IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva  CEE
10 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro
alcuni limiti di tensione;
  Visto  l'art.  9  dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare
l'immissione sul  mercato  o  di  limitare,  con  il  rispetto  della
procedura  prevista  dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE,
la  circolazione  del  materiale  elettrico  del  quale   sia   stata
riscontrata  la non conformita' alla disposizione fissata dall'art. 2
della citata legge;
  Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione
della legge citata, in data 25 luglio  1991  il  materiale  elettrico
piu'   avanti   precisato   e'  stato  prelevato,  tramite  l'ufficio
provinciale  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  di
Treviso, presso la ditta De' Longhi S.p.a.;
  Considerando   che,   in  base  alle  verifiche  e  prove  eseguite
dall'Istituto italiano del marchio di qualita' - IMQ,  designato  con
decreto  ministeriale  23  luglio  1979,  il  predetto  materiale  e'
risultato non conforme ai principi generali in materia  di  sicurezza
precisati  all'art.  2  della  legge  18  ottobre 1977, n. 791, per i
motivi  riportati  nella  relazione  allegata  al  presente   decreto
(relazione IMQ n. 1414 del 10 ottobre 1991);
  Considerando  la  comunicazione inviata, con nota n. 163055 in data
21 novembre 1991, circa  i  risultati  delle  prove  anzidette  e  le
motivazioni  di  non  conformita',  alla ditta produttrice De' Longhi
S.p.a., con sede in Treviso, via L. Seitz, 47;
  Considerando la necessita' di impedire la  circolazione  in  Italia
del  materiale  elettrico  sprovvisto  di  requisiti  costruttivi che
costituiscono regola d'arte in materia di  sicurezza  per  la  tutela
delle persone, degli animali domestici e dei beni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente  decreto,  la  fabbricazione,  la  commercializzazione  e la
cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale  elettrico
sottoindicato   di  fabbricazione  De'  Longhi,  a  causa  della  non
conformita' del materiale stesso ai principi generali in  materia  di
sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:
   apparecchio  elettrico per riscaldamento dei locali - riscaldatore
a radiazione modello QN 503 - 220 V - 50 Hz - 1200 W -  Ser.  nr.  91
196 - elementi riscaldanti: 3.