Ai    signori    prefetti    della
                                  Repubblica
                                  Al  signor  commissario del Governo
                                  per la provincia di Bolzano
                                  Al signor commissario  del  Governo
                                  per la provincia di Trento
                                  Al  signor  presidente della giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri   -  Dipartimento  per  le
                                  riforme  istituzionali  e   per   i
                                  problemi regionali
                                  Al  Ministero di grazia e giustizia
                                  - Ufficio centrale per la giustizia
                                  minorile
                                  Al  Ministero   delle   finanze   -
                                  Direzione generale del demanio
                                  Al    Ministero    della   pubblica
                                  istruzione  -   Ufficio   studi   e
                                  programmazione
                                  Al  Ministero  del  lavoro  e della
                                  previdenza  sociale   -   Direzione
                                  generale dell'impiego
                                  Ai  signori  commissari del Governo
                                  nelle regioni a statuto ordinario
                                  Al signor commissario  del  Governo
                                  per   la   regione   Friuli-Venezia
                                  Giulia
                                  Al signor commissario  dello  Stato
                                  nella regione siciliana
                                  Al    signor   rappresentante   del
                                  Governo nella regione Sardegna
                                  Al    signor    presidente    della
                                  commissione  di coordinamento nella
                                  Valle d'Aosta
 Con circolari in data 3  ottobre  1991,  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  236 dell'8 ottobre 1991, sono state fornite istruzioni
sui requisiti soggettivi dei richiedenti nonche' sul contenuto, sugli
obiettivi e sulle modalita' procedurali delle domande per accedere ai
finanziamenti previsti dalla legge n. 216/1991.
  In vista della presentazione delle domande afferenti al 1992, si e'
ritenuto opportuno unificare le due circolari, corrispondendo in  tal
modo a ragioni di praticita' e di funzionalita'.
  A premessa di quanto verra' in seguito esposto, si ribadisce che la
legge  n. 216 del 19 luglio 1991 e' diretta a sostenere, con appositi
finanziamenti, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la
maturazione individuale e la socializzazione dei  minori  soggetti  a
rischio di coinvolgimento in attivita' criminose.
  La  situazione  di  grave  allarme  esistente  in molte regioni per
questa  fascia  di  eta',  sempre  piu'  esposta  sia  alla  devianza
occasionale  che  all'impiego  strumentale  da  parte della malavita,
conferma la grande importanza della nuova legge nel  quadro  generale
della  prevenzione  e  della  difesa  sociale.  Merita sottolineare a
questo proposito che la disponibilita' finanziaria per  il  piano  di
ripartizione 1992 e' di 50 miliardi.
  Sciogliendo  ora  la  riserva contenuta nel telegramma n. 225/MR.32
del 4 febbraio u.s. e tenendo conto degli orientamenti assunti  nella
riunione  del  3 corrente dalla commissione per la gestione del Fondo
per lo sviluppo  degli  investimenti  sociali,  costituita  ai  sensi
dell'art.  2,  comma  5,  della  legge  n.  216  -  orientamenti solo
marginalmente innovativi rispetto a quelli dello  scorso  anno  -  si
forniscono  aggiornate  indicazioni  sui  seguenti  aspetti: soggetti
destinatari dei contributi; contenuti  e  requisiti  dei  progetti  e
destinazione   dei   contributi;   modalita'  di  formulazione  e  di
presentazione delle domande; modalita' di erogazione dei contributi.
 A - SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI.
