IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto l'art. 2, comma 2, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 28 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, concernente la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che demanda, tra l'altro, alle regioni l'approvazione dei piani di cessione degli alloggi predisposti dagli enti gestori nel rispetto dei principi di cui all'articolo medesimo, nonche' la contestuale adozione di misure per la mobilita' degli inquilini che non desiderano acquistare gli alloggi posti in vendita; Considerato che l'alienazione di fabbricati costituiti da alloggi di edilizia residenziale pubblica deve essere diretta esclusivamente al conseguimento di finalita' proprie dell'edilizia abitativa pubblica; Ritenuta l'esigenza di realizzare, pur nell'ambito delle diverse situazioni locali, uniformita' di indirizzo per quanto attiene alla cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e alla mobilita' degli inquilini non interessati alla cessione; Che, pertanto, occorre indicare taluni criteri di massima ai quali dovranno attenersi le regioni nell'approvare i piani di cessione e nell'adottare le contestuali misure per la mobilita' di coloro che non desiderano l'alienazione; Ritenuto che allo scopo di incentivare l'attivita' di cessione, i rapporti di tesoreria tra gli Enti gestori e lo Stato potranno essere rivisti con successivo provvedimento legislativo; Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1992; Sulla proposta dei Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e dei lavori pubblici; Decreta: E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento: Art. 1. 1. Le regioni, nell'ambito della propria competenza, nell'approvare i piani di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, predisposti dagli Enti gestori, dovranno impartire direttive perche': a) vengano posti in vendita interi fabbricati o porzioni funzionali di essi, in ciascuno dei quali coloro che intendono chiedere l'acquisto dell'alloggio costituiscano almeno il 50 per cento dei locatari; b) siano esclusi dalle alienazioni gli edifici ristrutturati nei quartieri del centro storico o gli edifici per i quali esistono programmi di ristrutturazione. 2. Ove non si renda possibile realizzare tutto o in parte la mobilita' degli inquilini che non hanno interesse alla cessione, con le modalita' di cui all'art. 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'ente gestore potra' procedere ugualmente alla vendita degli alloggi per i quali sussista la richiesta.