IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visti gli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi; Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983, che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE; Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985 recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1987 concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali e' ammessa l'importazione di animali vivi e carni fresche di cui all'allegato F del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889; Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1991 concernente il mantenimento dell'importazione di animali vivi e carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi; Vista l'ordinanza ministeriale 25 maggio 1990 concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche provenienti dal Botswana; Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 1962 concernente il divieto di importazione di bestiame per la profilassi della peste bovina; Vista l'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 concernente norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici; Vista l'ordinanza ministeriale 29 novembre 1990 e l'ordinanza ministeriale 25 maggio 1991 concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche provenienti dalla Namibia; Vista l'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983 concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche provenienti dalla Repubblica sudafricana; Vista l'ordinanza ministeriale 25 maggio 1990 concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche provenienti dallo Swaziland; Vista l'ordinanza ministeriale 18 febbraio 1991 concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche provenienti dall'Austria; Viste le sottoriportate decisioni della commissione delle Comunita' economiche europee relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche provenienti da: Botswana: decisione n. 92/22/CEE del 13 novembre 1991; Namibia: decisione n. 92/24/CEE del 12 novembre 1991; Repubblica sudafricana: decisione n. 92/21/CEE del 12 novembre 1991; Swaziland: decisione n. 92/2/3/CEE del 13 novembre 1991; Zimbabwe: decisione n. 92/25/CEE del 13 novembre 1991; Austria: decisione n. 91/609/CEE del 13 novembre 1991; Ritenuto necessario ed urgente adeguare la normativa nazionale in materia di condizioni zoosanitarie per le carni in importazione dai Paesi terzi sopra indicati alle disposizioni adottate in sede comunitaria con le suddette decisioni; Ordina: Art. 1. Fatte salve le condizioni igienico-sanitarie e di certificazione sanitaria previste, rispettivamente, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 889/1982 e dal decreto ministeriale 15 marzo 1985, citati in premessa, l'importazione di carni fresche (refrigerate o congelate) dai Paesi terzi indicati negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, della presente ordinanza, e' consentita alle condizioni che tali carni rientrino nelle categorie specificate, per ciascun Paese terzo, nei suddetti articoli, sempreche' vengano rispettate le condizioni zoosanitarie indicate nei certificati di polizia sanitaria conformi ai modelli di cui agli allegati alla presente ordinanza.