  Possono richiedere contributi per la realizzazione di  progetti  ed
interventi in favore di minori esposti a rischio di delittuosita':
  1)  Soggetti  pubblici  e  privati  (comuni,  province, consorzi di
comuni e di province,  comunita'  montane,  enti,  organizzazioni  di
volontariato,  associazioni, cooperative sociali) che abbiano gia' in
corso iniziative e servizi per:
   il sostegno alle famiglie con particolari difficolta'  ove  vivono
minori   a   rischio   o   nelle  quali  occorre  agevolare  il  loro
reinserimento;
   il sostegno di servizi  sociali  gia'  in  atto  nei  quartieri  a
rischio, gestiti direttamente dai comuni o in convenzione, nonche' la
realizzazione   di  attivita'  diurna  o  serale,  per  tutto  l'arco
dell'anno,  volta  a  facilitare  sia   l'assolvimento   dell'obbligo
scolastico, sia la formazione culturale e sportiva, sia l'espressione
creativa, ecc.;
   l'accoglienza di minori che vivono in uno stato di trascuratezza e
di pericolo.
  2)  Soggetti  pubblici  (comuni,  consorzi  di  comuni  e comunita'
montane) che indendono avviare nuove iniziative fra  quelle  indicate
al punto 1.
  Ad integrazione di quanto gia' esposto nella circolare dello scorso
anno, si precisa che possono beneficiare dei contributi:
   gli  enti  ecclesiastici,  per  progetti  gia'  in  corso, purche'
coerenti e rientranti nelle attivita' di cui all'art. 1  della  legge
n. 216;
   le  unita' sanitarie locali - non espressamente indicate nell'art.
2 della legge - per progetti avviati o da avviare, a  condizione  che
gli  stessi  risultino  loro  affidati  da  enti  locali con delibera
formale  (che  dovra'  risultare  allegata  alla  documentazione)   e
rientrino fra le finalita' previste dalla legge.
  Gli  enti ed organismi che hanno prodotto domanda per l'anno 1991 e
che non sono stati ammessi al finanziamento potranno ripresentare  il
medesimo  progetto,  aggiornato  all'anno  in  corso, purche' rivisto
secondo le disposizioni ed i criteri che vengono di seguito indicati.
 B - CONTENUTO E REQUISITI DEI PROGETTI E DESTINAZIONE
DEI CONTRIBUTI.
  1. Contenuto e requisiti dei progetti.
  Le  domande  che  potranno  essere  ammesse  a  contributo dovranno
riguardare gli obiettivi indicati dall'art. 1, lettere a), b),  c)  e
d),  della  legge  n.  216/1991.  Per  ciascuna  di  queste possibili
tipologie di intervento si forniscono le seguenti indicazioni:
    a) Attivita' di accoglienza di minori per i  quali  si  sia  reso
necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare.
  Essa deve:
   avere  dimensioni tali da garantire che ciascun minore sia seguito
individualmente, nel pieno rispetto della sua personalita';
   operare in stretto  collegamento  con  il  servizio  sociale,  con
l'autorita' scolastica o con l'autorita' giudiziaria;
   essere  in  grado  di  proporre  al  minore modelli validi, che ne
sviluppino l'autonomia di giudizio e di iniziativa;
   essere  orientata  verso  il  recupero  del   rapporto   familiare
attraverso  il mantenimento dei contatti, il piu' possibile efficaci,
tra minore, genitori e familiari;
   valorizzare e ricercare il massimo collegamento sul territorio con
enti pubblici.
    b) Interventi a sostegno della famiglia.
  Queste iniziative debbono essere volte ad affrontare e superare  le
difficolta'  che  hanno  determinato  le situazioni a rischio, per le
quali puo' essersi reso necessario  l'allontanamento  temporaneo  del
minore.
  Le  stesse  debbono  costituire  anche  un  sostegno a favore delle
famiglie nelle  quali  continuano  a  permanere  livelli  di  rischio
interno o legato a fattori ambientali.
  Gli interventi debbono preferibilmente:
   essere realizzati nel rispetto dell'autonomia della famiglia;
   tendere  ad  ottenere una collaborazione fattiva di tutti i membri
della famiglia;
   essere realizzati da persone che possano assicurare la continuita'
dell'intervento in modo da non vanificarne l'efficacia;
   prevedere  il  sostegno  di  attivita'  educative  per  il  minore
nell'ambito della famiglia;
   prevedere,  ove  possibile,  la  collaborazione delle famiglie con
quanti hanno la responsabilita' degli interventi, al fine di favorire
la crescita di una rete di solidarieta' e di  controllo  sociale  sul
territorio;
   mirare  al pieno assolvimento dell'obbligo scolastico, facilitando
il minore anche mediante l'offerta di corsi di sostegno scolastico ed
il collegamento con centri ricreativi, sportivi e di socializzazione.
    c) Interventi che  realizzano  centri  di  incontro  e  forme  di
presenza sociale nei quartieri.
