IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 15 dicembre  1990,  n.  417,  concernente  l'aumento
dell'assegno  vitalizio  per  i  cavalieri  dell'ordine  di  Vittorio
Veneto;
  Considerato che l'art. 2 della citata legge  n.  417/1990,  prevede
che   con  decreto  del  Ministro  del  tesoro  venga  effettuata  la
rivalutazione annuale  del  predetto  assegno  vitalizio;  che  detta
rivalutazione  deve  essere  pari alla precentuale della svalutazione
monetaria accertata per la rivalutazione  della  dinamica  del  costo
della  vita  e  dei  salari  per  le  pensioni del fondo abbligatorio
dell'Istituto nazionale dalla previdenza sociale;
  Considerata la necessita' di stabilire la  percentuale  dell'indice
di rivalutazione dell'assegno sopraindicato;
  Viste  le comunicazioni dell'Istituto nazionale di statistica dalle
quali risulta che:
   la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui
all'art. 19  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e  successive
modificazioni, accertata per l'anno 1991, e' risultata pari al 7,87;
   la  variazione  percentuale  dell'indice delle retribuzioni minime
contrattuali degli operai dell'industria, di  cui  all'art.  9  della
legge  3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni, valevole ai
fini delle pensioni del  fondo  lavoratori  dipendenti  dell'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale,  accertata per l'anno 1991, e'
risultata pari all'8,34;
  Considerato che per l'anno 1991 l'indice delle retribuzioni  minime
contrattuali  degli  operai  dell'industria  di  cui all'art. 9 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni, e' risultato
quello piu' favorevole tra i due indici indicati  dall'art.  2  della
legge  n.  417/1990 e tra quelli presi a base per la rivalutazione di
tutti i trattamenti pensionistici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La percentuale di aumento, con decorrenza 1› gennaio 1992,  per  la
rivalutazione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 1 della legge 15
dicembre 1990, n. 417, e' determinata in misura pari a 8,34.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana.
   Roma, 31 dicembre 1991
                                                   Il Ministro: CARLI