IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;
  Visto  l'art.  19  del  codice  postale  e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,
n. 156;
  Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1990;
  Sentita  la  commissione  di cui al secondo comma dell'art. 1 della
predetta legge n. 854/1973;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di
indennita' di accompagnamento
a  favore  di  mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti
per conto del Ministero dell'interno, e' determinato in L. 5.214  per
l'anno  finanziario  1988, in L. 5.781 per l'anno finanziario 1989 ed
in L. 6.522 per l'anno finanziario 1990.