IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 17 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visti gli articoli  11  e  17  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della
direttiva comunitaria n. 72/462 relativa a  problemi  sanitari  e  di
polizia  sanitaria  all'importazione di animali delle specie bovina e
suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio  1983,
che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;
  Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985 recante norme sanitarie
afferenti  le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni
fresche in importazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29  luglio  1987  concernente  la
sostituzione  dell'elenco  dei  Paesi  terzi  dai  quali  e'  ammessa
l'importazione di animali vivi e carni fresche di cui all'allegato  F
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 settembre 1982, n.
889;
  Visto il  decreto  ministeriale  4  novembre  1991  concernente  il
mantenimento  dell'importazione  di  animali  vivi e carni fresche in
provenienza da alcuni Paesi terzi;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  25  maggio  1990  concernente  le
condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche
provenienti dal Botswana;
  Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 1962 concernente il divieto
di importazione di bestiame per la profilassi della peste bovina;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale 28 marzo 1967 concernente norme di
polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da  virus
di tipi esotici;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  29  novembre  1990  e l'ordinanza
ministeriale 25 maggio 1991 concernente  le  condizioni  zoosanitarie
per  l'importazione  in  Italia  di  carni  fresche provenienti dalla
Namibia;
  Vista l'ordinanza ministeriale 12  settembre  1983  concernente  le
condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche
provenienti dalla Repubblica sudafricana;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  25  maggio  1990  concernente  le
condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche
provenienti dallo Swaziland;
  Vista l'ordinanza ministeriale  18  febbraio  1991  concernente  le
condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche
provenienti dall'Austria;
  Viste le sottoriportate decisioni della commissione delle Comunita'
economiche  europee  relative  alle condizioni di polizia sanitaria e
alla certificazione veterinaria per l'importazione di  carni  fresche
provenienti da:
   Botswana: decisione n. 92/22/CEE del 13 novembre 1991;
   Namibia: decisione n. 92/24/CEE del 12 novembre 1991;
   Repubblica  sudafricana:  decisione  n.  92/21/CEE del 12 novembre
1991;
   Swaziland: decisione n. 92/2/3/CEE del 13 novembre 1991;
   Zimbabwe: decisione n. 92/25/CEE del 13 novembre 1991;
   Austria: decisione n. 91/609/CEE del 13 novembre 1991;
  Ritenuto  necessario  ed urgente adeguare la normativa nazionale in
materia di condizioni zoosanitarie per le carni in  importazione  dai
Paesi  terzi  sopra  indicati  alle  disposizioni  adottate  in  sede
comunitaria con le suddette decisioni;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Fatte salve le condizioni igienico-sanitarie  e  di  certificazione
sanitaria previste, rispettivamente, dal decreto del Presidente della
Repubblica  n.  889/1982  e  dal  decreto ministeriale 15 marzo 1985,
citati in premessa, l'importazione di carni  fresche  (refrigerate  o
congelate)  dai Paesi terzi indicati negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7,
della presente ordinanza, e'  consentita  alle  condizioni  che  tali
carni rientrino nelle categorie specificate, per ciascun Paese terzo,
nei  suddetti  articoli,  sempreche' vengano rispettate le condizioni
zoosanitarie indicate nei certificati di polizia  sanitaria  conformi
ai modelli di cui agli allegati alla presente ordinanza.