IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art.  4  della  legge 30 giugno 1989, n. 244, concernente:
"Conversione in legge  del  decreto-legge  2  maggio  1989,  n.  157,
recante   disposizioni   per   il   funzionamento  provvisorio  delle
commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali.  Disposizioni
sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli
uffici elettorali di sezione";
  Visto  l'art.  39  della  legge  24  gennaio  1979, n. 18, recante:
"Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo";
  Visto l'art.  13  della  legge  9  aprile  1984,  n.  61,  recante:
"Disposizioni  tecniche  concernenti  l'elezione  dei  rappresentanti
dell'Italia al Parlamento europeo";
  Visto l'art. 1 della legge  13  marzo  1980,  n.  70,  concernente:
"Determinazione  degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e
delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione";
  Visto l'art. 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117,  recante:  "Norme
per  l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali
di sezione";
  Visto l'art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53,  recante:  "Misure
urgenti   atte   a  garantire  maggiore  efficienza  al  procedimento
elettorale";
  Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale  di   statistica
relativa  alla  variazione  risultante tra la media dei numeri indici
dell'anno  1987  e   quella   dell'anno   1990   delle   retribuzioni
contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato;
  Considerato che la suddetta variazione percentuale di incremento e'
pari al 32,9%;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Per  il  triennio  aprile  1991-marzo  1994,  gli  onorari   da
corrispondere  dal  capo  dell'ufficio  consolare al presidente ed ai
componenti degli uffici elettorali di  sezione  istituiti  nei  Paesi
membri   della  Comunita'  europea  in  occasione  dell'elezione  dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento  europeo,  sono  aggiornati,
rispettivamente,  in  L.  233.000  e  in  L.  200.000, al lordo delle
ritenute di legge.
  2. Nel caso di contemporaneo svolgimento  delle  predette  elezioni
con  altra  consultazione  elettorale,  gli  onorari  di cui al comma
precedente sono maggiorati, rispettivamente, di L.  60.000  e  di  L.
40.000.