Premessa L'art. 3 della legge n. 430 del 23/12/1991 attiva il finanziamento per l'edilizia universitaria della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di credito autorizzati. Qui di seguito si espongono sinteticamente gli elementi essenziali della procedura da seguire e la documentazione da inviare ai fini dell'ottenimento dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti. 1. SOGGETTI MUTUATARI Universita' di Stato, Istituti scolastici di Stato di grado universitario. 2. OGGETTO Per la tipologia occorre tener conto, nell'ambito della legge, delle disposizioni della Cassa D.D.P.P. Sono finanziabili: a) interventi edilizi; b) acquisizione di aree e di edifici; c) arredamenti e attrezzature necessarie all'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica. I mutui, con oneri a carico del bilancio dell'ente mutuatario, avranno durata ventennale per le nuove costruzioni e l'acquisizione di aree e di edifici; durata decennale per le ristrutturazioni, i completamenti, gli arredamenti e le attrezzature. 3. PROCEDURA Domanda 3.1 Le istituzionmi devono presentare alla Cassa D.D.P.P. per la concessione dei mutui la domanda e la dichiarazione secondo lo schema di di cui all'allegato A. Adesione di massima 3.2 L'accoglimento della domanda si concreta nella "adesione di massima" che costituisce la "promessa" della conessione del mutuo stesso. L'adesione di massima con l'indicazione della rata di ammortamento viene trasmessa all'Ente con le relative istruzioni (Allegato B e B1). Concessione del mutuo 3.3 Dopo la trasmissione della delibera di assunzione e della dichiarazione dell'esattore/cassiere dell'Ente verra' proposto al Consiglio di Amministrazione della Cassa la concessione del mutuo. Alla comunicazione dell'avvenuta concessione sara' allegato il provvedimento stesso ed il piano di ammortamento. Erogazioni 3.4 Il mutuo verra' erogato in rapporto all'avanzamento dei lavori, sulla base della domanda del legale rappresentante dell'Ente corredata dei documenti giustificativi di spesa vistati dal Direttore dei lavori (o, qualora l'Ente fosse munito dell'Ufficio Tecnico, dal responsabile dello stesso). Le somministrazioni verranno effettuate con mandato della Cassa DD. PP. intestato all'Ente mutuatario, esigibile presso la Sezione di Tesoreria Provinciale competente per territorio, con quietanza del cassiere dell'Universita' stessa. 4. CONDIZIONI Tasso 4.1 Il tasso attualmente in vigore e' del 9%. Ammortamento 4.2 Il mutuo viene posto in ammortamento dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la Cassa ha deliberato la concessione del mutuo stesso. Rate ed eventuali interessi di mora 4.3 Il pagamento dell'ammortamento del mutuo deve avvenire in due rate semestrali posticipate costanti (scadenza 30 giugno - 31 dicembre) comprensiva della quota capitale ed interesse. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora (15%). Il versamento dovra' essere effettuato presso la Tesoreria provinciale a cura del Cassiere dell'Ente. Interessi di pre-ammortamento 4.4 Sulle somme utilizzate prima dell'inizio dell'ammortamento, saranno dovuti gli interessi di pre-ammortamento al tasso vigente, per il periodo intercorrente tra l'erogazione e il 31/12 dell'anno. Retrocessione parziale di quote di ammortamento su somme non somministrate. 4.5 Dopo l'inizio dell'ammortamento, sulle somme da somministrare la Cassa eroghera', direttamente agli Enti, con cadenza annuale, il 2% annuo quale parziale retrocessione della rata di ammortamento pagata. 5. PERIZIE Le variazioni di progetto dovranno tener conto della disposizione in cui al 2 comma del D.M. 1/2/1985 concernentele procedure della Cassa DD.PP. il quale dispone che l'importo dei mutui relativi a perizia di variante e/o suppletiva dei progetti approvati, non dipendente da revisione od aggiornamento prezzi, non puo' superare il 30% dell'importo progettuale originario, al netto dell'eventuale ribasso o aumento d'asta. IL DIRETTORE GENERALE (Giuseppe FALCONE)