Al Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio   e   dell'artigianato  -
                                  Direzione generale della produzione
                                  industriale
                                  Al Ministero delle finanze
                                    Direzione   generale   dogane   e
                                  imposte indirette
                                    Direzione     generale    servizi
                                  finanza locale
                                    Comando   generale   Guardia   di
                                  finanza Uff. operativo
                                  Al   Ministero   della   sanita'  -
                                  Direzione   generale    igiene    e
                                  alimenti
                                  Al Ministero dell'interno
                                    Gabinetto
                                    Direzione generale di P.S.
                                  Al   Ministero  del  commercio  con
                                  l'estero   -   Direzione   generale
                                  accordi commerciali
                                  Ai  signori  commissari  di Governo
                                  delle regioni
                                  Al  commissario  di  Stato  per  la
                                  regione siciliana
                                   Ai        signori        assessori
                                  all'agricoltura delle  province  di
                                  Trento e Bolzano
                                  Al  Comando  generale dell'Arma dei
                                  carabinieri - N.A.S.
                                  Alla Corte dei conti -  Ufficio  di
                                  controllo per l'A.I.M.A.
                                  All'A.I.M.A. - Azienda di Stato per
                                  gli interventi nel mercato agricolo
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressione frodi
                                  Alla   Direzione   generale   della
                                  produzione agricola
                                  Alla Divisione IX
                                  Alla    Rappresentanza   permanente
                                  italiana   presso   le    Comunita'
                                  europee - Bruxelles
                                  Alla  Commissione  delle  Comunita'
                                  economiche  europee   -   Direzione
                                  generale agricoltura - Bruxelles
                                  Alle organizzazioni di categoria
                                  All'Istituto regionale della vite e
                                  del vino - Palermo
  La  Commissione  CEE  fin  dagli anni 80 si e' posta l'obiettivo di
pervenire ad una regolamentazione comune nel  settore  delle  bevande
alcoliche.
  La  prima  proposta,  che  porta  la  data  del 1982, riguardava la
definizione,  la  designazione  e  la  presentazione  delle   bevande
spiritose, dei vini vermut e degli altri vini aromatizzati.
  Tale  proposta  a  seguito  dei lavori svolti nelle diverse istanze
comunitarie e del parere espresso sia dal Parlamento europeo che  dal
Comitato economico e
sociale,  e'  stata  scissa,  nel  1986,  in due distinte proposte di
regolamento riguardanti, rispettivamente, i "vini vermut e gli  altri
vini aromatizzati" e le "bevande spiritose".
  Il  primo  passo  verso  la  regolamentazione  comune delle bevande
alcoliche e' stato compiuto in concreto nel mese di giugno  del  1989
con  l'adozione da parte del Consiglio del regolamento CEE n. 1576/89
relativo alle "bevande spiritose".
  Per quanto si riferisce ai vini  aromatizzati  il  Consiglio,  allo
scopo  di  tener  conto della rilevanza commerciale assunta da alcune
bevande  aromatizzate  a  bassa  gradazione  alcolica   ha   ritenuto
opportuno  ampliare  notevolmente  il  campo  di  applicazione  della
relativa proposta  includendo  altre  due  categorie  di  prodotti  e
precisamente  le  "bevande  aromatizzate  a  base di vino" aventi una
gradazione compresa tra 7 e 14,5% vol. e i "cocktail aromatizzati  di
prodotti  vitivinicoli"  aventi  una gradazione compresa tra 1,2 e 7%
vol.
  Su tale proposta e' stata raggiunta,  in  occasione  del  turno  di
presidenza italiana, una posizione comune da parte del Consiglio.
  Una  volta  acquisito il parere dal Parlamento europeo il Consiglio
ha proceduto alla sua adozione formale.
  L'accordo raggiunto, fortemente voluto dalla  delegazione  italiana
(come e' noto, l'Italia oltre a produrre vermut di grande prestigio e
di  rinomanza  mondiale  e' anche il Paese maggior produttore di vini
aromatizzati), si e' concretizzato nel giugno del 1991 con l'adozione
del regolamento CEE n. 1601/91.
  Compiuto il  secondo  passo  sulla  strada  della  regolamentazione
comune   delle  bevande  alcoliche  si  dovra'  ora  provvedere  alla
emanazione di altri due regolamenti tendenti a disciplinare le  norme
di  produzione  e  di designazione delle bevande spiritose aventi una
gradazione  inferiore  a  15%  vol.  e  delle  bevande   aromatizzate
contenenti vino ottenute con aggiunta di alcool.
