IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 della legge 30 giugno 1989, n. 244, concernente: "Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione"; Visto l'art. 39 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante: "Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo"; Visto l'art. 13 della legge 9 aprile 1984, n. 61, recante: "Disposizioni tecniche concernenti l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo"; Visto l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente: "Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione"; Visto l'art. 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, recante: "Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione"; Visto l'art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante: "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale"; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica relativa alla variazione risultante tra la media dei numeri indici dell'anno 1987 e quella dell'anno 1990 delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato; Considerato che la suddetta variazione percentuale di incremento e' pari al 32,9%; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Per il triennio aprile 1991-marzo 1994, gli onorari da corrispondere dal capo dell'ufficio consolare al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nei Paesi membri della Comunita' europea in occasione dell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, sono aggiornati, rispettivamente, in L. 233.000 e in L. 200.000, al lordo delle ritenute di legge. 2. Nel caso di contemporaneo svolgimento delle predette elezioni con altra consultazione elettorale, gli onorari di cui al comma precedente sono maggiorati, rispettivamente, di L. 60.000 e di L. 40.000.