SS.LL. vorranno precisare il nominativo del funzionario preposto all'istruttoria demandata a codesta prefettura nel procedimento per la concessione dei contributi in argomento. La particolare importanza che si intende attribuire alla migliore attuazione della legge, la obiettiva necessita' che i progetti risultino coerenti con le finalita' che essa si propone, lo stesso intendimento di pervenire alla piu' tempestiva predisposizione del piano di ripartizione dei fondi per il 1992, segnalano la necessita' che il funzionario prescelto assicuri ogni migliore impegno per l'assolvimento del suo compito. Lo stesso dovra', in via preliminare, verificare la tempestivita' delle domande e la regolarita' e completezza della documentazione, attivando ogni possibile forma collaborativa per la migliore applicazione della legge e delle direttive ministeriali. Degli accennati riscontri verra' dato atto nelle note di trasmissione delle istanze. Si ringrazia per l'attenta e vigile collaborazione che le SS.LL., con la consueta sensibilita', non mancheranno di prestare in sede di applicazione della normativa, che riveste un significativo rilievo nel quadro degli affari interni del Paese, ai fini della promozione degli interventi preventivi di formazione e di crescita sociale. Il Ministro dell'interno SCOTTI Il Ministro per gli affari sociali JERVOLINO RUSSO