  In  vista  dell'entrata  in  applicazione  del  regolamento  CEE n.
1601/91 che, come e' noto e' stata fissata al  17  dicembre  1991  il
Comitato di applicazione previsto dallo stesso regolamento, nella sua
prima riunione ha espresso parere favorevole all'unanimita' in merito
ad  una proposta relativa alle misure transitorie intese a facilitare
il passaggio dal regime nazionale a quello comunitario.
  Gli  opportuni  chiarimenti  in   merito   alle   suddette   misure
transitorie  sono  stati  forniti  da  questo  Ministero  con lettera
circolare del 6 dicembre 1991, n. F/2372, di cui si allega copia alla
presente.
  In relazione a quanto  sopra  e  tenuto  conto  del  fatto  che  il
regolamento  del  Consiglio  contiene  anche delle norme direttamente
applicabili si forniscono, qui di seguito,  i  necessari  chiarimenti
per la corretta applicazione della nuova normativa comunitaria.
  Si  ritiene  opportuno  precisare, infine, che i chiarimenti stessi
sono stati preventivamente concordati con  le  altre  amministrazioni
interessate (Minindustria, Minfinanze, Minsanita').
1 - VINI AROMATIZZATI.
   A)  Il regolamento n. 1601/91 prevede che, per la preparazione dei
vini  aromatizzati,  possono  essere  impiegati   i   vini   definiti
nell'allegato  I  del regolamento CEE n. 822/87, punti da 12 a 18, ed
esattamente: il vino atto a dare  il  vino  da  tavola,  il  vino  da
tavola,  il  vino  liquoroso,  il  vino  spumante,  il  vino spumante
gassificato, il vino frizzante, il vino frizzante gassificato o  loro
miscele  eventualmente  con  l'aggiunta di mosti di uve, mosti di uve
parzialmente fermentate  e/o  mosti  di  uve  fresche  mutizzati  con
alcool.
  In  virtu'  di  quanto sopra le limitazioni previste all'art. 6 del
decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
nella  legge  16  marzo  1956,  n.  108,  secondo  la  quale  per  la
fabbricazione dei vini aromatizzati devono essere impiegati  soltanto
vini  nazionali  di  gradazione complessiva non inferiore a 10% vol.,
sono superate.
  Lo  stesso  regolamento  prevede  che   i   vini   utilizzati   per
l'elaborazione  dei vini aromatizzati, prima di avere formato oggetto
di arricchimento, devono  essere  presenti  nel  prodotto  finito  in
proporzione non inferiore al 75%.
  Si ritiene opportuno precisare, in proposito, che i mosti di uve, i
mosti  di  uve  parzialmente  fermentati,  i  mosti  di  uve  fresche
mutizzati con alcool non rientrano  nella  predetta  percentuale  del
75%. Questi ultimi prodotti, pertanto, potranno soltanto aumentare la
percentuale suddetta del 75%.
  E'  da  tener  presente, inoltre, che le norme previste dall'art. 6
della legge n. 108 del 1956 relative alle percentuali minime di  vino
da  utilizzare nella elaborazione dei vini aromatizzati secchi (70%),
a base di marsala (80%) e dei vini  aromatizzati  a  base  di  vermut
(95%) non sono piu' applicabili.
  Valgono in proposito le norme contenute nel regolamento n. 1601/91.
   B)  Nella  preparazione  dei  vini  aromatizzati,  possono  essere
utilizzati i seguenti tipi  di  alcool:  alcool  etilico  di  origine
viticola,  alcool  di vino o di uve secche, alcool etilico di origine
agricola, distillato di vino o di uve secche, distillato  di  origine
agricola,  acquavite  di  vino o di vinaccia, acquavite di uve secche
rispondenti alle caratteristiche previste dalle vigenti  disposizioni
comunitarie.
  Le  limitazioni  previste  all'art.  15  del decreto del Presidente
della Repubblica n. 162 del 1965 riguardanti il  tipo  di  alcool  da
impiegare  per  l'elaborazione  dei  vini  aromatizzati sono pertanto
decadute.
