IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
                                  E
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto l'art. 11 della legge 28 ottobre 1986, n.  730,  che  dispone
che  il  Ministro  per  il  coordinamento  della protezione civile si
avvale, ai fini della  predisposizione  delle  necessarie  misure  in
situazioni  di  emergenza  in  materia  di controllo sugli impianti a
grande   rischio,   della   consulenza   di   determinati   organismi
scientifici;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175,  attuativo  della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di
incendi rilevanti connessi con determinate attivita' industriali,  ai
sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Considerata  la complessita' della relativa materia delle attivita'
industriali  a  rischio  la  cui  problematica  impegna  da  anni   i
competenti organismi dello Stato;
  Ravvisata  la  necessita'  di predisporre, pianificare e coordinare
tutte le iniziative indispensabili per attuare una corretta  politica
di   prevenzione   nel  settore  dei  rischi  chimico-industriali  ed
ecologici;
  Ritenuto necessario che il Dipartimento per il coordinamento  della
protezione  civile  si  avvalga,  per  le  attivita'  di  previsione,
prevenzione e difesa dai rischi chimico-industriali ed ecologici,  di
un  gruppo  nazionale  di ricerca presso il Consiglio nazionale delle
ricerche;
  Vista la nota del Dipartimento della protezione civile n. 1010/01.0
del 22 aprile 1988  concernente  la  proposta  inviata  al  Consiglio
nazionale delle ricerche di costituire un gruppo nazionale per difesa
dai rischi chimico-industriali ed ecologici;
  Viste  le  deliberazioni  del Consiglio di Presidenza del Consiglio
nazionale delle ricerche in data 10 marzo 1989, in data 26 maggio e 2
agosto 1990;
                            E M A N A N O
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  E' istituito presso il Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e  in
collegamento  funzionale  con il Dipartimento della protezione civile
il gruppo nazionale per la difesa dai rischi  chimico-industriali  ed
ecologici con i seguenti compiti:
    a)  promuovere e sviluppare ricerche interdisciplinari coordinate
indirizzate all'acquisizione  e  al  miglioramento  delle  conoscenze
scientifiche  necessarie  nel campo della difesa da eventi calamitosi
comunque connessi ad attivita' dei poli chimico-industriali;
    b) fornire  consulenza  scientifica  e  tecnica  nello  specifico
settore  ai  Ministeri,  alle autorita' regionali, agli enti locali e
agli altri enti pubblici interessati, con particolare riferimento  ai
problemi  di  protezione  civile  e  di educazione igienico-sanitaria
delle popolazioni esposte ai pericoli chimico industriali;
    c) formulare proposte in merito a normative e provvedimenti  atti
alla previsione e prevenzione dei rischi in tale settore;
    d) mantenere i collegamenti con le analoghe iniziative di ricerca
negli   altri   Paesi   promuovendo  un  interscambio  di  esperienze
internazionali in questo settore.