Premessa
               L'art.  3  della legge n. 430 del 23/12/1991 attiva il
               finanziamento per l'edilizia universitaria della Cassa
               depositi  e  prestiti  e  degli  istituti  di  credito
               autorizzati.
               Qui   di   seguito  si  espongono  sinteticamente  gli
               elementi essenziali della procedura da  seguire  e  la
               documentazione da inviare ai fini dell'ottenimento dei
               mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.
 
           1.  SOGGETTI MUTUATARI
               Universita'  di Stato, Istituti scolastici di Stato di
               grado universitario.
 
           2.  OGGETTO
               Per la  tipologia  occorre  tener  conto,  nell'ambito
               della  legge,  delle disposizioni della Cassa D.D.P.P.
               Sono   finanziabili:   a)   interventi   edilizi;   b)
               acquisizione  di  aree  e di edifici; c) arredamenti e
               attrezzature        necessarie        all'espletamento
               dell'attivita' didattica e scientifica.
               I  mutui,  con  oneri  a carico del bilancio dell'ente
               mutuatario, avranno durata  ventennale  per  le  nuove
               costruzioni  e  l'acquisizione  di  aree e di edifici;
               durata   decennale   per   le   ristrutturazioni,    i
               completamenti, gli arredamenti e le attrezzature.
 
           3.  PROCEDURA
 
Domanda
           3.1 Le istituzionmi devono presentare alla Cassa D.D.P.P.
               per   la   concessione  dei  mutui  la  domanda  e  la
               dichiarazione secondo lo schema di di cui all'allegato
               A.
 
Adesione di
massima
           3.2 L'accoglimento della domanda si concreta nella
               "adesione di massima" che  costituisce  la  "promessa"
               della conessione del mutuo stesso.
               L'adesione  di massima con l'indicazione della rata di
               ammortamento viene trasmessa all'Ente con le  relative
               istruzioni (Allegato B e B1).
 
Concessione del mutuo
3.3  Dopo la trasmissione della delibera di assunzione e della
     dichiarazione  dell'esattore/cassiere  dell'Ente verra' proposto
     al Consiglio di Amministrazione della Cassa la  concessione  del
     mutuo.
     Alla  comunicazione  dell'avvenuta concessione sara' allegato il
     provvedimento stesso ed il piano di ammortamento.
 
Erogazioni
3.4  Il mutuo verra' erogato in rapporto all'avanzamento dei
     lavori, sulla  base  della  domanda  del  legale  rappresentante
     dell'Ente   corredata  dei  documenti  giustificativi  di  spesa
     vistati dal Direttore dei lavori (o, qualora l'Ente fosse munito
     dell'Ufficio Tecnico, dal responsabile dello stesso).
     Le somministrazioni verranno effettuate con mandato della  Cassa
     DD.  PP.    intestato  all'Ente  mutuatario, esigibile presso la
     Sezione di Tesoreria Provinciale competente per territorio,  con
     quietanza del cassiere dell'Universita' stessa.
 
4.   CONDIZIONI
 
Tasso
4.1  Il tasso attualmente in vigore e' del 9%.
 
Ammortamento
4.2  Il mutuo viene posto in ammortamento dal 1 gennaio dell'anno
     successivo a quello in cui la Cassa ha deliberato la concessione
     del mutuo stesso.
 
Rate ed eventuali interessi di mora
4.3  Il pagamento dell'ammortamento del mutuo deve avvenire in due
     rate  semestrali  posticipate  costanti (scadenza 30 giugno - 31
     dicembre) comprensiva della quota capitale ed interesse.
     In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli  interessi  di
     mora (15%).
     Il  versamento  dovra'  essere  effettuato  presso  la Tesoreria
     provinciale a cura del Cassiere dell'Ente.
 
Interessi di pre-ammortamento
4.4  Sulle somme utilizzate prima dell'inizio dell'ammortamento,
     saranno  dovuti  gli  interessi  di  pre-ammortamento  al  tasso
     vigente,  per  il  periodo  intercorrente  tra l'erogazione e il
     31/12 dell'anno.
 
Retrocessione  parziale  di  quote  di  ammortamento  su  somme   non
somministrate.
4.5  Dopo l'inizio dell'ammortamento, sulle somme da somministrare la
     Cassa eroghera', direttamente agli Enti, con cadenza annuale, il
     2% annuo quale parziale retrocessione della rata di ammortamento
     pagata.
 
5.   PERIZIE
     Le   variazioni   di   progetto   dovranno   tener  conto  della
     disposizione in cui al 2 comma del D.M. 1/2/1985  concernentele
     procedure  della Cassa DD.PP. il quale dispone che l'importo dei
     mutui relativi a perizia di variante e/o suppletiva dei progetti
     approvati, non dipendente da revisione od aggiornamento  prezzi,
     non puo' superare il 30% dell'importo progettuale originario, al
     netto dell'eventuale ribasso o aumento d'asta.
 
                                            IL DIRETTORE GENERALE
                                              (Giuseppe FALCONE)