  Questi   devono   preferibilmente   offrire  ai  minori,  oltreche'
occasione di positiva utilizzazione del tempo libero, nuove  proposte
che  sviluppino capacita' creative e di lavoro, un interesse positivo
per la realizzazione di un nuovo ambiente  di  vita,  coinvolgendoli,
per  quanto  possibile, in attivita' da essi stessi gestite anche con
l'aiuto delle famiglie.
    d) Interventi realizzati utilizzando  le  strutture  scolastiche,
nei  giorni  e  nelle  ore non dedicati alle attivita' istituzionali,
previo accordo con le competenti autorita'  scolastiche  ed  in  base
agli indirizzi del Ministro della pubblica istruzione.
  Le iniziative dovranno essere preferibilmente realizzate sulla base
di  progetti articolati che privilegino la crescita di autonomia e di
autorganizzazione   del   minore,   evitando,   peraltro,   che    la
partecipazione  sia  imposta e che l'attivita' svolta sia valutata ai
fini del rendimento scolastico.
  Risulteranno  preferiti  interventi capaci di sviluppare attitudini
emergenti  dalla  personalita'  del  minore  (creative,   artistiche,
musicali,  sportive,  artigianali,  professionali) e di suscitare nei
minori interessi permanenti.
  Riguardo all'utilizzazione delle strutture, si fa riferimento  alle
istruzioni  che  saranno  fornite con apposita circolare del Ministro
della pubblica istruzione.
  Su  un  piano  piu'  generale,   saranno   prese   in   particolare
considerazione iniziative che abbiano le caratteristiche:
   della  sperimentalita'  (nelle  quali  siano previste modalita' di
verifica in vista di  un'eventuale  estensione  in  altre  parti  del
territorio);
   della  concentrazione  (secondo piani che interessino un bacino di
utenza ove, per la quantita' di popolazione minorile  coinvolta,  sia
veramente cogente la necessita' di interventi);
   della  integrazione (fra le varie tipologie delle iniziative sopra
descritte);
   della continuita' dell'intervento.
  Saranno ritenuti ancora particolarmente apprezzabili i progetti che
prevedano:
   un'armonizzazione con i progetti presentati in attuazione di piani
regionali o subregionali socio-assistenziali  e  con  gli  interventi
predisposti dagli enti locali;
   un  coordinamento  con  quelli  di  cui  all'art. 4 della legge n.
216/1991;
   una zona di operativita' che presenti un alto rischio di devianza,
in rapporto ai dati sulla criminalita'.
  2. Destinazione dei contributi.
  Per la realizzazione delle  iniziative  previste  dalla  legge  con
specifico  riferimento a quanto indicato dalle richiamate lettere a),
b),  c)  e  d)  dell'art.  1,   i   contributi   finanziari   saranno
orientativamente  destinati  a  coprire  totalmente o parzialmente le
seguenti tipologie di spesa:
   adattamento di strutture esistenti con il limite massimo  di  lire
20 milioni;
   acquisto di materiali, attrezzature e beni deperibili;
   oneri per canoni di locazione ed assicurazione;
   interventi  volti  a facilitare la partecipazione di minori ad una
delle attivita' previste dalla lettera a) (v. pag. 4);
   oneri destinati alla custodia e manutenzione ordinaria di  edifici
ed attrezzature scolastiche.
