IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, recante "Finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale"; Visto in particolare l'art. 1, comma 2, di detto decreto-legge, che autorizza le regioni e le province autonome ad assumere mutui fino all'importo complessivo di lire 5.600 miliardi - da ammortizzarsi a carico del bilancio dello Stato - con gli istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro; Ritenuto di dover provvedere in merito; Decreta: Le operazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991, possono essere attivate con gli istituti e le sezioni di credito speciale, nonche' con le aziende di credito. Queste ultime, peraltro, potranno effettuare i finanziamenti in questione purche' gli stessi abbiano carattere di eccezionalita' - nell'ambito della complessiva operativita' oltre il breve termine - e siano motivatamente deliberati dai competenti organi aziendali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 1992 Il Ministro: CARLI