IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 18- ter del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale, al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, le regioni sono state autorizzate a contrarre mutui, anche in deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti, - secondo procedure e criteri da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro - con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico del bilancio dello Stato e con il vincolo di destinazione di cui all'art. 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151; Considerato che occorre emanare il previsto decreto per stabilire le procedure e i criteri per la contrazione dei mutui di cui sopra; Decreta: Art. 1. 1. Le operazioni di mutuo di cui all'art. 18- ter del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, possono essere attivate sia con gli istituti e con le sezioni di credito speciale, sia con le aziende di credito, mediante finanziamenti a breve o a medio-lungo termine. Le aziende di credito, per le operazioni eccedenti il breve periodo, rispetteranno la normativa vigente in materia di operativita' a medio termine. Le operazioni non potranno comunque avere una durata massima superiore ai quindici anni.