IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 93 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616;
  Visto l'art. 2, comma 2, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto l'art. 28 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, concernente la
gestione   degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  che
demanda, tra  l'altro,  alle  regioni  l'approvazione  dei  piani  di
cessione  degli  alloggi  predisposti dagli enti gestori nel rispetto
dei principi di cui all'articolo  medesimo,  nonche'  la  contestuale
adozione   di  misure  per  la  mobilita'  degli  inquilini  che  non
desiderano acquistare gli alloggi posti in vendita;
  Considerato che l'alienazione di fabbricati costituiti  da  alloggi
di  edilizia residenziale pubblica deve essere diretta esclusivamente
al  conseguimento  di  finalita'  proprie   dell'edilizia   abitativa
pubblica;
  Ritenuta  l'esigenza  di  realizzare, pur nell'ambito delle diverse
situazioni locali, uniformita' di indirizzo per quanto  attiene  alla
cessione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica e alla
mobilita' degli inquilini non interessati alla cessione;
  Che, pertanto, occorre indicare taluni criteri di massima ai  quali
dovranno  attenersi  le  regioni nell'approvare i piani di cessione e
nell'adottare le contestuali misure per la mobilita'  di  coloro  che
non desiderano l'alienazione;
  Ritenuto  che  allo scopo di incentivare l'attivita' di cessione, i
rapporti di tesoreria tra gli Enti gestori e lo Stato potranno essere
rivisti con successivo provvedimento legislativo;
  Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e  delle
province autonome di Trento e Bolzano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 gennaio 1992;
  Sulla proposta dei Ministri per  le  riforme  istituzionali  e  gli
affari regionali e dei lavori pubblici;
                              Decreta:
  E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento:
                               Art. 1.
  1. Le regioni, nell'ambito della propria competenza, nell'approvare
i  piani  di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
predisposti dagli Enti gestori, dovranno impartire direttive perche':
a) vengano posti in vendita interi fabbricati o  porzioni  funzionali
di  essi,  in  ciascuno  dei  quali  coloro  che  intendono  chiedere
l'acquisto dell'alloggio costituiscano almeno il  50  per  cento  dei
locatari;   b)   siano   esclusi   dalle   alienazioni   gli  edifici
ristrutturati nei quartieri del centro storico o gli  edifici  per  i
quali esistono programmi di ristrutturazione.
  2.  Ove  non  si  renda  possibile  realizzare  tutto o in parte la
mobilita' degli inquilini che non hanno interesse alla cessione,  con
le modalita' di cui all'art. 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
l'ente gestore potra' procedere ugualmente alla vendita degli alloggi
per i quali sussista la richiesta.