IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   il   decreto-legge   20   gennaio   1992,  n.  12,  recante
"Finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno  1991
e  disposizioni  urgenti  per il funzionamento del Servizio sanitario
nazionale";
  Visto in particolare l'art. 1, comma 2, di detto decreto-legge, che
autorizza le regioni e le province autonome ad  assumere  mutui  fino
all'importo  complessivo  di lire 5.600 miliardi - da ammortizzarsi a
carico del bilancio  dello  Stato  -  con  gli  istituti  di  credito
all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;
  Ritenuto di dover provvedere in merito;
                              Decreta:
  Le  operazioni  di  cui  all'art.  1,  comma 2, del decreto-legge 20
gennaio 1992, n.  12,  per  il  finanziamento  della  maggiore  spesa
sanitaria  relativa  all'anno  1991,  possono essere attivate con gli
istituti e le sezioni di credito speciale, nonche' con le aziende  di
credito. Queste ultime, peraltro, potranno effettuare i finanziamenti
in questione purche' gli stessi abbiano carattere di eccezionalita' -
nell'ambito della complessiva operativita' oltre il breve termine - e
siano motivatamente deliberati dai competenti organi aziendali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 febbraio 1992
                                                   Il Ministro: CARLI