IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298; Visto il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che modifica, tra l'altro, alcune disposizioni della citata legge n. 298/74, tra le quali, in particolare l'art. 41; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, che determinava il rilascio di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983 ed individuava le autorizzazioni speciali rilasciabili ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge n. 298/74; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 luglio 1985 con il quale e' stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo comma 3 del medesimo art. 1; Visto il successivo decreto ministeriale 18 gennaio 1986 con il quale il suddetto termine e' stato prorogato al 31 marzo 1986; Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 44, ed in particolare l'art. 1, comma 10- ter, con il quale il predetto termine del 31 marzo 1986 e' stato prorogato al 31 marzo 1987; Visto l'art. 20 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, con il quale, a modifica dell'art. 1, comma 10- ter, della citata legge 28 febbraio 1986, n. 44, il termine e' stato fissato al 31 dicembre 1986, data di entrata in vigore della medesima legge 1 dicembre 1986, n. 870; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1986 e successivi con cui il termine del 31 dicembre 1986 e' stato prorogato al 29 febbraio 1992; Ritenuta l'opportunita' di operare una completa equiparazione tra i due tipi di autorizzazioni attraverso la conversione delle autorizzazioni speciali in autorizzazioni senza vincoli e limiti anche al fine di consentire alle imprese di trasporto una loro maggiore competitivita' a livello europeo; Tenuto conto che la conversione delle autorizzazioni speciali non comporta alcun aumento del numero complessivo di autorizzazioni al trasporto merci in conto terzi e consente altresi' una utilizzazione piu' produttiva dei veicoli autorizzati, mantenendo inalterata la capacita' di trasporto; Considerata, inoltre, la necessita' di definire tutte le situazioni relative ai veicoli allestiti con attrezzatura specifica, sui quali sono insistenti autorizzazioni speciali, non piu' rilasciabili a partire dalla data di emanazione del presente decreto, salvo i casi espressamente previsti nel decreto stesso; Ritenuta, al fine di evitare fenomeni speculativi, la opportunita' di non modificare le norme vigenti in materia di trasferibilita' dei titoli autorizzativi all'autotrasporto; Tenuto conto del parere espresso dall'osservatorio per il trasporto merci su strada; Sentito il comitato centrale per l'albo; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 68, relativa alla ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi; Decreta: Art. 1. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si rilasciano autorizzazioni di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244. 2. Dalla stessa data le autorizzazioni speciali gia' rilasciate, indicate nel precedente comma 1, debbono intendersi autorizzazioni senza vincoli e limiti di esercizio. 3. Le autorizzazioni speciali di cui al punto 11) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, potranno insistere solo su autocarri isolati. 4. Le autorizzazioni speciali di cui al punto 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, sono convertite in altrettante senza vincoli e limiti alla scadenza novennale, ovvero quando procedono alla sostituzione del veicolo, oggetto dell'autorizzazione speciale. 5. Continua ad applicarsi, limitatamente all'art. 1, comma 3, e all'art. 9, il decreto ministeriale 4 luglio 1985, n. 1913,' di cui e' abrogata ogni altra disposizione. Sono, altresi', abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari incompatibili con quanto disposto dal presente decreto. 6. Le imprese cedenti che si avvalgono delle disposizioni dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 1913/1985 non possono conseguire ulteriori titoli autorizzativi all'autotrasporto per trasferimento ai sensi del predetto articolo, nonche' in occasione del rilascio di nuovi titoli. 7. Con successivo decreto, in corso di predisposizione e da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente saranno stabilite le procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni ai sensi del comma 10 dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, cosi' come modificata ed integrata dalla legge 30 marzo 1987, n. 132. 8. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 1992 Il Ministro: BERNINI