IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario; Visto l'art. 17, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale stabilisce che il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 281/1970, e' integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a L. 6.000.000.000.000 per l'anno 1990; Visto il successivo comma 3 del medesimo art. 17 il quale prevede, tra l'altro, che il fondo cosi' determinato viene ripartito ed erogato quanto a L. 5.000.000.000.000, con le modalita' ed i criteri di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 1 febbraio 1989, n. 40, e quanto a L. 1.000.000.000.000 con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale fondo perequativo che tenga anche conto del diversificato gettito delle maggiori entrate di cui al successivo art. 23, comma 1, della stessa legge n. 38/1990; Considerato che la Corte costituzionale con sentenza n. 382 del 12-31 luglio 1990 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 3, del predetto decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, nella parte in cui prevede che il residuo importo del fondo comune sara' ripartito ed erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Tenuto conto che per effetto della sopra citata sentenza n. 382/1990 della Corte costituzionale, non si e' reso possibile, nel corso dell'anno 1990, procedere alla ripartizione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'intero fondo di L. 6.000.000.000.000; Tenuto conto, altresi', che a seguito della sentenza in questione, si e' proceduto, per intanto, all'assegnazione ed alla conseguente erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario di acconti a valere sul predetto fondo pari a complessive L. 5.267.992.396.865, cosi' come evidenziato alla colonna 4 dell'allegato prospetto 2 (decreto misteriale n. 105748 del 30 gennaio 1990, decreto ministeriale 130620 del 18 aprile 1990, decreto ministeriale n. 154025 del 6 luglio 1990, decreto ministeriale 177152 dell'11 ottobre 1990 e decreto ministeriale n. 189053 del 20 novembre 1991, tutti registrati alla Corte dei conti); Visto l'art. 7 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, con il quale e' stato provveduto a ripartire il predetto importo di L. 1.000.000.000.000 tra le regioni a statuto ordinario secondo gli importi riportati alla colonna 3 dell'allegato prospetto n. 1, per cui si rende ora possibile procedere alla ripartizione definitiva dell'intero fondo; Visto il decreto ministeriale n. 119049 del 23 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1989, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 347, con il quale e' stato provveduto, tra l'altro, alla ripartizione del fondo comune regionale per l'anno 1989, limitatamente all'importo di complessive L. 6.206.000.000.000; Visto il successivo decreto ministeriale n. 175318 del 31 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1989, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 216, con il quale e' stato definitivamente ripartito in favore delle regioni a statuto ordinario il fondo comune per l'anno 1989 per l'importo complessivo di L. 6.401.000.000.000 cosi' come riportato alla colonna 1 del gia' richiamato prospetto n. 1; Visto il predetto prospetto n. 1 da cui risulta, inoltre, la ripartizione della quota di L. 5.000.000.000.000 del fondo 1990 (colonna 2) di cui al gia' richiamato art. 17, comma 3, della legge n. 38/1990, in proporzione delle quote complessivamente attribuite alle stesse regioni per l'anno 1989, la determinazione delle quote lorde a valere sull'intero fondo di L. 6.000.000.000.000 (colonna 4) e di quelle (colonna 6) al netto delle riduzioni di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 (colonna 5), cosi' come previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 1 febbraio 1989, n. 40, richiamato dal predetto art. 17 della legge n. 38/1990; Visto, in particolare, il gia' citato decreto ministeriale n. 130620 del 18 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1990, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 90, con il quale e' stato provveduto, tra l'altro, a trattenere sulle quote di fondo comune provvisoriamente erogate in acconto del secondo trimestre 1990 alle regioni Puglia e Basilicata per i motivi indicati nel medesimo decreto ministeriale, gli importi, rispettivamente, di L. 662.786 e di L. 6.940.349 da versare all'entrata del bilancio statale; Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla ripartizione del fondo comune 1990 pari a complessive L. 6.000.000.000.000, alla erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di L. 200.228.018.000 (colonna 5 del prospetto n. 2) quale saldo del fondo comune regionale alle stesse spettanti per l'anno 1990, al netto delle riduzioni di cui alla colonna 5 del prospetto n. 1, nonche' al versamento al cap. 3342, capo X, dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1992 per l'importo complessivo di L. 7.603.135 a fronte dei recuperi operati sulle quote attribuite alle regioni Puglia e Basilicata; Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 che presenta la necessaria disponibilita' sia in termini di residui che in termini di cassa; Decreta: Art. 1. Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1 e 2 che formano parte integrante del presente decreto.