IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del
credito peschereccio di esercizio;
  Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989,  n.  302,  che
dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra e'
fissato con decreto del Ministro del tesoro;
  Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale,
all'art.  10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito
peschereccio di esercizio viene fissato con le modalita' e secondo  i
criteri  di  cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986 e suc-
cessive modificazioni;
  Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1991 con il  quale  e'
stata  fissata  la  maggiorazione  forfettaria  da  riconoscere  agli
istituti  di  credito  per  le  operazioni   agevolate   di   credito
peschereccio   di   esercizio,  a  fronte  della  loro  attivita'  di
intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1992;
  Vista la comunicazione con la quale  la  Banca  d'Italia,  ai  fini
della  determinazione  del  tasso  di riferimento di cui sopra per il
bimestre marzo-aprile 1992, ha reso noto che  il  costo  medio  della
provvista dei fondi e' pari al 12,25%;
  Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvede in
merito;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi per le operazioni di
credito peschereccio di esercizio, assistite  dal  concorso  pubblico
negli  interessi,  e'  pari,  per  il  bimestre marzo-aprile 1992, al
12,25%.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  maggiorazione   forfettaria
dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre marzo-
aprile  1992,  sulle  operazioni di credito peschereccio di esercizio
assistite dal contributo pubblico negli interessi, e' pari al 13,25%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 febbraio 1992
                                                   Il Ministro: CARLI