  C)  Per   quanto   attiene   all'aromatizzazione   il   regolamento
comunitario   prescrive   che   possono  essere  utilizzate  sostanze
aromatizzanti naturali e/o  preparazioni  aromatiche  naturali  quali
sono  definite  all'art.  1,  paragrafo  2,  lettera  b), punto i), e
lettera c), della direttiva CEE n.  88/388.  L'eventuale  impiego  di
sostanze  e/o  preparazioni  identiche  alle  naturali  come definite
all'art. 1, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della detta direttiva
potra' essere ammesso, in deroga, con regolamento  della  Commissione
CEE.
  Resta  naturalmente  inteso che, come gia' specificato nella citata
lettera  circolare  n.  F/2372  del  6  dicembre  1991,  nelle   more
dell'emanazione  del  predetto  regolamento comunitario continuano ad
applicarsi le norme nazionali vigenti prima del 17 dicembre 1991.
   D)   In   merito  alla  edulcorazione  dei  vini  aromatizzati  il
regolamento comunitario all'art. 3, lettera a),  elenca  le  sostanze
edulcoranti che possono essere utilizzate.
  Tra  le anzidette sostanze e' compreso anche lo "zucchero bruciato"
del quale la nuova regolamentazione da' la seguente definizione: "Per
zucchero bruciato si  intende  il  prodotto  ottenuto  esclusivamente
mediante  riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di
basi, di acidi minerali o di altro additivo chimico".
  Resta inteso, pertanto, che lo zucchero bruciato a  differenza  del
caramello   o   zucchero   caramellizzato  non  e'  considerato  come
colorante.
  Anche in questo caso, quindi, la norma nazionale di cui all'art.  6
della citata legge n. 108 deve ritenersi superata.
   E)  Il  regolamento comunitario fissa, per i vini aromatizzati, un
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo  pari  o  superiore  a
14,5%  vol.  ed  un  titolo  alcolometrico volumico effettivo massimo
inferiore a 22% vol.
  Il titolo alcolometrico volumico totale minimo deve essere  pari  o
superiore  a  17,5%  vol.  fatta  eccezione per i prodotti denominati
secchi od extra secchi (tenore in zuccheri rispettivamente  inferiore
a  50  gr/litro  e  30  gr/litro) per i quali il titolo alcolometrico
totale minimo e' fissato, rispettivamente, a 16% vol. e 15% vol.
  Risulta, pertanto, superata la norma nazionale di  cui  all'art.  7
del  decreto-legge  11  gennaio  1956,  n. 3, la quale prevede che il
contenuto effettivo in alcool non deve essere  inferiore  al  16%  in
volume per i vini aromatizzati in genere ed al 18% in vol. per i vini
aromatizzati classificati secchi.
  Il   regolamento  CEE  n.  1601/91,  per  quanto  attiene  ai  vini
aromatizzati,  definisce  anche  alcuni  specifici  prodotti  le  cui
denominazioni  possono  sostituire la denominazione generica di "vino
aromatizzato".
  In proposito, si ritiene utile evidenziare, per ciascuna  di  esse,
le principali caratteristiche che le contraddistinguono.
Vermut.
  La  definizione  di  vermut  si differenzia sensibilmente da quella
generica di vino aromatizzato.
  Tale differenza e' dovuta al fatto che per il vermut:
   possono essere utilizzati, esclusivamente i vini di  cui  all'art.
2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1601/91 senza aggiunta
di mosti;
   tra  le  sostanze  aromatizzanti  devono essere sempre presenti le
sostanze estratte dalle diverse specie di Artemisia;
   per l'edulcorazione possono essere  impiegati  solamente  zucchero
bruciato,  saccarosio, mosto di uve, mosto di uve concentrato e mosto
di uve concentrato rettificato.
Vino aromatizzato amaro.
  La definizione di questa specifica bevanda prevede l'obbligo di far
seguire  alla  denominazione  generica   il   nome   della   sostanza
aromatizzante amara principale.
  La  denominazione generica di "vino aromatizzato amaro" puo' essere
completata o sostituita da:
   -  vino  alla  china, quando l'aromatizzazione principale e' fatta
con l'aroma naturale di china;
   - bitter vino, quando l'aromatizzazione principale  e'  fatta  con
aroma naturale di Genziana.
