IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;
  Visto  il  decreto-legge  6  febbraio 1987, n. 16, convertito nella
legge 30 marzo 1987,  n.  132,  che  modifica,  tra  l'altro,  alcune
disposizioni   della  citata  legge  n.  298/74,  tra  le  quali,  in
particolare l'art. 41;
  Visto il decreto  ministeriale  18  novembre  1982,  n.  1244,  che
determinava  il  rilascio di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto
di cose per  conto  di  terzi  per  l'anno  1983  ed  individuava  le
autorizzazioni  speciali rilasciabili ai sensi dell'art. 41, comma 4,
della legge n. 298/74;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 luglio 1985 con
il quale e' stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede  al
rilascio  delle  autorizzazioni  speciali di cui ai punti 4), 5), 6),
7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del  decreto  ministriale
18  novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo comma 3 del
medesimo art. 1;
  Visto il successivo decreto ministeriale 18  gennaio  1986  con  il
quale il suddetto termine e' stato prorogato al 31 marzo 1986;
  Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 44, ed in particolare l'art. 1,
comma  10- ter, con il quale il predetto termine del 31 marzo 1986 e'
stato prorogato al 31 marzo 1987;
  Visto l'art. 20 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, con il  quale,
a modifica dell'art. 1, comma 10- ter, della citata legge 28 febbraio
1986, n. 44, il termine e' stato fissato al 31 dicembre 1986, data di
entrata in vigore della medesima legge 1 dicembre 1986, n. 870;
  Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1986 e successivi con cui
il  termine  del  31  dicembre 1986 e' stato prorogato al 29 febbraio
1992;
  Ritenuta l'opportunita' di operare una completa equiparazione tra i
due  tipi  di  autorizzazioni   attraverso   la   conversione   delle
autorizzazioni  speciali  in  autorizzazioni  senza  vincoli e limiti
anche al fine di  consentire  alle  imprese  di  trasporto  una  loro
maggiore competitivita' a livello europeo;
  Tenuto  conto  che la conversione delle autorizzazioni speciali non
comporta alcun aumento del numero complessivo  di  autorizzazioni  al
trasporto  merci in conto terzi e consente altresi' una utilizzazione
piu' produttiva dei veicoli  autorizzati,  mantenendo  inalterata  la
capacita' di trasporto;
  Considerata, inoltre, la necessita' di definire tutte le situazioni
relative  ai  veicoli allestiti con attrezzatura specifica, sui quali
sono insistenti autorizzazioni  speciali,  non  piu'  rilasciabili  a
partire  dalla  data di emanazione del presente decreto, salvo i casi
espressamente previsti nel decreto stesso;
  Ritenuta, al fine di evitare fenomeni speculativi, la  opportunita'
di  non modificare le norme vigenti in materia di trasferibilita' dei
titoli autorizzativi all'autotrasporto;
  Tenuto conto del parere espresso dall'osservatorio per il trasporto
merci su strada;
  Sentito il comitato centrale per l'albo;
  Vista   la   legge   5   febbraio   1992,   n.  68,  relativa  alla
ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  non  si
rilasciano  autorizzazioni  di  cui  ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9),
10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18  novembre
1982, n. 1244.
  2.  Dalla  stessa  data le autorizzazioni speciali gia' rilasciate,
indicate nel precedente comma 1,  debbono  intendersi  autorizzazioni
senza vincoli e limiti di esercizio.
  3.  Le  autorizzazioni speciali di cui al punto 11) dell'art. 2 del
decreto ministeriale 18 novembre 1982, n.  1244,  potranno  insistere
solo su autocarri isolati.
  4.  Le  autorizzazioni speciali di cui al punto 13) dell'art. 2 del
decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244,  sono  convertite  in
altrettante  senza  vincoli  e limiti alla scadenza novennale, ovvero
quando   procedono   alla   sostituzione   del    veicolo,    oggetto
dell'autorizzazione speciale.
  5.  Continua  ad  applicarsi,  limitatamente all'art. 1, comma 3, e
all'art. 9, il decreto ministeriale 4 luglio 1985, n. 1913,'  di  cui
e'  abrogata  ogni altra disposizione. Sono, altresi', abrogate tutte
le altre disposizioni regolamentari incompatibili con quanto disposto
dal presente decreto.
  6. Le imprese cedenti che si avvalgono delle disposizioni dell'art.
9 del  decreto  ministeriale  n.  1913/1985  non  possono  conseguire
ulteriori titoli autorizzativi all'autotrasporto per trasferimento ai
sensi  del  predetto  articolo,  nonche' in occasione del rilascio di
nuovi titoli.
  7. Con  successivo  decreto,  in  corso  di  predisposizione  e  da
emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente saranno stabilite le procedure  per  il  rilascio  di  nuove
autorizzazioni  ai  sensi  del  comma  10  dell'art. 41 della legge 6
giugno 1974, n. 298, cosi' come modificata ed integrata  dalla  legge
30 marzo 1987, n. 132.
  8.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 27 febbraio 1992
                                                 Il Ministro: BERNINI