IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI INTESA CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole; Vista la delibera della giunta comunale di Capri, in data 9 dicembre 1991, n. 174; Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri, in data 20 gennaio 1992, n. 28; Vista la nota della prefettura di Napoli in data 4 febbraio 1992, n. 013292; Vista la delibera dell'azienda di cura e soggiorno e turismo dell'isola di Capri n. 091 in data 14 novembre 1991; Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo n. 1540/TI/40 del 20 dicembre 1991; Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. Divieto Dal 1 marzo 1992 al 30 ottobre 1992 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dei comuni di Capri e Anacapri.