  Questa  bevanda  deve  essere  colorata  con i coloranti gialli e/o
rossi autorizzati;
   -  americano,  quando  l'aromatizzazione   principale   e'   stata
effettuata   con   sostanze  aromatizzanti  naturali  ricavate  dalle
Artemisie e dalla  Genziana.  Anche  in  questo  caso  devono  essere
utilizzati i coloranti gialli e/o rossi;
   -  vino  aromatizzato  all'uovo,  il  vino  aromatizzato nella cui
preparazione sono  stati  aggiunti  tuorli  di  uovo  di  qualita'  o
sostanze  estratte  dai  tuorli di uovo. Questa bevanda deve avere un
tenore in zuccheri espressi in zucchero invertito,  superiore  a  200
gr/litro ed un contenuto in tuorlo d'uovo di almeno 10 gr/litro.
  Il regolamento CEE n. 1601/91, all'art. 2, paragrafo 2, lettera c),
secondo   e  terzo  comma,  detta  disposizioni  in  merito  ai  vini
aromatizzati all'uovo nella cui denominazione  possono  anche  essere
aggiunti i termini "Cremovo" e "Cremovo zabaione".
  Si  ricorda,  in particolare, che un vino aromatizzato all'uovo per
poter essere designato con  una  delle  suddette  denominazioni  deve
contenere vino Marsala in una percentuale non inferiore all'80%.
  In  virtu'  di  dette disposizioni il paragrafo 2 dell'art. 5 della
legge 28 novembre 1984, n. 851, e  l'ultimo  comma  dell'art.  7  del
decreto-legge del 1956, n. 3, devono ritenersi superati.
  Le   suddette   definizioni   comunitarie   superano,  inoltre,  le
disposizioni di cui all'art. 8 del piu' volte citato decreto-legge 11
gennaio 1956, n. 3. Cio' vale anche per la denominazione "Aperitivo a
base di vino" la quale non e' piu'  riservata  ai  vini  aromatizzati
"amaricati" ma e' sinonimo di "Vino aromatizzato".
2 - BEVANDE AROMATIZZATE A BASE DI VINO.
  Il regolamento CEE n. 1601/91, all'art. 2, paragrafo 1, lettera b),
stabilisce  che  tra  le  bevande  aromatizzate  a  base di vino sono
classificate le bevande:
   - ottenute a partire da vino nuovo  ancora  in  fermentazione,  da
vino atto a dare vino da tavola, da vino da tavola, da vino spumante,
da  vino  spumante gassificato, da vino frizzante e da vino frizzante
gassificato, definiti all'allegato I del regolamento CEE  n.  822/87,
con   l'eventuale   aggiunta  di  mosti  di  uve  e/o  mosti  di  uve
parzialmente fermentati;
   - che hanno subito una aromatizzazione con sostanze  aromatizzanti
e/o  preparazioni  aromatiche  naturali  e/o  identiche alle naturali
quali sono definite all'art. 1, paragrafo 2, lettera b), punti i)  ed
ii),  e  lettera  c)  della  direttiva CEE n. 88/388. L'impiego delle
sostanze artificiali di cui all'art.  1,  paragrafo  2,  lettera  b),
punto  iii),  della  detta  direttiva  puo'  essere  autorizzato  con
apposito regolamento applicativo della Commissione CEE;
   - che hanno subito una eventuale edulcorazione;
   - che, salvo eccezioni, non sono  stati  oggetto  di  aggiunta  di
alcool;
   -  che hanno un titolo alcolometrico effettivo pari o superiore al
7% vol. e inferiore a 14,5% vol.
  La stessa definizione  di  bevanda  aromatizzata  a  base  di  vino
prevede, inoltre, che i vini indicati al primo trattino devono essere
presenti nel prodotto finito in una proporzione non inferiore al 50%.
Cio'  significa  che  anche in questo caso nella predetta percentuale
minima  del 50% non sono compresi i mosti i quali, pertanto, potranno
eventualmente essere impiegati soltanto  in  aggiunta  alla  predetta
percentuale.
3 - COCKTAIL AROMATIZZATI A BASE DI PRODOTTI VITIVINICOLI.
  Il regolamento CEE n. 1601/91, all'art. 2, paragrafo 1, lettera c),
disciplina   la   categoria   delle   bevande   denominate  "cocktail
aromatizzati di prodotti vitivinicoli".
  Detta categoria comprende tutte le bevande:
   - ottenute da vino e/o da mosti di uve;
   - che hanno subito una aromatizzazione:
    - con sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche naturali
e/o identiche alle naturali definite all'art. 1, paragrafo 2, lettera
b), punti i) e ii), e lettera c),  della  direttiva  CEE  n.  88/388.
