IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 18- ter del decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  151,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 12 luglio 1991, n. 202,
con il quale, al fine di permettere gli investimenti nel settore  del
trasporto  pubblico  locale,  le  regioni  sono  state  autorizzate a
contrarre mutui, anche in  deroga  ai  limiti  previsti  dalle  leggi
vigenti,  - secondo procedure e criteri da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro - con  onere  di  ammortamento  per  capitale  ed
interessi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato e con il vincolo di
destinazione di cui all'art. 11, quarto comma, della legge 10  aprile
1981, n. 151;
  Considerato  che  occorre emanare il previsto decreto per stabilire
le procedure e i criteri per la contrazione dei mutui di cui sopra;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le operazioni di mutuo di cui all'art. 18- ter del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 202, possono essere attivate sia con gli  istituti  e
con  le  sezioni  di credito speciale, sia con le aziende di credito,
mediante finanziamenti a breve o a medio-lungo termine.
  Le aziende  di  credito,  per  le  operazioni  eccedenti  il  breve
periodo,   rispetteranno   la   normativa   vigente   in  materia  di
operativita' a medio termine.
  Le operazioni  non  potranno  comunque  avere  una  durata  massima
superiore ai quindici anni.