IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 che approva il regolamento di sicurezza della navigazione della vita umana in mare; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982 concernente l'approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera; Visto il proprio decreto del 16 gennaio 1990, prorogato con decreto ministeriale 8 febbraio 1991, concernente la determinazione dei limiti delle distanze entro i quali esercitare la pesca costiera lo- cale e ravvicinata; Vista la circolare prot. n. 310228 del 18 gennaio 1990 concernente le modalita' applicative del decreto ministeriale 16 gennaio 1990; Considerata l'opportunita' di prorogare ulteriormente l'esercizio sperimentale, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, della pesca costiera locale fino a una distanza di 12 miglia dalla costa e della pesca costiera ravvicinata fino a una distanza di 30 miglia dalla costa; Considerata l'esigenza primaria della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare in relazione alla predetta estensione delle zone di esercizio di pesca; Decreta: In via sperimentale e per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la pesca costiera locale puo' essere esercitata fino a una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale e la pesca costiera ravvicinata puo' essere esercitata fino a una distanza di 30 miglia dalla costa nazionale con navi da pesca di stazza lorda pari o superiore a 30 tonnellate alle condizioni e secondo le modalita' e le procedure applicative di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1990 e circolare n. 310228 del 18 gennaio 1990. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 febbraio 1992 Il Ministro: FACCHIANO