  Si  conferma tassativamente la esclusione di spese per il personale
dipendente dall'ente gestore del progetto, mentre restano ammissibili
a contributo, unicamente  a  titolo  di  rimborso  spese,  gli  oneri
derivanti   dalla   partecipazione   alla  attivita'  di  insegnanti,
artigiani,  artisti  e  professionisti   che   offrano   la   propria
collaborazione  volontaria  conformemente  ai principi previsti dalla
legge-quadro sul volontariato (11 agosto 1991, n. 266).
  Non sono ugualmente ammesse  a  contributo  le  spese  relative  ad
iniziative  di  studio  e  ricerca,  seminari,  convegni  o per altre
finalita'  che  non  abbiano  una  precisa  attinenza  con  l'impegno
operativo.  Dette  iniziative  potranno  essere  finanziate  solo  se
strettamente  necessarie alla realizzazione del progetto e purche' di
importo contenuto rispetto al finanziamento richiesto.
 C - MODALITA' DI FORMULAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
  1. Formulazione.
  Le domande vanno compilate,  sia  dai  soggetti  pubblici  che  dai
soggetti  privati, utilizzando esclusivamente lo schema appositamente
predisposto (allegato 1). La mancata utilizzazione del  modulo  sara'
motivo  di  esclusione  dal  piano  di  ripartizione. Il modulo della
domanda, corredato della  documentazione  indicata  in  calce,  sara'
redatto e sottoscritto dall'attuale rappresentante legale dell'ente.
  I  certificati  penali  e  dei  carichi pendenti dovranno risultare
rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della
domanda.
  Si precisa inoltre che:
    a) le sedi operative di associazioni a carattere nazionale o  lo-
cale dovranno formulare singole domande;
    b)  per  le  strutture  di  un'unica  associazione operanti nella
medesima provincia, la determinazione  della  misura  del  contributo
sara' effettuata in forma complessiva.
  2. Presentazione.
  Le  domande dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno -
Direzione generale dei servizi civili.
  2.1. Domande degli enti pubblici.
 I comuni, le province, i consorzi, le comunita' montane,  le  unita'
sanitarie  locali  (sempre  che  ricorrano  le condizioni di cui alla
lettera A) dovranno presentare le domande alla  prefettura  entro  il
termine del 30 marzo 1992, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge
n. 216.
  Le  domande  dovranno  essere  deliberate dagli organi competenti a
norma di legge con atto recante l'esatta destinazione del  contributo
richiesto,  che  dovra' trovare piena corrispondenza con le finalita'
indicate nell'istanza.
  Non saranno favorevolmente esaminate  le  istanze  prive  dell'atto
dell'organo deliberativo.
  2.2. Domande degli enti privati.
  Le  domande  dovranno  essere  presentate  esclusivamente al comune
territorialmente competente entro il 30 marzo 1992.
  Il comune competente e' quello nel cui ambito territoriale ha  sede
la  "struttura  operativa"  dell'organismo  richiedente,  a beneficio
della quale sara' utilizzata la sovvenzione.
  I comuni dovranno trasmettere subito le istanze alla prefettura  e,
comunque, non oltre il 15 aprile 1992.
  Con uguale immediatezza, e in ogni caso entro il 30 aprile 1992, le
prefetture  inoltreranno  le  domande  alla  Direzione  generale  dei
servizi civili.
  L'inoltro delle istanze potra' avvenire con le seguenti modalita':
   attraverso servizio postale a mezzo di raccomandata  con  ricevuta
di spedizione;
   mediante presentazione diretta al comune, se trattasi di organismo
privato, od alla prefettura, se trattasi di ente pubblico.
  A  seconda  dei casi, la presentazione della domanda in tempo utile
dovra' essere comprovata dal timbro  postale,  ovvero  dal  timbro  a
protocollo leggibile del comune o della prefettura.
 D - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.
  1. Iniziative in corso da parte di soggetti pubblici e privati.
  I  contributi  sono  erogati  previa  dimostrazione della effettiva
realizzazione delle iniziative e dei servizi per i quali e' richiesto
il finanziamento.