L'impiego  delle sostanze artificiali di cui all'art. 1, paragrafo 2,
lettera b), punti iii), della detta direttiva puo' essere autorizzato
con apposito regolamento applicativo della Commissione CEE;
    - con erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti  alimentari  sapidi
quali ad esempio i succhi di frutta;
   -  che  hanno  subito una eventuale edulcorazione ed una eventuale
colorazione;
   - che non sono state oggetto di aggiunta di alcool;
   - che hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a
7% vol.
  La stessa definizione prevede, inoltre,  che  i  vini  ed  i  mosti
utilizzati  per  la  preparazione dei cocktail aromatizzati a base di
prodotti vitivinicoli debbono avere  la  gradazione  minima  naturale
prevista  all'art.  18,  paragrafo  1,  del regolamento CEE n. 822/87
(cioe' la gradazione minima naturale prevista per la zona  in  cui  i
prodotti  vitivinicoli sono stati ottenuti e che, per quanto riguarda
l'Italia, e' di: 8% vol. nella zona CIb, 8,5% vol. nella zona  CII  e
9% vol. nella zona CIII) e devono essere presenti nel prodotto finito
in una proporzione non inferiore al 50%.
  In  questo caso, a differenza dei vini aromatizzati e delle bevande
aromatizzate a base di vino, nella percentuale minima  del  50%  sono
compresi anche i mosti.
  In  virtu'  delle  suddette  definizioni di "bevande aromatizzate a
base di  vino"  e  di  "cocktail  aromatizzati  a  base  di  prodotti
vitivinicoli"   devono   ritenersi   superate  e  pertanto  non  piu'
applicabili le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19  giugno
1990,  n.  305,  che  risultano  in  contrasto con la nuova normativa
comunitaria.
  Pertanto, a far data dal 17 dicembre  1991  fatte  salve  le  norme
transitorie di cui alla citata lettera circolare del 6 dicembre 1991,
n.  F/2372,  le  denominazioni "bevanda di fantasia a base di vino" e
"bevanda di fantasia proveniente dall'uva" non potranno  piu'  essere
utilizzate.
  Si ritiene opportuno far presente che il regolamento CEE n. 1601/91
stabilisce  che  ulteriori  denominazioni  in  aggiunta a quelle gia'
previste potranno essere adottate con regolamento  della  Commissione
su richiesta degli Stati membri interessati.
  Pertanto,  qualora  gli  operatori del settore abbiano interesse ad
utilizzare  denominazioni  diverse  da  quelle  gia'   previste   nel
regolamento  CEE  n. 1601/91, dovranno formulare apposita richiesta a
questo Ministero - Direzione  generale  della  tutela  economica  dei
prodotti agricoli - Div. VI.
4 - NORME DI CARATTERE GENERALE.
 A) Indicazione del tenore zuccherino.
  Il  regolamento CEE n. 1601/91, all'art. 2, paragrafo 5, stabilisce
che le denominazioni "vino  aromatizzato",  "bevanda  aromatizzata  a
base  di vino" nonche' le specifiche bevande riprese ai paragrafi 2 e
3 dello stesso articolo, possono  essere  completate  con  una  delle
seguenti  diciture,  tenendo  presente  che  il tenore in zuccheri e'
espresso in zucchero invertito:
   - extra secco: quando il tenore in  zucchero  e'  inferiore  a  30
gr/litro;
   - secco: quando il tenore in zucchero e' inferiore a 50 gr/litro;
   - semi secco: quando il tenore in zucchero e' compreso tra 50 e 90
gr/litro;
   -  semi  dolce:  quando il tenore in zucchero e' compreso tra 90 e
130 gr/litro;
   - dolce: quando il tenore in zucchero e' superiore a 130 gr/litro.
  Soltanto  le  diciture  "semi  dolce"  e  "dolce"  possono   essere
sostituite  dall'indicazione  del  tenore  in  zucchero  espresso  in
zucchero invertito.
  Deve ritenersi,  pertanto,  superata  la  norma  nazionale  di  cui
all'art.  13,  lettera  b),  del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3,
relativa all'indicazione obbligatoria  in  etichetta  del  tenore  in
zucchero.  In  virtu' della norma comunitaria, infatti, l'indicazione
del tenore in zucchero e' ora facoltativa.
 B) Deroghe per i prodotti destinati all'esportazione.
  L'art. 11 del regolamento CEE  n.  1601/91  prevede,  in  linea  di
principio,  che  i  prodotti destinati all'esportazione verso i Paesi
terzi  devono  essere  conformi  alle  disposizioni  del  regolamento
stesso.
  Eventuali deroghe possono essere concesse, su richiesta degli Stati
membri   produttori,   con  apposito  regolamento  comunitario  della
Commissione CEE.
  Anche in questo caso, quindi, fatte salve le disposizioni  relative
al periodo transitorio di cui al regolamento CEE della Commissione n.
3664/91  del  16  dicembre  1991, la norma in causa supera le vigenti
disposizioni nazionali di cui  all'art.  20  del  piu'  volte  citato
decreto-legge  11  gennaio  1956,  n.  3,  e  dell'art. 9 del decreto
ministeriale 19 giugno 1990, n. 305.
  Pertanto, qualora gli  operatori  abbiano  interesse  ad  esportare
verso  Paesi  terzi  bevande  ricadenti nel campo di applicazione del
regolamento CEE n. 1601/91 ma non rispondenti alle  disposizioni  del
regolamento  stesso,  debbono  presentare  apposita  istanza a questo
Ministero - Direzione generale della tutela  economica  dei  prodotti
agricoli  -  Div. VI, il quale, se del caso, provvedera' ad inoltrare
formale richiesta alla Commissione CEE.
 C) Additivi ammessi, trattamenti e pratiche enologiche.
  In merito agli additivi, alle pratiche enologiche ed ai trattamenti
si precisa che per quanto attiene ai vini ed ai mosti utilizzati come
materie prime  per  l'elaborazione  delle  bevande  disciplinate  dal
regolamento  CEE  n.  1601/91,  si  applicano  le  norme previste dal
regolamento CEE n. 822/87. Per quanto attiene, invece, ai prodotti in
fase di elaborazione ed ai prodotti finiti, si applicano, nelle  more
della  emanazione  delle  norme  applicative  comunitarie,  le  norme
nazionali in vigore prima del 17 dicembre 1991.
 D) Norme di designazione e presentazione.
  L'art. 8 del regolamento CEE n. 1601/91 detta norme in  materia  di
etichettatura  delle  bevande  disciplinate  dal  regolamento  stesso
rimandando, per quanto non esplicitamente previsto, alla direttiva n.
79/112 relativa alla etichettatura delle derrate alimentari.
  Restano,  pertanto,  applicabili  le  norme  nazionali  emanate  in
applicazione  della  detta  direttiva  (decreto  del Presidente della
Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, e successive modificazioni).
  Con l'occasione, si ritiene opportuno sottolineare  che  l'art.  2,
paragrafo  6,  del  regolamento CEE n. 1601/91 stabilisce che, quando
nella denominazione di vendita delle bevande aromatizzate a  base  di
vino  figura  il  termine  "Spumante",  la quantita' di vino spumante
impiegato non deve essere inferiore al 95%.
5 - CONCLUSIONI.
  I  chiarimenti  forniti  con  la  presente  circolare  nonche'   le
disposizioni  emanate  dall'Esecutivo CEE per disciplinare il periodo
transitorio  non  hanno  certamente  esaurito  l'esame  di  tutte  le
questioni connesse con l'applicazione del regolamento CEE n. 1601/91.
  A  tal  proposito  giova  ricordare  che  la materia riguardante il
controllo delle operazioni di produzione come  pure  quella  relativa
alle  autorizzazioni concesse da questo Ministero per la produzione e
l'imbottigliamento delle  bevande  oggetto  del  regolamento  CEE  n.
1601/91,  dovra'  essere  opportunamente riesaminata anche al fine di
pervenire ad una possibile semplificazione delle attuali procedure.
  Fino a quando tali disposizioni non verranno emanate e' chiaro  che
gli  operatori  interessati  dovranno  attenersi scrupolosamente alle
norme in vigore.
                                * * *
  I destinatari della presente circolare sono  vivamente  pregati  di
dare  la  massima  diffusione  al  contenuto  della stessa al fine di
mettere in grado gli interessati di operare nel pieno rispetto  della
nuova normativa comunitaria.
                                                   Il Ministro: GORIA