  L'ente  locale  competente  per  territorio  dovra'  esprimere   in
proposito  il  proprio  parere, restando inteso che per le iniziative
attuate dal comune la prescritta relazione dimostrativa  tiene  luogo
del parere.
  2. Nuove iniziative da parte di soggetti pubblici.
  In  questo caso, i contributi potranno essere erogati tenendo conto
della  relazione  sulla  rispondenza  dei  progetti  alle   effettive
esigenze  del  territorio  e  sulla  loro  corrispondenza  ai criteri
elaborati dalla commissione di cui al comma 5 dell'art. 2.
 E - RACCOMANDAZIONI FINALI.
  Nell'esercizio dei compiti previsti  per  il  sostegno  finanziario
delle  attivita'  sociali  sopra  descritte,  trovano  applicazione i
principi ed  i  criteri  normativi  sul  procedimento  amministrativo
indicati  dalla  legge  n. 241 del 1990, nel quadro della trasparenza
amministrativa e della responsabilita'.
  Coerentemente a tale indicazione, e' assolutamente  necessario  che
la  presente  circolare,  unitamente  alla  modulistica allegata, sia
portata a conoscenza e messa a disposizione degli organismi  ed  enti
interessati.
  Sara'  particolarmente  utile  che  ne  venga data diffusione sulla
stampa locale, segnalando  la  disponibilita'  dei  propri  uffici  a
fornire ogni utile consulenza.
  Converra'  ribadire  agli  organismi  interessati  che non si fara'
luogo  a  supplementi  di  istruttoria,  cosicche'  le  istanze   non
sufficientemente  documentate saranno respinte. Il ritardo nell'invio
delle istanze  e  la  eventuale  incompletezza  della  documentazione
potranno essere fonte di responsabilita' personali a carico di chi ha
causato  l'omissione o il ritardo nello svolgimento degli adempimenti
richiesti.
  Ai  fini  della  piu'  sollecita  predisposizione  del   piano   di
ripartizione,  la Direzione generale dei servizi civili dovra' essere
posta in grado di disporre di tutte le domande originali  al  massimo
entro  il  30  aprile  p.v.  Si  pregano  percio'  le SS.LL. di voler
cortesemente  disporre  affinche'  il  termine  sia   scrupolosamente
rispettato,   in   modo   da   evitare  ingiustificabili  ritardi  e,
conseguentemente, colpevoli esclusioni.
  Nel  fornire  assicurazione  circa  la  puntuale  ricezione   della
presente  circolare,  le  SS.LL. vorranno precisare il nominativo del
funzionario preposto all'istruttoria demandata a  codesta  prefettura
nel procedimento per la concessione dei contributi in argomento.
  La  particolare  importanza che si intende attribuire alla migliore
attuazione della  legge,  la  obiettiva  necessita'  che  i  progetti
risultino  coerenti  con  le finalita' che essa si propone, lo stesso
intendimento di pervenire alla piu'  tempestiva  predisposizione  del
piano  di ripartizione dei fondi per il 1992, segnalano la necessita'
che il funzionario  prescelto  assicuri  ogni  migliore  impegno  per
l'assolvimento del suo compito. Lo stesso dovra', in via preliminare,
verificare   la  tempestivita'  delle  domande  e  la  regolarita'  e
completezza della  documentazione,  attivando  ogni  possibile  forma
collaborativa  per  la  migliore  applicazione  della  legge  e delle
direttive ministeriali. Degli accennati riscontri  verra'  dato  atto
nelle note di trasmissione delle istanze.
  Si  ringrazia  per l'attenta e vigile collaborazione che le SS.LL.,
con la consueta sensibilita', non mancheranno di prestare in sede  di
applicazione  della  normativa,  che riveste un significativo rilievo
nel quadro degli affari interni del Paese, ai fini  della  promozione
degli interventi preventivi di formazione e di crescita sociale.
                                         Il Ministro dell'interno
                                                   SCOTTI
 Il Ministro per gli affari sociali
         JERVOLINO RUSSO